Riceviamo e pubblichiamo
Ischia – Il Capogruppo Consiliare di minoranza al Comune di Ischia, Davide Conte, ha presentato un’interrogazione al sindaco d’Ischia, al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e al Presidente di Ischia Risorsa Mare s.r.l., in merito alla delibera di Giunta Comunale n°49 del 14 aprile 2011.
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Ho preso visione in ritardo ma con estrema attenzione della delibera di Giunta 49 del 14/4 u.s.. Nonostante l’oggetto della delibera pare occuparsi di approvazione tariffe e agevolazioni residenti sulle concessioni demaniali ivi menzionate (la 120/07, la 121/07 e la 27/11 rilasciate dalla Regione Campania al Comune di Ischia), leggendone attentamente il testo emerge, per la concessione “Antiche Terme Comunali”, la possibilità di “stipulare n.ro 2 contratti stagionali per maxi yacht (1/6 – 31/10) per l’importo di € 25.000,00 per l’intero periodo. E’ opportuno rilevare, oltre al fatto che tale “possibilità” non ha alcuna attinenza con l’oggetto della delibera, che la delibera stessa non specifica né se l’importo di € 25.000,00 si riferisce a uno solo o ad entrambi i contratti stipulabili, né le dimensioni degli spazi riservati a tali contratti. Al tempo stesso, c’è da dire che il Comune di Ischia, nell’anno 2011, ha fatturato da quel tratto di banchina l’importo di € 140.000,00 limitandosi, per quanto di mia conoscenza, a corrispondere provvigioni ai raccomandatari in grado di procurare clienti (quindi, nel caso di specie, navi da diporto o comunque natanti non ormeggiabili ai pontili della Riva Destra) interessati ad ormeggiare lungo quel tratto di banchina e sistemandovi dalle quattro alle sette unità. Oggi, questo tipo di scelta potrebbe penalizzare non poco le casse dell’Ente, se solo pensiamo che quest’ultimo sarebbe costretto a rinunciare a ben due posti barca, di dimensioni non specificate nella delibera ma di certo riservate a navi da diporto, vedendo sensibilmente ridotto il proprio potenziale incasso a vantaggio del nuovo contraente, che specie se operante nel settore sarebbe ripagato nel suo rischio d’impresa con incassi ben più cospicui della semplice provvigione da raccomandatario o intermediario.
E’ noto a tutti che lo scorso anno si parlò di una cessione di uno o più pontili della Riva Destra a una società campana legata in qualche modo ai noti cantieri Carnevali; oggi, invece, diverse vox populi darebbero già per sottoscritto un accordo tra la società ISCHIA RISORSA MARE (su delega del Comune di Ischia) e tale MARINE DI ISCHIA s.r.l., società interamente detenuta dal GRUPPO RISMONDO LUISE HOLDING (già operante attraverso proprie controllate con il Comune di Ischia e Ischia Risorsa Mare con la presenza di numerose imbarcazioni di prestigio in quel tratto di banchina), per la stipula con quest’ultima dei due contratti stagionali di cui trattasi.
E’ forse pleonastico –prosegue Davide Conte nella sua interrogazione– evidenziare che io non sia interessato a indagare su questa o quella società, ma solo a svolgere correttamente il mio ruolo di consigliere comunale; e proprio per questo devo porre alcuni interrogativi: 1) se il “cessionario” dei due posti barca fosse un soggetto giuridico operante nel settore, come si concilierebbe tale presenza con quanto previsto dall’art.45/bis del Codice della Navigazione, che prevede questo genere di operazioni solo “previa autorizzazione dell’autorità competente (in questo caso la Regione)“, quando tale autorizzazione non risulta affatto agli atti del Comune, tant’è che non viene neppure menzionata in delibera? 2) Quale arguta considerazione manageriale giustifica una tale eventualità, in considerazione degli incassi dello scorso anno in quel tratto di banchina (140.000 euro), ma soprattutto del fatto che alle tariffe vigenti da giugno a settembre basterebbero solo 25 ormeggi da tre giorni di un megayacht di media portata (30 mt di lunghezza per 6 di larghezza) a totalizzare l’incasso previsto dalla delibera 49 per i due contratti stagionali? Non è che l’unico a trarre vantaggio da questo provvedimento, a discapito delle casse comunali, sarà proprio l’operatore che se ne assicurerà la titolarità? 3) A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, disse un noto statista della prima Repubblica. Ma considerato che questa possibilità di contratto stagionale c’entra come il cavolo a merenda con le “agevolazioni ai residenti” oggetto della delibera 49, non è che qualcuno tentava di far passare sotto silenzio un provvedimento discutibile come questo, facendolo transitare in una delibera di tenore completamente diverso?
Altra riflessione viene poi rivolta da Conte alle banchine cosiddette “Fraulese” e Palazzo D’Ambra: per ormeggiare a tali banchine, afferma il consigliere, “oggi, con la delibera 49, si approvano tariffe esattamente uguali a quelle già approvate nel 2008 con la delibera 86, cui fece seguito un avviso pubblico scadente nel luglio del 2008 e, se non vado errato, una graduatoria di assegnazione nominativa dei relativi posti barca. Qual’è stata, oggi, la necessità di ribadire l’approvazione di tali tariffe nella delibera 49? Spero non quella di “coprire” un provvedimento di dubbia utilità, proprio come… i due contratti stagionali per megayacht. Piuttosto, sorge spontaneo chiedere dal 2008 ad oggi, considerato che quei tratti di banchina sono sempre stati gremiti di imbarcazioni da diporto, se le stesse appartengano agli assegnatari derivanti dalla fantomatica graduatoria del 2008 e quanto abbia incassato il Comune di Ischia da tali ormeggi, o se chi preposto a tali attività, da troppe faccende affaccendato, abbia preferito continuare a lasciare quei due tratti di banchina come terra di nessuno, creando un notevole danno alle casse comunali e lasciando che chiunque ne usufruisse liberamente (talvolta addirittura traendone indebito guadagno, come si dice in giro), nonostante quanto previsto dagli atti deliberativi.”
Conte conclude la sua interrogazione chiedendo in via ufficiale ai destinatari dell’interrogazione “di riscontrare in modo preciso e circostanziato il contenuto della presente interrogazione, fornendo risposta scritta in merito a quanto in essa contenuto“.