Il consigliere Di Meglio ha presentato un’interrogazione, dopo aver appreso da Movimento isolano della decisone del Tar che il 16 gennaio 2012, con la sentenza n. 203, ha definitivamente annullato sia il provvedimento di esclusione dalla gara per la della pubblica illuminazione di alcune ditte che l’aggiudicazione alla Citelum dell’appalto. Ancora una volta il comportamento e gli atti prodotti dall’ufficio tecnico, affidato alla responsabilità del fido architetto, vengono dichiarati illegittimi. Ancora una volta, per le strade ischitane lavorano i soliti noti e vi è odore di manzo bruciato…
Il testo dell’interrogazione di Giuseppe Di Meglio
All’Ing. Giuseppe Ferrandino, al Sindaco Comune di Ischia, al sig. Luigi Mollo
Assessore Lavori Pubblici  Comune di Ischia, al Presidente del Consiglio Comunale Avv. Isidoro Di Meglio Comune di Ischia, al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Marco Raia
OGGETTO : Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione della pubblica illuminazione
comunale per il quinquennio 2011/2015;
“Il sottoscritto Dott. Giuseppe Di Meglio, consigliere comunale del Comune di Ischia, nel fare seguito alla discussione di Consiglio Comunale del 24.01.2012 nonché alla richiesta verbale rivolta all’Arch. Marco Raia di voler fornire la documentazione relativa alla gara in oggetto, non avendo ad oggi avuto alcun riscontro, con la presente
CHIEDE copia della seguente documentazione: nota 13333 del 26/05/2011  verbale di gara del 19/05/2011  determina dirigenziale n. 187 del 22/02/2011  determina dirigenziale n. 708 del 5/07/2011  verbale di gara del 9/05/2011  determina dirigenziale n. 1128 del 24/10/2011  nota prot. 28705 del 15/11/2011
CONSIDERATO CHE Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) con ordinanza del 29/09/2011 aveva disposto la riapertura del procedimento di gara e l’ammissione con riserva del raggruppamento ricorrente (COfely Italia S.p.a.) ai fini della valutazione della relativa offerta, ordinando gli incombenti istruttori di cui in motivazione entro il 16/11/2011 e fissando la trattazione del merito all’udienza dell’ 11/1/2012.
TENUTO CONTO Che il responsabile del procedimento nel prendere atto dell’Ordinanza sopra citata provvedeva, imprudentemente, ad affidare la gara in data 24.10.2011 anziché attendere la sentenza di merito giàfissata dal TAR Campania per il 12.01.2012
VISTO IL DANNO PRODOTTO CON LA CITATA CONDOTTA AL COMUNE DI ISCHIA che allo stato è già stato condannato al rimborso del contributo unificato dalla citata sentenza delTAR Campania del 12.01.2012
CHIEDE DI CONOSCERE
quali atti siano stati posti in essere a seguito della Sentenza Tar Campania del 11.01.2012 voltiall’individuazione dei responsabili che hanno determinato la condanna del Comune di Ischia al pagamento del rimborso unificato.
INVITA INOLTRE le SSLL ad effettuare le relative denunce per i reati perseguibili di ufficio presenti nei fatti suindicati e comunque, nella esplicitazione dell’appalto in oggetto, ricordando che per il pubblico ufficiale, la denuncia costituisce preciso obbligo di legge e la sua omissione costituisce reato (artt. 361, 362, 365cod. pen).  La presente nota costituisce, altresì, formale diffida, a norma dell’art. 328 c.p.p,. nei confronti dei destinatari della presente per il compimento degli atti del loro ufficio ed in particolare di tutti quegliatti necessari e specifici per recuperare nei confronti dei responsabili tecnici i danni già provocati alComune di Ischia e quelli eventualmente scaturenti nella gestione dell’appalto in oggetto.
INVITA E DIFFIDA i destinatari della presente ad esporre le eventuali ragioni del ritardo, o del rifiuto di quanto richiestocon la presente, entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della presente richiesta, conl’avvertimento che in difetto sarà presentata denuncia-querela alla competente autorità giudiziaria per tutti i reati relativi ed in particolare per quello previsto e punito dall’art. 328 c.p. Ischia 26/01/2012
Dott. Giuseppe Di Meglio”