Ischia – Bernardo incastra la maggioranza e dichiara: “Dal conto consuntivo emerge che il Comune di Ischia ha incassato con la tassa Nu più di quanto ha speso per il servizio. Questo è illegittimo ( vedi le fonti normative indicate) ma soprattutto è illegittimo che il Comune abbia utilizzato quasi 3 milioni di euro di tassa della spazzatura per spese che nulla hanno a che fare con il servizio NU. La Corte dei Conti nel mese di giugno del 2011 ha stabilito che il maggiore gettito deve essere utilizzato in diminuzione del tributo iscritto per l’anno successivo o si deve costituire un fondo vincolato per futuri oneri non ricorrenti ed imprevedibili.

Ritengo che la mancata approvazione dell’emendamento esponga i consiglieri comunali a responsabilità per danno erariale perchè con il loro voto avallano un’ illegalità.

Il testo dell’ Emendamento al conto consuntivo 2011

Il sottoscritto  Carmine Bernardo premesso che

risulta che nell’anno 2010 il Comune di Ischia ha accertato per l’imposta Tarsu , anche a seguito del recupero dell’evasione, la somma di € 9.386.849,10 oltre all’addizionale sul consumo di energia elettrica .per €  750.767,74 e che il costo del servizio è stato di € 7.345.114,09, con un maggiore gettito, quindi di €2.792.502,00

l’art. 61 del D.lgs 07/93 prevede espressamente che “ il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio” e che l’art. 11, comma 5 ter, del decreto legge 30/12/2009, n. 195, convertito con modificazioni, in legge 26/02/2010 nr. 26, ha stabilito uno specifico vincolo di destinazione  delle risorse provenienti dalle riscossioni tariffarie a carico dell’utenza per finalità  “esclusivamente” dirette  “a fronteggiare  gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza”

dall’esame del conto consuntivo 2011 appare evidente che il maggiore gettito non è stato destinato a soddisfare esigenze  straordinarie di bilancio, comunque collegate alla gestione dei rifiuti, mediante la costituzione di un fondo di riserva vincolato, diretto a preservare l’ente  da possibili squilibri  derivanti  da oneri non ricorrenti od imprevedibili, ovvero da perdite  su crediti, ne è stato computato in diminuzione del tributo  iscritto a ruolo per l’anno successivo bensì è  stato utilizzato per esigenze estranee alla gestione dei rifiuti, contravvenendo in tal modo le norme sopracitate;

che l’avanzo di amministrazione nell’anno 2011 è di soli € 1.510.987.43, inferiore al maggiore gettito Tarsu, ad ulteriore prova dell’avvenuto illegittimo utilizzo del maggiore gettito Tarsu

che il comportamento illegittimo dei dirigenti, in primis del dirigente dell’Ufficio finanziario, che hanno consentito di utilizzare il maggiore gettito Tarsi anche per finalità estranee alla gestione dei rifiuti, espone il Comune di Ischia a danno erariale, per la assenza dei fondi necessari per provvedere a soddisfare il legittimo diritto dei cittadini del comune di Ischia di vedersi restituita la parte di maggiore gettito realizzato in proporzione all’importo tarsu versata e/o il legittimo diritto dei cittadini di ottenere una diminuzione della tassazione per l’anno successivo in funzione del maggiore gettito realizzato

che vi è altresì dolo e/o colpa grave da parte dell’Organo di Revisione dei conti del Comune che ha sempre espresso parere favorevole su tutti gli atti sottoposti all’esame del consiglio e non ha mai segnalato la distrazione del maggiore gettito Tarsu

– che la Corte dei Conti , sez. regionale di controllo per la Campania con parere reso nell’adunanza del 07/06/2011 (del/par/ 274/2011) ha espressamente dichiarato “ Sicchè, mentre l’eccedenza di gettito derivante dalle comuni attività di accertamento di competenza dovrebbe essere  computata  in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno successivo, l’eventuale recupero dell’evasione tributaria (laddove non venisse destinato a compensare le minori entrate dell’esercizio di competenza) andrebbe a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio mediante la costituzione di un fondo di riserva diretto a preservare l’Ente da possibili squilibri derivanti da oneri non ricorrenti od imprevedibili ovvero da perdite  su crediti. Si aggiunga che, in assenza di dette condizioni oggettive, le risorse stanziate nel fondo dovrebbero confluire, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato”

visti i pareri espressi dai dirigenti competenti

Propone il seguente emendamento al Rendiconto della gestione anno 2011

 

destinare l’eccedenza di gettito derivante dalle comuni attività di accertamento di competenza  in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno successivo

costituire un fondo di riserva  diretto a preservare il Comune di Ischia da possibili squilibri  derivanti da oneri non ricorrenti od imprevedibili  ovvero da perdite su crediti pari all’importo del maggiore accertato di € 2.792.502,00, e/o la somma  residua  alla parte costituita dalle attività di accertamento  di competenza  e che tali risorse costituiscono nell’avanzo di amministrazione fondo vincolato

denunciare alla Corte dei Conti i danni erariali provocati con dolo e/o colpa grave del dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Ischia e del Collegio dei revisori dei conti,  il primo per aver utilizzato somme a specifica destinazione per finalità estranee alla gestione del ciclo dei rifiuti ed il collegio per aver  sempre espresso parere favorevole agli atti sottoposti al suo esame e per non aver mai segnalato  la distrazione del maggiore  gettito Tarsu al Consiglio comunale ed agli altri organi competenti:

di interessare il segretario generale di provvedere, periodicamente ad interrompere la prescrizione nei confronti del dirigente e dell’organo di revisione