Barano d’Ischia – Terremoto politico. Per la mancanza della quota rosa, a seguito di un ricorso presentato da Restituta Di Meglio, il tribunale amministrativo ha annullato la giunta municipale di Barano. Adesso chi verrà defenestrato? Sergio Buono, Dionigi Gaudioso, Alessandro Vacca o Mario Zanghi?
Il testo della sentenza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3375 del 2012, proposto da:
Anna Restituta Di Meglio, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Grazia Di Scala, con domicilio legale in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Comune di Barano d’Ischia, rappresentato e difeso dall’avv. Ciriaco Rossetti, con domicilio legale in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
nei confronti di
Sergio Buono, Dionigi Gaudioso, Alessandro Vacca, Mario Zanghi, non costituiti;
per l’annullamento
decreto sindacale prot. n. 3659 del 15/05/2012 recante l’elezione dei componenti della Giunta municipale e del Vicesindaco, dello Statuto comunale nella parte in cui non prevede l’osservanza del principio costituzionale e legislativo della pari opportunità di genere, nonché degli atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barano d’Ischia;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;
Premesso che la ricorrente, nella dedotta qualità di residente ed elettrice nel comune di Barano d’Ischia in possesso dei requisiti per rivestire la carica di assessore, impugna l’atto in epigrafe contestando la nomina di soli componenti maschili in seno alla Giunta Comunale, all’uopo denunciando la violazione degli artt. 3 e 51 Cost., dell’art. 6 del d. lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria;
Rilevato che la ricorrente, quale possibile aspirante all’incarico assessorile, è titolare di una posizione qualificata e differenziata sufficiente a configurare la sussistenza delle condizioni di legittimazione ed interesse all’impugnazione;
Ritenuta la fondatezza della censura di difetto di istruttoria e di motivazione, con la quale la ricorrente lamenta che nel decreto sindacale non si coglie né la necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile, né una adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità sancito dall’art. 51 della Costituzione;
Considerato, infatti, che, in base alla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. TAR Campania, sez. I, 7/6/2010 n. 12668; sez. I, 10/3/2011, n. 1427):
– la questione della portata programmatica o precettiva della norma costituzionale citata deve essere risolta tenendo conto dell’assimilazione del principio di pari opportunità all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche di cui all’art. 51 al principio fondamentale di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, con riconoscimento allo stesso della natura di diritto fondamentale;
– la norma costituzionale, onde assicurare l’eguaglianza tra i sessi nell’accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, affida alla Repubblica il promovimento delle pari opportunità attraverso appositi provvedimenti, per cui la sua attuazione deve avere innanzitutto luogo attraverso l’interposizione di fonti primarie o di altro livello; tale è il senso del compito che la Costituzione affida alla Repubblica e quindi, per espressa previsione costituzionale, a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (art. 114), per cui ciascun soggetto che compone la Repubblica, dovrà darvi attuazione in considerazione degli strumenti normativi di cui dispone ed entro i limiti di competenza per materia ad esso riconosciuti;
– nondimeno il principio è di immediata applicabilità come parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali rispetto alle quali si pone come limite conformativo;
– principi fondamentali sono così presenti in fonti statali, innanzitutto nel d. lgs. n. 198 del 2006, che all’art. 1, riprendendo le coordinate costituzionali, assicura la pari opportunità in tutti i campi, assegnando tale obiettivo a tutti gli attori istituzionali attraverso ogni possibile strumento di disciplina, normativo e non; ulteriore strumento di attuazione, nonché nodo di raccordo tra livello costituzionale e fonte subordinata, è costituito dagli statuti comunali e provinciali che, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 267 del 2000, “stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”;
– le norme di indirizzo per gli organi di governo degli enti locali vanno intese come conformazione della libertà statutaria entro i confini naturali del principio posti dal tessuto costituzionale, quindi non oltre la rimozione di ostacoli all’uguaglianza sostanziale, in modo che uomini e donne siano posti nelle medesime condizioni di accesso agli uffici collegiali ed alle cariche pubbliche; in altri termini, la norma costituzionale e così quella statale, non impongono all’autonomia statutaria di prevedere riserve in favore del sesso che si ritiene discriminato, anche perché, a ben vedere, una siffatta scelta potrebbe condurre ad ingiustificate limitazioni di accesso nei confronti della categoria che quelle stesse riserve è costretta a subire, così capovolgendo i termini del rapporto;
– pertanto l’attività di promozione deve consistere nel sostegno da parte dell’organo competente del massimo impegno esigibile per assicurare ad appartenenti di entrambi i sessi l’accesso a cariche pubbliche per le quali non operano meccanismi vincolanti di tipo tecnico-meritocratico;
– in questo senso, il ruolo dell’interposizione legislativa e normativa in senso più esteso, cioè comprensiva anche della fonte statutaria, finisce sostanzialmente per neutralizzarsi sussistendo unicamente un problema di legittimità sostanziale dei decreti di nomina sotto il profilo dell’osservanza del limite conformativo posto direttamente dalla norma costituzionale di cui all’art. 51;
– gli artt. 46 e 47 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riconoscono al Sindaco un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta dei componenti della Giunta, senza che sussista uno specifico obbligo di motivazione, fatta salva l’ipotesi di revoca; tuttavia, quando l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è conformato da vincoli o indirizzi che ne segnano in parte l’esercizio, sebbene non in termini di risultato, costituisce requisito di legittimità formale e sostanziale l’illustrazione delle ragioni e delle modalità con cui il potere è stato speso rispetto a quel determinato parametro di conformazione;
– né possono essere posti a sostegno della mancata presenza di una donna nella Giunta ragioni di opportunità politica, perché in questo modo si porrebbe un’aprioristica prevalenza della libertà di scelta che invece deve recedere rispetto all’attuazione degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
– resta salva, naturalmente, la valutazione politica di gradimento dell’assessore donna, ma ogni possibile dissenso deve essere giustificato da concrete ragioni di inidoneità o incompatibilità politica alla funzione, diversamente traducendosi in un’ingiustificata elusione di un cogente precetto costituzionale;
– nei suddetti sensi deve essere interpretato, in coerenza con il quadro normativo complessivo, il vigente statuto del Comune di Barano d’Ischia, non contenendo esso disposizioni che inibiscono l’effettiva attuazione del principio costituzionale di pari opportunità in occasione della nomina dei componenti della giunta;
Ritenuto che, in definitiva, non emergendo dal tenore del decreto impugnato che sia stata compiuta la necessaria attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile, né essendo stata esternata adeguata motivazione in ordine alle ragioni della mancata applicazione del principio di cui all’art. 51 della Costituzione, si manifesta l’illegittimità della determinazione adottata dal Sindaco per l’individuazione della compagine assessorile;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi, in virtù della delicatezza degli interessi coinvolti, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione soccombente, come per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla il decreto sindacale impugnato.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico del Comune di Barano d’Ischia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Michele Buonauro, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)