Il comune di Ischia vince il ricorso contro la regione per il caro trasporti marittimi. I cittadini hanno diritto al rimborso.
Le maggiori compagnie di navigazione tremano. Adesso Giosi Ferrandino vuol prendersi il merito del ricorso e della vittoria. Merito che in realtà è dell’Udc. Da quando in maggioranza non c’è più tale partito non si riesce a risolvere più nulla…
Ecco uno stralcio significativo del provvedimento del 9 gennaio 2013.“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 183 del 29 aprile 2011 limitatamente alle determinazioni tariffarie incidenti sulle tratte di collegamento con l’isola d’Ischia. Spese compensate, fatto salvo il rimborso a carico della Regione Campania in favore del comune ricorrente del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.
Sentenza integrale tratta dal sito del Tar Napoli
N. 00213/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04146/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4146 del 2011, proposto da:
COMUNE DI ISCHIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Barbieri, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 33;
contro
– REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Lacatena dell’Avvocatura Regionale, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;
– ACAM – Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile, rappresentata e difesa dall’Avv. Loredana Milone, con la quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via F. Petrarca n. 129/Edilvision;
nei confronti di
– ALILAURO S.p.A. e LAURO.IT S.p.A., rappresentate e difese dall’Avv. Salvatore Ravenna, e domiciliate per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;
– MEDMAR – NAVI S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Sciaudone, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via De Gasperi n. 55 presso l’Avv. Giovanni Cimmino;
– SNAV S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefania Esposito, e domiciliata per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;
– CAREMAR S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 183 del 29 aprile 2011, avente ad oggetto “rimodulazione piano tariffario collegamenti marittimi”, con allegato il nuovo piano tariffario;
b) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi comprese le delibere di Giunta Regionale della Campania n. 963/2010, n. 488/2006, n. 281/2006 e n. 2173/2006, nonché le linee guida relative ai “programmi e iniziative dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania dal 2000, dei risultati conseguiti, del ruolo del settore sull’economia della Regione, delle problematiche aperte e delle prospettive future”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e delle società di navigazione intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Ischia impugna la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 183 del 29 aprile 2011, con la quale è stato approvato il nuovo piano tariffario dei servizi marittimi di interesse regionale e sono stati approvati, quali nuovi titoli di viaggio, l’abbonamento annuale per residenti e pendolari ed il carnet pluricorse nominativo per i soli residenti, questi ultimi entrambi da utilizzarsi indifferentemente su qualsiasi vettore operante sulla rotta, con unità navale della medesima tipologia.
L’impugnativa è estesa ad altri atti, meglio in epigrafe indicati, con cui l’amministrazione regionale è intervenuta a regolare la materia tariffaria in tema di trasporto pubblico locale marittimo e terrestre, e si incentra su censure inerenti alla violazione dell’art. 97 della Costituzione, alla violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, alla violazione della legge sul procedimento amministrativo, alla violazione dei principi di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.
Le amministrazioni e le società di navigazione intimate, ad eccezione della Caremar S.p.A. che non si è costituita, eccepiscono nei propri scritti difensivi l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.
Parte ricorrente ribadisce le proprie ragioni con ulteriori memorie difensive.
La causa, dopo l’espletamento di incombenti istruttori, è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 10 ottobre 2012.
DIRITTO
1. L’odierna impugnativa verte sulla contestazione di atti inerenti alla pianificazione tariffaria in tema di trasporto pubblico locale, con particolare riguardo ai servizi marittimi di interesse regionale.
Per comodità di esposizione, si precisa che con il termine “difese avversarie” si intenderà nel prosieguo della trattazione far riferimento alle difese delle amministrazioni e delle società di navigazione intimate.
2. Ciò chiarito ed in accoglimento delle puntuali eccezioni delle difese avversarie, il Collegio deve circoscrivere l’oggetto del presente giudizio al solo provvedimento passibile di cognizione, ossia alla delibera regionale n. 183/2011, dal momento che sui rimanenti atti gravati non può intervenire alcuna pronuncia di merito per i motivi che si andranno di seguito sinteticamente ad esporre: 1) irricevibilità dell’impugnativa delle delibere regionali n. 963/2010, n. 488/2006, n. 281/2006 e n. 2173/2006, poiché tali delibere sono state gravate ben oltre i sessanta giorni dalla data di rispettiva pubblicazione sul B.U.R.C.; 2) inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnativa delle linee guida relative ai “programmi e iniziative dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania dal 2000, dei risultati conseguiti, del ruolo del settore sull’economia della Regione, delle problematiche aperte e delle prospettive future”, giacchè tali linee guida non risultano, in base alle emergenze processuali, calate in un formale provvedimento amministrativo di cui si possa assumere la lesività.
3. Perimetrato l’ambito del giudizio alla sola delibera di Giunta Regionale n. 183 del 29 aprile 2011, occorre rilevare che il comune ricorrente, come dallo stesso affermato nei suoi scritti difensivi (cfr. pag. 4 della memoria depositata il 12 settembre 2011), mira ad infirmare unicamente la parte del piano tariffario marittimo relativo alle tratte di collegamento con l’isola d’Ischia, disinteressandosi della parte concernente le tratte di collegamento con le altre isole del Golfo di Napoli; del pari, va notato che il ricorrente non muove alcuna contestazione avverso l’introduzione dei nuovi titoli di viaggio, ossia l’abbonamento annuale per residenti e pendolari ed il carnet pluricorse nominativo per i soli residenti.
Ne discende che il presente scrutinio di legittimità dovrà involgere la prefata delibera limitatamente alle determinazioni tariffarie incidenti sulle tratte di collegamento con l’isola d’Ischia.
3.1 Vale poi osservare, in punto di fatto, che la delibera n. 183/2011, a fronte di un aumento dichiarato medio del 13%, prevede sulle predette tratte aumenti tariffari diversificati in ragione del tragitto e delle tipologie di mezzo impiegato, pari ad importi ricompresi tra il 5 ed il 19% del valore delle vigenti tariffe, assistiti dalla seguente duplice giustificazione: a) necessità di adeguare il livelli tariffari esistenti al tasso di inflazione attualizzato, ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge regionale n. 1/2008, il quale così recita: “A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 le tariffe per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale sono, all’inizio di ogni anno, automaticamente adeguate secondo il meccanismo del price cap e comunque in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione nazionale per l’anno di riferimento. Ogni tariffa così adeguata è arrotondata, ove necessario, ai 10 centesimi di euro superiori.”; b) necessità di uniformare le tariffe tra i diversi vettori, pubblici e privati, per ogni tratta e per le medesime tipologie di mezzo impiegato.
3.2 Sempre in punto di fatto, non è superfluo evidenziare che, sebbene nella parte motiva della delibera in questione si riferisca che il piano tariffario è stato predisposto “con il supporto dell’Agenzia Campana della Mobilità (A.Ca.M.) e previa concertazione con gli Enti Locali interessati”, si è potuto appurare, all’esito dell’apposita istruttoria processuale (cfr. al riguardo anche nota della Regione Campania prot. 2012.0540427 del 13 luglio 2012, in atti), che gli atti confluiti nel procedimento finalizzato all’emanazione della delibera si riducono alle note regionali prot. n. 943/SP del 21 aprile 2011 e prot. 2011.0337280 del 28 aprile 2011; con tali note i comuni interessati sono stati, rispettivamente, invitati ad una riunione sulla politica tariffaria dei servizi marittimi regionali e previamente informati dei punti salienti del piano tariffario in corso di approvazione. Ne deriva che, non essendo stato rinvenuto alcun atto formale in cui si desse conto del supporto istruttorio reso dall’ACAM e/o dell’intervenuta concertazione con gli enti locali interessati, si deve propendere per l’insussistenza nello specifico di tali fasi procedimentali
4. Tanto premesso, occorre in via preliminare vagliare le eccezioni di rito formulate dalle difese avversarie, così di seguito riassumibili:
– inammissibilità del ricorso per insindacabilità della delibera n. 183/2011, le cui valutazioni “si sostanziano in scelte di natura politico-amministrativa e come tali non sono censurabili nella sede giurisdizionale”;
– inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, giacchè il comune ricorrente, essendo rappresentante degli interessi locali secondo le prerogative istituzionali previste dall’ordinamento degli enti locali, potrebbe esercitare la propria funzione partecipativa nei limiti della legge generale sul procedimento amministrativo e dolersi di eventuali violazioni delle norme procedimentali, ma giammai potrebbe contestare il contenuto dell’attività di programmazione del trasporto pubblico locale e del correlato obiettivo di contenimento della spesa pubblica, demandati per competenza in via esclusiva all’amministrazione regionale;
– inammissibilità del ricorso per astrattezza ed ipoteticità dell’interesse ad agire, individuato dall’amministrazione comunale nell’interesse a massimizzare le presenze turistiche sull’isola;
– inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, dal momento che, “in difetto di tale delibera e dell’assetto di interessi da essa introdotto, i prezzi dei titoli di viaggio in parola avrebbero potuto lievitare senza alcun limite”;
– improcedibilità del ricorso perché l’impugnativa non risulta notificata alle altre società di navigazione che gestiscono i collegamenti marittimi con le altre località del Golfo di Napoli e con la stessa isola d’Ischia;
– improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché “la stagione turistica 2011 si è da tempo conclusa per cui nessuna contrazione dei flussi potrebbe più registrarsi in rapporto ad essa mentre, in relazione alla stagione turistica 2012, le variazioni sopravvenute dall’epoca del ricorso sino ad oggi, nei prezzi al consumo f.o.i. e nei prezzi dei carburanti rendono sicuramente sottodimensionati gli aggiornamenti disposti con la delibera 183/11 ed anzi, la riedizione del medesimo potere, cui darebbe luogo l’annullamento di predetta delibera, porterebbe ad adeguamenti dei prezzi ben più consistenti di quelli attuati da quest’ultima”.
4.1 Tutte le predette eccezioni meritano di essere disattese per le ragioni che seguono.
La delibera n. 183/2001 si configura come atto di programmazione del sistema tariffario in materia di servizi marittimi regionali: essa è atto amministrativo generale che, benché espressione delle linee di indirizzo politico-amministrativo della Giunta Regionale, è soggetto ai limiti ed ai fini individuati dalla legge e, come tale, è pienamente sindacabile in sede giurisdizionale. Né tale delibera è equiparabile agli atti politici non impugnabili innanzi a giudice amministrativo, non solo per la sua riconducibilità all’ambito proprio della funzione amministrativa, ma anche per la sua evidente non assimilabilità agli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico, sottratti al sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 del c.p.a.
4.2 Una generale legittimazione delle autonomie locali a contestare i risultati dell’attività di programmazione regionale in tema di trasporto pubblico locale si evince dall’art. 12 della legge regionale n. 3/2002, che affida la pianificazione dei trasporti in Campania ad un processo decisionale integrato aperto ai contributi delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane ed isolane, nel rispetto delle reciproche competenze e del principio di sussidiarietà.
D’altronde, nel caso specifico comunque sussiste la legittimazione ad impugnare, direttamente discendente dal fatto che il Comune di Ischia, insieme alle altre amministrazioni comunali interessate, è stato invitato a partecipare al procedimento determinativo dei nuovi livelli tariffari, giusta nota regionale prot. n. 943/SP del 21 aprile 2011.
4.3 L’interesse a massimizzare le presenze turistiche sull’isola e a non subire contrazioni nei flussi di vacanzieri e visitatori provenienti dalla terraferma a fronte dell’incremento delle tariffe di viaggio, reputato abnorme ed ingiustificato dal comune ricorrente, colora sufficientemente l’interesse ad agire, dando concretezza alla possibilità per lo stesso comune di perdere il ruolo di meta turistica di riferimento in favore di altre località della costiera economicamente più accessibili.
4.4 L’eventuale annullamento dei livelli tariffari impugnati, lungi dal creare una situazione senza alcun limite alla lievitazione dei prezzi, comporterà comunque il ripristino dei precedenti livelli tariffari meno onerosi fino alla riedizione del potere amministrativo in materia.
4.5 Le altre società di navigazione non possono essere classificate come controinteressate in senso tecnico-processuale, non essendo facilmente individuabili in base al contenuto della delibera n. 183/2011, la quale contiene un generico riferimento ai “privati” senza nulla aggiungere al fine della loro identificazione. In tal caso, al ricorrente sarebbero stati richiesti complessi accertamenti che prescindono dal tenore del provvedimento impugnato e richiedono l’accesso a fonti di informazione non immediatamente reperibili.
Soccorre, al riguardo, il condiviso principio giurisprudenziale a mente del quale il controinteressato nei cui confronti va esteso il contraddittorio non solo deve essere portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato, ma deve essere nominativamente indicato nell’atto o essere da esso agevolmente individuabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2006 n. 613).
4.6 La conclusione delle stagioni estive 2011 e 2012 non priva il ricorrente dell’interesse all’impugnativa non solo perché la delibera n. 183/2011 non ha limiti di efficacia temporale, ma anche perché l’aumento dell’indice f.o.i. nel biennio 2011 e 2012 andrebbe presumibilmente ad innestarsi, in caso di accoglimento del ricorso e di riedizione del potere, su una lievitazione del livello tariffario ante 2011 più contenuta.
5. Superate le eccezioni di rito, si può dare corso al vaglio delle censure articolate in gravame, cominciando dalla prima con la quale parte ricorrente stigmatizza che l’amministrazione regionale avrebbe tradito l’intento di adeguare il livello tariffario vigente al tasso di inflazione attualizzato per il periodo aprile 2006/aprile 2011, attestato intorno al 7,5% – 9%, introducendo un aumento percentuale medio del 13% e comunque superiore al tasso di inflazione per le tratte di collegamento con l’isola d’Ischia; tanto in violazione dell’art. 2, comma 18, della legge n. 481/1995, come richiamato per il settore del trasporto pubblico locale dall’art. 18, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 422/1997, e con evidente eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stati individuati nel corpo del provvedimento tariffario altri criteri concorrenziali capaci di incidere sulla determinazione dell’aumento percentuale in misura superiore al tasso di inflazione.
La censura è fondata e merita accoglimento.
Si premette che, ai sensi della richiamata normativa, come completata dall’art. 39, comma 1, della legge regionale n. 1/2008, le tariffe per il trasporto pubblico locale sono aggiornate anno per anno in ragione del tasso di inflazione pari alla percentuale di variazione media annua riferita ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT (cosiddetto indice f.o.i.).
Si aggiunge che è pacifico ed è comprovato dalle emergenze processuali (cfr. pubblicazioni del sito ufficiale dell’ISTAT depositate dal ricorrente il 12 settembre 2011 e relazione tecnica esplicativa dell’ACAM depositata in data 5 novembre 2011 in esecuzione dell’ordine istruttorio impartito da questo Tribunale) che il tasso di inflazione f.o.i. nel periodo compreso tra aprile 2006 ed aprile 2011 ha raggiunto la soglia del 9,3%.
Ebbene, come risulta dalla semplice disamina della tabella riportante il nuovo quadro tariffario, allegata alla delibera n. 183/2011, la gran parte degli aumenti di tariffa per le tratte di collegamento con l’isola d’Ischia oscillano tra un minimo del 10% ed un massimo del 19%, essendo ben pochi gli aumenti contenuti nella soglia del 9,3%.
Appare, pertanto, conclamata la violazione della normativa in parola nella sussistenza di un concomitante difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stati indicati nella delibera in questione, né nei relativi atti istruttori, altri criteri concorrenziali idonei ad influire sulla lievitazione del saggio percentuale di aumento in misura superiore al tasso attualizzato di inflazione, come consentito dall’art. 2, comma 19, della legge n. 481/1995 con riferimento ad alcuni elementi predeterminati (recupero di qualità del servizio, costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse).
5.1 Né è sufficiente a giustificare l’aumento tariffario in misura superiore al tasso di inflazione il riferimento al criterio di uniformare le tariffe tra i diversi vettori pubblici e privati, in quanto le argomentazioni utilizzate in merito a supporto della delibera impugnata sono più apparenti che reali, non essendo stato chiarito quale fosse la tariffa base con riguardo ad ogni singola tratta e, soprattutto, essendo state spalmate le lievitazioni percentuali oltre il 9,3 % anche sulle tariffe tendenzialmente più alte dei vettori privati.
6. Si profila fondata anche la seconda censura con cui parte ricorrente denuncia che la delibera impugnata ha introdotto variazioni percentuali differenziate a seconda dell’operatore e della tratta, in contrasto con l’art. 2 della legge n. 481/1995, che prevede che gli incrementi tariffari si applicano uniformemente con riferimento all’unico indice di inflazione f.o.i.
Infatti, attesa l’inconsistenza del citato criterio di uniformità tra tariffe, appare ingiustificato e violativo dell’invocata normativa prevedere aumenti tariffari, sorretti dall’unica necessità dell’adeguamento al costo della vita, diversificati in ragione della natura degli operatori (pubblico e privati) e della tratta da ricoprire, a fronte di un tasso di inflazione che non può che essere unico per tutti i vettori marittimi.
7. Per converso, non hanno pregio, per i motivi che saranno esplicitati con immediato riferimento ad ogni singolo rilievo, le eccezioni di merito formulate dalle difese avversarie, così di seguito compendiabili:
a) la ragione dell’aumento tariffario in misura superiore al tasso di inflazione del 9,3 % risiede nella notevole lievitazione subita nel periodo 2006-2011 dal prezzo netto del gasolio per autotrazione e, comunque, “l’incremento medio pesato” delle tariffe, calcolato sul loro valore assoluto al netto del bunker, delle addizionali e dei diritti portuali, è inferiore al suddetto tasso, come emerge dalla relazione esplicativa depositata dall’ACAM in data 5 novembre 2011; in particolare, tale relazione potrebbe integrare in via postuma, ex art. 21 octies della legge n. 241/1990, la motivazione della delibera impugnata, che si atteggia come atto vincolato meramente attuativo della legislazione di settore;
aa) a parte la notazione che “l’incremento medio pesato” non risulta assunto dalla legislazione di settore come parametro di riferimento per il calcolo dell’aumento tariffario, è sufficiente osservare che la notevole lievitazione del prezzo del gasolio non compare in alcun passaggio motivazionale della delibera n. 183/2011, né nei relativi atti istruttori, ed è stata introdotta in sede processuale al fine di giustificare ex post la determinazione tariffaria adottata dall’amministrazione regionale. Ciò configura un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, la quale si presenta impercorribile anche nel caso di atti vincolati, essendo la motivazione un requisito formale-sostanziale del provvedimento amministrativo escluso dal raggio di applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990. Né è condivisibile, per completezza di esposizione, la tesi dell’atto vincolato, dal momento che l’art. 2 della legge n. 481/1995 riconnette la fissazione dei livelli tariffari dei servizi di pubblica utilità a valutazioni tecnico-discrezionali che tengano conto dell’incidenza di diversi fattori variabili (cfr. commi 18 e 19);
b) la motivazione della delibera n. 183/2011 si rinviene anche nella precedente delibera n. 963/2010 sul trasporto pubblico terrestre, di cui costituisce attuazione e che ha previsto una rimodulazione dei livelli tariffari fino ad un massimo del 20%, in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie regionali e della contrazione dei finanziamenti statali;
bb) non ha senso sopperire alla carenza motivazionale della delibera impugnata con il richiamo della delibera n. 963/2010, giacchè quest’ultima regola tutt’altro settore, quasi integralmente in mano pubblica e/o sovvenzionato da fondi pubblici, che risponde a logiche diverse di assetto concorrenziale e di equilibrio economico-finanziario. Il trasporto terrestre non è comparabile con il trasporto marittimo, il quale, viceversa, è caratterizzato dalla significativa presenza di operatori privati e di un mercato più aperto e non tendenzialmente dipendente dal finanziamento pubblico. Ne discende che le motivazioni delle delibere in parola non sono tra loro intercambiabili e l’una non può costituire affatto strumento di attuazione dell’altra;
c) l’art. 39 della legge regionale n. 1/2008 prescrive che a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 tutte le tariffe per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale devono, all’inizio di ogni anno, essere adeguate in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione nazionale per l’anno di riferimento. Ne deriva che il tasso di inflazione nazionale rappresenta, per espressa disposizione normativa, il limite minimo per l’adeguamento tariffario e non certamente il limite massimo;
cc) l’argomento, sebbene suggestivo, non convince, atteso che tale articolo deve essere letto in armonia con la legislazione nazionale di settore (art. 2 della legge n. 481/1995 ed art. 18 del d.lgs. n. 422/1997) ed interpretato nel senso che sono possibili adeguamenti tariffari superiori al tasso di inflazione nazionale, purché assistiti da concorrenti criteri valutativi normativamente prefissati (cfr. art. 2, commi 18 e 19, della legge n. 481/1995). Orbene, nel caso di specie tali criteri sono stati completamente pretermessi dall’amministrazione regionale, con la conseguenza che la stessa non poteva introdurre aumenti tariffari non in linea con il tasso di inflazione attualizzato;
d) infine, le censure che si appuntano sullo sforamento del tasso di inflazione appaiono generiche ed indeterminate, giacché il riferimento attoreo al tasso di inflazione ricompreso nella banda di oscillazione 7,5% – 9% si presenta incerto e dubbioso, non supportato da evidenze documentali;
dd) il rilievo non merita condivisione, giacchè si è già esposto che la misura effettiva del tasso di inflazione pari al 9,3% riceve sufficiente appiglio documentale anche nella relazione tecnica prodotta dall’ACAM in data 5 novembre 2011. Ad ogni buon conto, si osserva che la banda di oscillazione indicata dal ricorrente nel proprio mezzo di impugnazione non è indice di incertezza argomentativa, ma piuttosto di un atteggiamento prudenziale dettato dall’inclusione o meno, nel conteggio, dei primi mesi del 2011 (cfr. pubblicazioni ufficiali dell’ISTAT in atti, come rielaborate a pag. 3 della stessa relazione tecnica di cui sopra).
8. Pertanto, ribadite le suesposte considerazioni, va affermata l’illegittimità per violazione di legge e per carenza istruttoria e motivazionale della delibera regionale n. 183/2011, la quale merita di essere annullata per quanto di ragione, ossia limitatamente alle determinazioni tariffarie incidenti sulle tratte di collegamento con l’isola d’Ischia. Restano assorbite le rimanenti censure quivi non scrutinate.
In conclusione, nei limiti sopra precisati deve essere accolto l’odierno ricorso, ferma restando in ogni caso la salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’autorità amministrativa dovesse emanare.
Sussistono giusti e particolari motivi, attese la novità e la complessità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio, ad eccezione dell’importo del contributo unificato, che dovrà essere rifuso in favore del comune ricorrente a cura della Regione Campania.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 183 del 29 aprile 2011 limitatamente alle determinazioni tariffarie incidenti sulle tratte di collegamento con l’isola d’Ischia.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso a carico della Regione Campania in favore del comune ricorrente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Carlo Dell’Olio, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)