web.-opposizione-2013-3Bernardo presenta una serie di infuocati emendamenti. Uno dei più ficcanti riguarda il bilancio consuntivo 2012.  Il consigliere spiega: “La relazione dei revisori dei conti, facendo proprie le mie tesi ha imposto nella propria relazione al consuntivo, di restituire ai cittadini la somma di € 100.302,93 quale eccedenza della tassa rifiuti sul costo del servizio. Pur se è da apprezzare il ravvedimento dei revisori dei conti in relazione all’obbligo di restituzione ai cittadini della maggiore tassa incassata rispetto al gettito del servizio, ritengo che la eccedenza sia stata molto maggiore ed è da me quantizzata in € 1.404.585,00. Solo ad esempio segnalo che il Comune di Ischia ha pagato nell’anno 2012 per gli oneri di smaltimento € 1.996.314,62 superiore di ben 213.173,00 rispetto al costo dell’anno precedente e ciò nonostante che la quantità di rifiuti sia diminuita, passando da kg 15.224.370 a kg 14.621.480, e che i costi di conferimento siano rimasti inalterati. Molto strana la vicenda? Invece di aver una diminuzione del costo, in presenza di una diminuzione dei conferimenti, abbiamo un incremento di ben 200 mila euro. E’ evidente che tale situazione giustifica ogni sospetto.

Se guardiamo bene i costi contabilizzati, come da me fatto nell’emendamento, ci rendiamo conto che la somma da restituire non è di solo 100 mila euro ma è di almeno €1.404.585”.

Testo dell’Emendamento al conto consuntivo 2012 nr. 2

Il sottoscritto  Carmine Bernardo premesso che

  Dall’esame dei documenti del consuntivo 2012, risulta che nell’anno 2012 il Comune di Ischia ha accertato per l’imposta Tarsu, anche a seguito del recupero dell’evasione, la somma di € 8.172.153,18 e che il costo del servizio è stato di € 7.281.501.80, con un maggiore gettito, quindi di €890.651,00,

il dato relativo al costo del servizio indicato nei documenti contabili non è assolutamente rispondente agli atti adottati dal consiglio comunale . In particolare il contratto prevede un costo complessivo di €5.064.668,36 mentre la relazione dei revisori dei conti esprime un costo di €5.285.187,18, assolutamente ingiustificato e mai legittimamente autorizzato. Vi è quindi solo per tale voce di costo un maggiore importo contabilizzato di €220.519,00

è stato contabilizzato un costo smaltimento pari ad €1.996.314,62 rispetto all’anno precedente pari ad  € 1.783.141,99, con un maggiore costo di € 213.173,00, nonostante che nel decorso anno la quantità di rifiuti smaltiti è diminuita di 602.890 kg passando da 15.224.370 kg del 2011 a 14.621.480 kg del 2012 diminuendo di circa il 4.50%.Solo tale diminuzione avrebbe dovuto comportare un costo complessivo di €1.702.900,50 e non di € 1.996.314,62 con un ulteriore risparmio di € 293.419,00

alla luce delle dette rettifiche il costo complessivo del servizio nell’anno 2012 sarebbe dovuto essere di € 6.767.568,00 e quindi rispetto alle entrate accertate per la Tarsu, anche con il recupero dell’evasione, si è realizzato un maggiore introito di € 1.404.585,00

                     l’art. 61 del D.lgs 07/93 prevede espressamente che “ il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio” e che l’art. 11, comma 5 ter, del decreto legge 30/12/2009, n. 195, convertito con modificazioni, in legge 26/02/2010 nr. 26, ha stabilito uno specifico vincolo di destinazione  delle risorse provenienti dalle riscossioni tariffarie a carico dell’utenza per finalità  esclusivamente” dirette  a fronteggiare  gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza”

                      dall’esame del conto consuntivo 2012 appare evidente che il maggiore gettito non è stato destinato a soddisfare esigenze  straordinarie di bilancio, comunque collegate alla gestione dei rifiuti, mediante la costituzione di un fondo di riserva vincolato, diretto a preservare l’ente  da possibili squilibri  derivanti  da oneri non ricorrenti od imprevedibili, ovvero da perdite  su crediti, ne è stato computato in diminuzione del tributo  iscritto a ruolo per l’anno successivo bensì è  stato utilizzato per esigenze estranee alla gestione dei rifiuti, contravvenendo in tal modo le norme sopracitate;

                     che il comportamento illegittimo dei dirigenti, in primis del dirigente dell’Ufficio finanziario, che hanno consentito di utilizzare il maggiore gettito Tarsi anche per finalità estranee alla gestione dei rifiuti, espone il Comune di Ischia a danno erariale, per la assenza dei fondi necessari per provvedere a soddisfare il legittimo diritto dei cittadini del comune di Ischia di vedersi restituita la parte di maggiore gettito realizzato in proporzione all’importo tarsu versata e/o il legittimo diritto dei cittadini di ottenere una diminuzione della tassazione per l’anno successivo in funzione del maggiore gettito realizzato

                     che vi è altresì dolo e/o colpa grave da parte dell’Organo di Revisione dei conti del Comune che ha sempre espresso parere favorevole su tutti gli atti sottoposti all’esame del consiglio e non ha mai segnalato la distrazione del maggiore gettito Tarsu

                     – che la Corte dei Conti , sez. regionale di controllo per la Campania con parere reso nell’adunanza del 07/06/2011 (del/par/ 274/2011) ha espressamente dichiarato “ Sicchè, mentre l’eccedenza di gettito derivante dalle comuni attività di accertamento di competenza dovrebbe essere  computata  in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno successivo, l’eventuale recupero dell’evasione tributaria (laddove non venisse destinato a compensare le minori entrate dell’esercizio di competenza) andrebbe a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio mediante la costituzione di un fondo di riserva diretto a preservare l’Ente da possibili squilibri derivanti da oneri non ricorrenti od imprevedibili ovvero da perdite  su crediti. Si aggiunga che, in assenza di dette condizioni oggettive, le risorse stanziate nel fondo dovrebbero confluire, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato”

                     visti i pareri espressi dai dirigenti competenti

Propone il seguente emendamento al Rendiconto della gestione anno 2012

  1. destinare l’eccedenza di gettito derivante dalle comuni attività di accertamento di competenza  in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno successivo
  2. costituire un fondo di riserva  diretto a preservare il Comune di Ischia da possibili squilibri  derivanti da oneri non ricorrenti od imprevedibili  ovvero da perdite su crediti pari all’importo del maggiore accertato di € 1.404.585,00, e/o la somma  residua  alla parte costituita dalle attività di accertamento  di competenza  e che tali risorse costituiscono nell’avanzo di amministrazione fondo vincolato
  3. denunciare alla Corte dei Conti i danni erariali provocati con dolo e/o colpa grave del dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Ischia e del Collegio dei revisori dei conti,  il primo per aver utilizzato somme a specifica destinazione per finalità estranee alla gestione del ciclo dei rifiuti ed il collegio per aver  sempre espresso parere favorevole agli atti sottoposti al suo esame e per non aver mai segnalato  la distrazione del maggiore  gettito Tarsu al Consiglio comunale ed agli altri organi competenti:
  4. di interessare il segretario generale di provvedere, periodicamente ad interrompere la prescrizione nei confronti del dirigente e dell’organo di revisione