A seguito dell’interrogazione del consigliere Carmine Bernardo sull’argomento, pubblichiamo la sentenza della Corte di appello.

ORDINANZA ex artt.348 bis e 348 ter cpc nella causa civile in grado d’appello n. RG. 4473 dell’anno 2012. con oggetto : risarcimento danni

TRA

Comune di Ischia. in persona del Sindaco p.t. (00643280639) rappresentato e difeso dall’avv. Mariangela Calise presso cui è elettivamente domiciliato in Ischia, via Fasolara n.4, giusto mandato a margine dell’atto di appello conferito in virtù di deliberazione della. G.C. n.30 del 3.5.2012

E APPELLANTE

Omissis rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Di Costanzo presso cui è elettivamente domiciliata in Barano D’Ischia, via Casabona n.38 giusto mandato a margine dell’atto di citazione

APPELLATA

La Corte, letti gli atti del giudizio e sentite le parti, rilevato che l’appello proposto dal Comune di Ischia. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli- sezione distaccata di Ischia – n.606/011 del 21 . 12.2011 non “ha una ragionevole probabilità di essere accolto”;

considerato, infatti, che la decisione impugnata risulta adeguatamente compiutamente motivata in ogni sua parte e non affetta da vizi giuridici o logici né posta in violazione dei principi generali dì cui agli artt. 112 e 116 cpc, nonché di quello sancito dall’art. 2697 cc ;

che . in particolare: A) Patto introduttivo del giudizio non è affetto da nullità per violazione degli artt.163 e 164 cpc in quanto esso contiene l’indicazione puntuale di tutti ,gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda (indicazione del luogo e dell’ora in cui avvenne l’incidente con la descrizione precisa del gradino” o “scivolo” in cemento posto tra il cortile di proprietà privata  ed il marciapiedi della pubblica via Mazzella. allegazione delle fotografie ritraenti i luoghi, allegazione dei documenti, çomprovanti la titolarità della strada suddetta posta nel centro abitato dal Comune di Ischia) e di quelli di diritto in base ai quali è chiesta l’affermazione della responsabilità extracontrattuale del1’Ente ;

B) risulta. altresì, provata la legittimazione passiva del Comune di Ischia attraverso sia la richiamata documentazione sia le puntuali dichiarazioni testimoniali;

C) si appalesa, ancora, osservato il principio di cui all’ att.116 cpc considerala la precisa concordanza delle deposizioni delle testi D. e C. nell’individuazione del luogo del sinistro e delle sue modalità e,quindi, la corretta valutazione da parte del Tribunale delle emergenze probatorie ;

D) da ultimo, è corretta l ‘applicazione della nonna contenuta nel1’art.2051 cc,

invocabile anche per la P.A. tutte le volte in cui – come nella fattispecie in esame il Comune, in quanto custode della strada e dell’annesso marciapiede facente parte della propria rete stradale posta all’interno del proprio territorio. è venuto meno ai doveri di sorveglianza e di eliminazione del pericolo (dovuto ad una anomalia del marciapiedi) razionalmente esigibili in base ad un criterio di corretta e diligente gestione dei beni destinati ad essere utilizzati dalla collettività, né l’ente pubblico ha dimostrato la sussistenza dell’esimente del caso fortuito,

Ritenuto. quindi, che le argomentazioni svolte dall’appellante non incrinano il fondamento logico-giuridico delle ragioni poste dal primo giudice a sostegno della propria decisione e che il proposto appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.348 bis cpc con conseguente condanna dell’appellante. al pagamento delle spese del grado in favore di omissis

PQM

La Corte, visti gli artt.348 bis e 348 ter cpc, dichiara l’ inammissibilità dell’appello proposto dal Comune dì Ischia avverso ]a sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di lschia –n.606/2011 ;

Condanna. il Comune di Ischia al pagamento delle spese del grado liquidandole in

€30 .per esborsi ed €1.980 per compenso professionale come da D.M. n. 140/2012

(applicata la riduzione del 50% per la limitata attività processuale compiuta dalle

parti) oltre iva e c.pa.

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 16 aprile 2013