Ischia – Un’altra mazzata per il presidente dell’Assoforsense, le cui iniziative sono andate tutte a mare. Infatti, oggi, il Tar ha rigettato la richiesta di sospensiva della soppressione della sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli. Adesso, si deve sperare solo in un miracolo o in un colpo di mano di qualche amico deputato….Purtroppo, i leader “massimi” della politica ischitana sembrano pensare solo ad altri interessi…
Ecco il testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2013, proposto da:
Associazione Forense Isola d’Ischia, Buono Giampaolo, Cellammare Francesco, Puca Domenico, Morelli Alberto, Molinaro Lorenzo Bruno Antonio, Pantalone Antonio, Patalano Lucio, Piro Annunziata, Di Meglio Giuseppe, Roja Paolo, Di Scala Maria Grazia, Nonno Ugo, Nonno Elena Maria, Ruopoli Catello, Regine Bartolomeo, Mazzella Francesco, Ambrosino Lucia, Arturo Maria, Celotti Gioacchino, Fortuna Elena, Fortezza Ersilia, Pacifico Pasquale, Brunella Baggio, Arcamone Giuseppe, Palomba Aniello, Lavista Jessica Maria, Nicolella Nicola, Iacono Agostino, Onorato Angela Anna, Barbieri Gianluca, Buono Luciarosa, Buono Nicolaniello, Di Meglio Giovanni, Lambitelli Maurizio, Di Meglio Carlo, Sogliuzzo Giovanni, Di Maio Gianluca, Sogliuzzo Francesco, Trani Antonio, Lauro Francesco, Buono Nicasio, Pirozzi Alessia, Zanghi Mario, Mattera Maria Luisa, Rossetti Jole, Colella Ivan, Di Meglio Federica, Migliaccio Gianluca Maria, Di Meglio Emanuele, Muro Vincenzo, Mattera Giuseppe, Itri Anna, Impagliazzo Salvatore, Trofa Daniele, Esposito Lucia, Acunto Vincenzo, Leo Rosaria, Patalano Giovannangelo, Buono Lucia, Buono Giuseppina, Ungaro Grazia, Scotti Gennaro, Conte Salvatore, Di Meglio Giovanni, Trani Sergio, Calise Natalia, Conte Raffaele, Buono Cristina, Petrone Maria, Cuomo Angel, Di Meglio Giuliano, Di Meglio Giordano, Di Meglio Clotilde, Stoppiello Diego, Iacono Antonio, Pesce Raffaele e Patalano Anna, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Cocozza, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via V. Colonna n. 9;
contro
Ministero della Giustizia e Presidente del Tribunale di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata presso la stessa per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;
nei confronti di
– Comune di Ischia, non costituito;
– avv. Francesco Landolfi, non costituito;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Presidente del Tribunale di Napoli n. 86 del 18/3/2013, avente ad oggetto prime misure organizzative riguardanti le sezioni distaccate del Tribunale in attuazione delle previsioni normative di cui d. lgs. n.155 del 2012; dell’atto presidenziale prot. n. 1321 del 18/3/2013; dell’ordine di servizio n. 1 del 18/3/2013 del Procuratore aggiunto facente seguito al decreto del Presidente del Tribunale di Napoli; della nota presidenziale n. 5625 del 17/1/2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Presidente del Tribunale di Napoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il provvedimento impugnato appare sostanzialmente coerente con l’esigenza di avviare il graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpare le sezioni distaccate per le quali è prevista la ormai prossima soppressione dal d. lgs. n. 155/2012, che ha superato il vaglio di costituzionalità del giudice delle leggi;
Rilevato altresì che il pregiudizio prospettato dai ricorrenti, in un complessivo bilanciamento degli opposti interessi che in questa sede vengono in rilievo, appare recessivo rispetto alle urgenti finalità perseguite dalle determinazioni impugnate;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui all’art. 55 del c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente FF, Estensore
Pierluigi Russo, Consigliere
Carlo Dell’Olio, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)