Carmine Bernardo dichiara: “Rimetto, qui di seguito il messaggio inviato all’Autorità per l’Energia per cercare di far chiarezza sui recenti aumenti retroattivi delle tariffe idriche, sul richiesto ulteriore aumento del 16% con decorrenza 01/01/2013, sugli addebiti per oneri di depurazione che l’Evi continua a praticare sulle bollette, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo di legge che prevedeva la possibilità di addebitare tale onere anche in assenza di impianti di depurazione, sulla mancata restituzione della componente della tariffa pari alla remunerazione del capitale investito, abrogato dal referendum del giugno 2011. Spero che la Autorità faccia chiarezza ed intervenga al fine di fermare una politica che sta dissanguando i cittadini e le imprese con un incredibile aumento delle tasse comunali alle quali si sta aggiungendo un ulteriore incredibile aumento delle tariffe idriche. Se fosse accolta la proposta formulata, solo nel 2013 i cittadini saranno costretti a pagare gli aumenti sui quattro anni arretrati pari al 20% cui si aggiungerà l’aumento del 16% per il 2013, Un vero salasso.
Eppure qualcuno ha il coraggio di dire che con lui le tasse non sono aumentate”.
Ecco il testo del documento scritto da Carmine Bernardo
Il sottoscritto avv. Carmine Bernardo è consigliere comunale del Comune di Ischia (Na) ed utente ( codice cliente xxx ) servizio idrico gestito allo stato dalla soc. Evi spa.
Il servizio idrico nell’isola d’Ischia e, quindi, nel comune di Ischia, è gestito dalla soc. Evi spa in liquidazione in forza di convenzione sottoscritta nell’anno 2000 con il C.I.S.I. Consorzio Intercomunale Isola d’Ischia.
Il CISI fu costituito tra i sei comuni dell’isola d’Ischia per la gestione del servizio idrico integrato con termine di scadenza 2009. Nonostante la mancanza di proroga di detto termine il Consorzio continua ad operare con la dicitura “ in liquidazione” Sono passati ben 4 anni dal decorso del termine di durata del Consorzio e questo ente continua ad operare come un ente normale, deliberando e proponendo aumenti di tariffe.
La società Evi spa, con socio unico il consorzio di cui sopra, è stata posta in liquidazione nell’anno 2008 ed a ben 5 anni continua ad operare come una società in bonis.
Con la bolletta inviata nel decorso mese di luglio, l’Evi spa in liquidazione, ha ricalcolato i consumi fatturati dal 2010 al 2013 applicando un aumento tariffario del 5% e, in un foglietto informativo, ha comunicato che l’aumento è stato disposto in forza della direttiva CIPE 117 del 18/02/2008. Lo scrivente è a conoscenza che il CIPE aveva bocciato tale incremento perché proposto tardivamente. Tale decisione è stata impugnata avanti al TAR Campania che, con la sentenza 1908/2013, ha accolto il ricorso limitatamente al ritardo della presentazionedella richiesta di aumento. E’ da precisare che nell’anno 2011 l’EVI spa in liquidazione già aveva provveduto ad altro aumento tariffario pari allo 0.811% sempre in forza della detta delibera del CIPE.
L’Evi spa, nonostante che l’isola d’Ischia non sia dotato di impianti di depurazione, ma solo di condotte marine di allontanamento con la presenza, in qualche caso, di grigliatura ( che assolutamente non possono definirsi impianti di depurazione) , continua ad addebitare e percepire i canoni di depurazione, illegittimi alla luce della sentenza della Corte Costituzionale nr. 8318 del 14/04/2011
Ancora l’Evi non ha in alcun modo tenuto conto dell’esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011 che ha parzialmente abolito l’art. 154 del D.lgs 152/2006 con l’espunzione tra i componenti della tariffa del servizio idrico integrato della “ remunerazione del capitale investito”
Fatta questa premessa si chiede all’Autorità in indirizzo, quale ente cui sono attribuite le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici:
se è possibile gestire il servizio idrico integrato nell’isola d’Ischia mediante un consorzio tra comuni, scaduto nella durata e con una società in liquidazione da ben 5 anni, con socio unico lo stesso Consorzio.
se i due enti sono legittimati a proporre ed applicare aumenti tariffari
se è legittimo applicare aumenti tariffari retroattivi anche alla luce delle decisioni della Giurisprudenza amministrativa che hanno più volte affermato l’illegittimità di provvedimenti tariffari retroattivi ( ad esempio Cons. di Stato sez. VI 4301/2008)
quale provvedimento ha autorizzato il CISI e quindi l’EVI all’aumento retroattivo del 5% a decorrere dal 01/01/2010
se è vero che i due enti hanno proposto a codesta Autorità l’aumento del 16% con decorrenza 01/01/2013
Chiede, ancora,
a) quale provvedimenti intende porre in essere l’autorità, cui è assegnata la funzione di vigilanza e controllo dall’articolo 21, comma 19 del DL 06/12/2011 nr. 201, per le somme percepite illegittimamente per i servizi di depurazione mai forniti dalla società EVI spa
b) quale provvedimento intende porre in essere l’Autorità per la mancata restituzione della componente tariffaria rappresentante la remunerazione del capitale investito abrogata dal referendum del giugno del 2011
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e porgo distinti saluti
Avv. Carmine Bernardo