Ischia – Nell’ultima assemblea Cisi si è parlato anche di revisori dei conti, che secondo la nuova legge devono essere estratti a sorte. Altro che “rinominati” come vorrebbe qualcuno…Un’eventuale riconferma di revisori esistenti o di nuovi senza estrazione, in teoria, sarebbe da considerarsi illegittima. Infatti è stato esteso alle società degli Enti locali il meccanismo di sorteggio introdotto per i Comuni e le Province (articolo 16 comma 25 del D.L. 138/2011). Inoltre ricordiamo che, mentre i sindaci (con Giosi in prima fila), ipocritamente dopo gli sperperi generalizzati di anni parlano di riduzione degli stipendi dei 3 revisori, dovrebbero tener presente anche che, nella società nostrana dell’acqua, oltre al collegio dei revisori di 3 persone presieduto per anni da Saurino, esiste anche un collegio sindacale Evi di altre 3 persone presieduto da Mancusi, ultimamente alle prese con i guai dell’ex terme comunali. Inoltre, è da tener presente che in generale tutti i revisori, come abbiamo già scritto tempo fa, devono essere estratti anche nelle varie società partecipate. Per i politici locali tutti sarà una vera batosta…La legge è chiara: anche per i revisori delle società controllate dagli Enti locali, verrà attuato il meccanismo dell’estrazione, già previsto sia per i Comuni e che per le Province. La nuova disposizione è valida a partire dal primo rinnovo dell’organo interno di controllo successivo al 31 ottobre 2013, nelle società non quotate, che sono controllate direttamente o indirettamente da enti locali, e nelle aziende speciali, i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i revisori legali abilitati. Tutto ciò è disposto dall’art. 1, comma 18, D.L. n. 126/2013, ovvero il “decreto salva Roma”. Tutto ciò è stato fatto per garantire una maggiore indipendenza dei soggetti che sono chiamati a esercitare il controllo. Pertanto, anche per i revisori nominati nelle società partecipate da enti locali valgono gli stessi criteri di nomina, a sorteggio, già in vigore per gli organi di revisione degli Enti locali stessi così come disposto dall’art. 16, comma 25, D.L. n. 138/2011….