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Cosa pensa di tutte queste “cassate” amministrative il neo assessore al contenzioso? Scommettiamo che non avrà le palle (politicamente s’intende) per mettere le cose  a posto?

Ischia – Contenzioso. Che figuraccia! E’ mai possibile che nessuno abbia detto al sindaco di Ischia che si possono impugnare i provvedimenti non i disegni di legge? Infatti, ridicolamente, il comune ha presentato ricorso contro il disegno di legge regionale ” riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”… Non ci sono parole. Tanti signori “so tutto”, politicizzati e ben retribuiti intorno a lui, e alla fine si buttano solo i soldi dei contribuenti. Forse sarà il caso di mandare Giosi a qualche scuola amministrativa dove gli insegnino l’ABC della vita amministrativa comunale … I giudici del Tar sentenziano: “solo con l’entrata in vigore della emananda legge regionale, momento in cui potranno essere fatti valere i consistenti dubbi di legittimità e ragionevolezza della relativa previsione”….

Il testo della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5820 del 2013, proposto da:
Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Barbieri, con domicilio eletto in Napoli, via G. Sanfelice, n. 33;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;

per l’annullamento

– della delibera della Giunta regionale della Campania n. 221 del 2013 con cui è stato approvato il disegno di legge regionale ” riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che il ricorso è manifestamente inammissibile nei sensi di seguito precisati, onde lo stesso va deciso in forma semplificata;

rilevato che la doglianza dell’amministrazione comunale attiene alla supposta esistenza ed immediata efficacia del divieto di procedere agli affidamenti per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nelle more dell’attivazione delle Conferenze d’Ambito, mediante il sistema degli ATO e STO;

considerato che tale divieto è esclusivamente inserito all’interno del testo del disegno di legge, la cui approvazione sostanzia in via esclusiva la portata precettiva della delibera giuntale gravata;

ritenuto dunque che allo stato alcuna lesività è predicabile nella specie, tenuto conto che il divieto in parola potrà avere efficacia, se del caso in via retroattiva, solo con l’entrata in vigore della emananda legge regionale, momento in cui potranno essere fatti valere i consistenti dubbi di legittimità e ragionevolezza della relativa previsione;

ritenuto pertanto che, nei sensi precisati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di lesività dell’atto impugnato, con compensazione delle spese di rito in considerazione dell’esito processuale della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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