Preg.mo Direttore,
ho letto l’articolo pubblicato in data 23/07/14 secondo il quale ai cittadini ischitani sarebbero stati notificati “accertamenti pazzi” relativi all’ICI per l’anno 2004.
Nel medesimo articolo, inoltre, viene menzionato un annullamento di un accertamento Tarsu 2009 per un albergo ischitano.
Come mi è già capitato in passato, mi corre però l’obbligo di correggere la sua fonte giornalistica la quale – diversamente dallo scrivente – non è ben informata sui fatti in questione.
In effetti il Comune ha notificato diversi avvisi di accertamento per l’ICI per l’anno 2003 e per i successivi anni.
Ciò che viene omesso, però, è di specificare che gli accertamenti scaturiscono – nella maggior parte dei casi – da omesse denunce dei contribuenti.
Trattandosi poi di immobili oggetto di sanatoria edilizia è la stessa norma (articolo 2, comma 4, legge n. 350/03) a stabilire la decorrenza del termine ai fini impositivi “per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi l’imposta comunale sugli immobili è dovuta con decorrenza dal 1° gennaio 2003….”.
Del pari bisognerebbe precisare che questa attività è sempre preceduta da avvisi bonari e/o da altri atti equipollenti, idonei ad interrompere sia la prescrizione che eventuali decadenze.
L’operato del Comune è stato riconosciuto legittimo da numerose sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e, finanche, dalla Corte di Cassazione.
Le menziono per brevità solo le ultimissime sentenze (C.T.P. Napoli 18942/15/14 e C.T.P. Napoli 17603/30/14, depositate rispettivamente in data 14/07/14 e 02/07/14) che ovviamente sono a sua disposizione qualora volesse visionarle.
Quanto, infine, alla questione relativa alla Tarsu 2009 (studio Bernardo) le rappresento che la controversia non è ancora divenuta definitiva ed, anzi, proprio nella giornata di ieri ho inviato una nota al Dirigente dell’Ufficio Tributi, con la quale, nel trasmettere la sentenza in questione, specificavo che – a mio parere – sussistono gli estremi per impugnare la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione.
Trattasi di una sentenza isolata essendo il Comune di Ischia in analoga questione (divenuta definitiva per mancata interposizione di gravame) risultato vittorioso sia in primo che in secondo grado (C.T.R. sentenza 113/15/13) in relazione alla Tarsu anno 2008.
Tanto le dovevo per opportuna conoscenza, invitandola a voler rettificare l’articolo in questione.
Distinti saluti.
Genesis s.r.l.
L’amministratore Delegato
Avv. Achille Iroso