Ischia – Tutti ricorderanno la vicenda delle antenne della telefonia mobile a Fondo Bosso! Giosi nel 2012, in campagna elettorale per le comunali, a seguito della petizione promossa da molti cittadini e anche dall’ex “assessora” politicamente trombata, promise la rimozione. Ebbene, non solo le antenne sono ancora lì in bella mostra, ma innanzi al consiglio di stato il comune ha “abbuscato” contro la nota compagnia telefonica. O forse peggio, a causa di una serie di errori specificati nel provvedimento del consiglio di stato, si sono verificate le condizioni affinchè il ricorso a novembre 2013 fosse dichiarato “perento”, cioè detto in parole povere è defunto.  Nel provvedimento si legge “che la perenzione è stata dichiarata in applicazione dell’art. 81, c.p.a. (mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza nel termine di un anno dal deposito del ricorso)”.

Sì, avete letto bene, non è stata presentata istanza di fissazione nei termini di legge. E allora che fare?

Il Comune di Ischia, secondo quanto scritto nel provvedimento, ha proposto opposizione al decreto di perenzione con atto notificato alle controparti all’ inizio di maggio 2014 (data della spedizione) e depositato il 23 maggio 2014”.

Meno male che al contenzioso c’è un assessore avvocato! Tanto -aggiungiamo noi – paga Pantalone, cioè il popolo che paga anche per i ricorsi persi!

Infatti nel provvedimento del Consiglio di Stato è scritto: “L’opposizione al Collegio contro il decreto di perenzione deve essere proposta entro 60 giorni dalla comunicazione, che pertanto l’opposizione dell’appellante è inammissibile per tardività:

– che, per completezza, si può osservare che, quale motivo dell’opposizione, l’appellante deduce che in realtà l’istanza di fissazione di udienza era stata presentata unitamente al ricorso; ma dall’esame del fascicolo emerge che l’atto in questione non è stato presentato in originale, bensì in una semplice fotocopia, come è stato prontamente rilevato ed annotato dall’operatore ricevente; per di più, lo stesso atto contiene solo la generica richiesta di fissazione «del ricorso» senza alcun elemento identificativo del ricorso stesso (quale avrebbe potuto essere, ad es., il nome delle parti o almeno di taluna di esse; ovvero il numero di ruolo generale assegnato al momento dell’iscrizione; ovvero gli estremi della sentenza appellata; ecc.)”.