Carmine Bernardo presenta un ‘interrogazione al dott. Carmine Barile, quale sindaco facente funzioni, al Segretario Generale ed al Prefetto di Napoli, in relazione ai lavori pubblici svolti alla Casa D’Ambra. Bernardo scrive: ” La vicenda è sintomatica dell’approssimazione e, comunque, delle diffuse illegalità nella gestione dei lavori pubblici del Comune d’Ischia, Per i lavori di rifacimento della pavimentazione a Casa D’Ambia, si è aggiudicato un appalto, prima che fosse approvato il progetto esecutivo ed il contratto; cose che solo nel Comune di Ischia possono accadere. Si sono autorizzate perizie di varianti e lavori di completamento in maniera illegale, facendo lievitare i costi di oltre 70% dell’appalto iniziale. Ecco come l’Amministrazione Comunale di Ischia spende i soldi prelevati con le esosissime tasse dalle tasche dei cittadini di Ischia. Con questo modo di agire le gravose tasse imposte non saranno mai sufficienti e sarà necessario, ogni giorno di più, inventarsi nuove tasse per finanziarie attività illegali che arricchiscono solo alcuni.
Al sig. Sindaco facente funzioni
Comune di Ischia
sede
Ill mo sig. Prefetto
Gerarda Maria PANTALONE
Prefettura Napoli
Al Segretario Generale
Sede
Oggetto: interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 43 TUEL e dell’art. 23 Regolamento funzionamento consiglio comunale. “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A BIGLIETTERIA PRESSO EX CASA D’AMBRA – STAZIONE MARITTIMA.”
Il sottoscritto Avv. Carmine Bernardo, consigliere comunale di Ischia:
Con nota del 09.03.2015, acquisita al protocollo del Comune in pari data al n. 6264 e con nota di sollecito acquisita al protocollo del Comune in data 04.05.2015 ha segnalato una serie di illegittimità nell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, per cui ha richiesto al Sig. Sindaco:
1 Di indicare quali iniziative intendesse adottare in relazione alle irregolarità evidenziate, soprattutto per l’uso abnorme ed illegittimo della variante e dei lavori di completamento.
2 Se ritenesse necessario segnalare i fatti alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
3 Di indicare quali iniziative di natura amministrativa e disciplinare intendesse adottare nei confronti dei responsabili che hanno prodotto gli atti illegittimi.
Con nota del 12 maggio 2015, in riscontro alle interrogazioni, il Vice Sindaco, dr Carmine Barile, ha trasmesso e fatto proprie le note a firma del responsabile tecnico ing. Francesco Fermo n. 58/UTC del 12 maggio ’15 e n. 57/LL.PP del 12 maggio ’15.
Al punto a) della nota n. 58/UTC l’ing. Francesco Fermo conferma che, in contrasto con l’art. 11 comma 2 del D.L.vo 163/2006 e in contrasto con l’art. 192 del TUEL, l’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura di affidamento e aggiudicato provvisoriamente l’appalto senza aver prima decretato o determinato di contrarre, infatti la gara informale, è stata avviata in data 08.10.2013 con l’invito alle ditta a presentare l’offerta ed aggiudicata in via provvisoria in data 21.10.2013, e solo successivamente, in data 27.11.2013 con Determina n. 1646, è stato approvato il progetto esecutivo di cui fanno parte il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto che contengono gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dell’offerte degli operatori economici.
Al punto b) della nota n. 58/UTC l’ing. Fermo afferma che l’esigenza di redigere una perizia di variante suppletiva ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. c del D.Lgs 163/2006 per l’importo max 20% dell’importo di gara, si è verificata “poiché durante le opere di demolizione sono cedute ampie porzioni di pavimentazione non previste in progetto, trattandosi di eventi “inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”. Invece, nella determina n. 355 del 21.03.2014 viene specificato che l’esigenza di redigere una perizia di variante suppletiva è “per l’adeguamento del progetto di appalto a criteri di funzionalità e miglioramento dell’opera”( rientrante quindi nella casistica prevista dal comma 3 seconda parte dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e non in quella prevista dall’art. 132 comma 1 lett. c come erroneamente indicato nella determina 355) e che “le lavorazione edili relative alla sostituzione della pavimentazione hanno subito un lieve incremento” mentre la maggior parte delle lavorazioni previste nella variante riguardavano categorie diverse da quelle oggetto dell’appalto, tra cui anche la revisione dell’impianto elettrico, la tinteggiatura delle opere murarie interne, l’aumento di diametro delle tubazioni di areazione e la posa dei casseri del vespaio ad una altezza inferiore a quella di progetto. Considerato che la tipologia di variante rientra nella casistica prevista dal comma 3 seconda parte dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006, l’importo in aumento relativo a tale variante non poteva superare il 5 per cento dell’importo originario, e doveva essere motivata da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e non doveva comportare modifiche sostanziali al progetto. Invece, si ritenuto di utilizzare una tipologia di variante che non ha alcuna attinenza con i lavori eseguiti pur di aumentare del 20% l’importo dei lavori, apportando modifiche sostanziale al progetto senza che fosse specificato la presenza di quale evento inerente alla natura e specificità del bene sul quale si è intervenuto si è verificato in corso d’opera che ha determinato la necessità di predisporre la variante in esame.
In riferimento al punto c) della nota n. 58/UTC si rileva che l’ing. Fermo non indica la circostanza imprevista che giustificasse la necessità di eseguire lavori complementari per l’esecuzione dell’opera, lavori approvati con determina n. 356 del 21.03.2014 ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D.l.vo 163/2006 per un importo di € 28.286,97 pari al 50% dell’importo contrattuale.
Infatti, con la determina n. 356 per lo stesso lavoro è stato approvato un progetto di completamento finalizzato a miglioramento tecnico -funzionale dell’opera cioè per gli stessi motivi per cui era stata approvata la perizia di variante con la determina n. 355 dello stesso giorno.
Tutto ciò premesso
Ritenendosi insoddisfatto delle risposte alla sua interrogazione,il sottoscritto ribadisce che per lo stesso lavoro la stazione appaltante ha speso le seguenti somme:
Importo progetto: € 56.528,26
Importo perizia di variante €11.297,13
Opere complementari € 28.286,97
Totale €96.112,36
Cioè mediante atti illegittimi il costo dell’opera è aumentato di € 39.584,10 pari al 70% dell’importo contrattuale. Pertanto è stato completamente stravolto il progetto appaltato.
In realtà per le finalità indicate nella perizia di variante e nelle opere complementari, sempreché che la variante non avesse comportato modifiche sostanziali e fosse stata motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 132 comma 3 seconda parte, l’importo contrattuale poteva aumentare per un somma pari ad € 2.826,41 corrispondente al 5% dell’ importo contrattuale.
La predisposizione della variante e dei lavori complementari è dovuta al manifestarsi di errori e di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicavano, in tutto, la realizzazione dell’opera e la sua utilizzazione. L’ errore e l’omissione di progettazione riguardavano l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Alcun tipo di riscontro viene fornito in relazione alla interrogazione sulla necessità di segnalazione dei fatti alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, assumendo un tal modo un atteggiamento, ad avviso dello scrivente, collussivo con i responsabili delle gravi irregolarità e venendo meno agli obblighi di denuncia quale esercente una pubblica funzione.
Tale atteggiamento è ancora più grave se si tiene conto che la gestione dei lavori pubblici nel Comune di Ischia è stata oggetto di una delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a firma del Presidente dott. Cantone, del mese di ottobre scorso che appunto segnalava la presenza di varianti e lavori di completamento illegittimi. E’ ancora più grave poi se si tiene conto delle gravi vicende giudiziarie che hanno interessato il Sindaco d’Ischia Giuseppe Ferrandino ed il Responsabile dell’Area Tecnica per vicende legate ai lavori pubblici
Alla luce di quanto rappresentato si chiede al sindaco facente funzione ed al Segretario Generale nell’ambito delle rispettive competenze:
1. Di indicare quali iniziative intendono adottare in relazione alle illegittimità sopra evidenziate, anche tenendo conto dell’intervento della Autorità Nazionale Anticorruzione che ha sanzionato il modo di operare del Comune di Ischia, soprattutto per l’uso abnorme ed illegittimo delle c..d varianti e lavori di completamento.
2. Se non ritengono necessario segnalare i fatti alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
3. quali iniziative di natura amministrativa e disciplinare intendono adottare nei confronti dei responsabili che hanno prodotto gli atti indicati, anche in relazione a quanto affermato dall’Ing. Fermo nella nota prot. 58 e 57 UTC del 12/05/2015.
4. quali iniziative di natura amministrativa e disciplinare intendono adottare nei confronti del Ing. Fermo per quanto falsamente affermato nelle nota prot. 58 e 57 UTC del 12/05/2015, come sopra evidenziato
Si invita e diffida i destinatari della presente ad adottare gli atti del proprio ufficio nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente e/o a comunicare allo scrivente i motivi del diniego o del ritardo con avvertenza che trascorso inutilmente il detto termine di gg 30 verrà presentata denuncia per il reato previsto e punito dall’art. 328 cp cpc II comma.
In mancanza di qualsiasi iniziativa il soscritto sarà costretto a segnalare il tutto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
La presente è inviata anche al Sig. Prefetto per ogni utile intervento diretto a riportare la legalità nella gestione dei lavori pubblici nel Comune di Ischia
Distinti saluti
Ischia 22/06/2015 Avv. Carmine Bernardo