Procida. Le associazioni si battono al Tar contro l’attuazione del piano di rientro sanitario nella Regione Campania. Il Tar accoglie la domanda cautelare e fissa l’udienza pubblica per il giorno 23 novembre 2016;
Il testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
Ordinanza
sul ricorso numero di registro generale 2459 del 2016, proposto da:
Luigi Muro, Associazione “Procida Prima di Tutto”, Maurizio Frantellizzi, Associazione Artigiani Commercianti e PMI del Comune di Procida, Gennaro Scotto Di Gregorio, Associazione Onlus “Tam Tam Brasile”, Michela Scotto Di Ciccariello, Associazione “Proloco di Procida”, Associazione “Lega Consumatori Campania”, Maria Capodanno, Rachele Aiello, Carmen Muro, Menico Scala, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Maria D’Angiolella C.F. DNGLMR63H08G333C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci,16;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Barone C.F. BRNDRD53H20F839F, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario nella Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Procida, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gherardo Marone C.F. MRNGRR40D04F839D, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;
A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Comune di Roccadaspide, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Piano Ospedaliero Regionale adottato con provvedimento regionale n. 33 del 19 maggio 2016 per la parte in cui elimina il Pronto Soccorso Attivo dal Presidio Ospedaliero sull’isola di Procida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario nella Regione Campania e del Comune di Procida;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che le censure, non manifestamente infondate, richiedono adeguato approfondimento nella fase di merito;
Considerato che oggetto di impugnazione è un atto di programmazione regionale per la cui esecuzione è specificamente richiesta l’emanazione di atti attuativi, allo stato non adottati; pertanto, non si ravvisa, allo stato, il presupposto dell’immediatezza ed attualità del danno per concedere l’invocata sospensiva;
Rilevato che, in ogni caso, le ragioni cautelari possono essere adeguatamente salvaguardate con la sollecita fissazione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. e che, data la particolare natura delle questioni, può disporsi la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):
– accoglie la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, del c.p.a. e, per l’effetto, fissa l’udienza pubblica per il giorno 23 novembre 2016;
– compensa tra le parti costituite le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Olindo Di Popolo, Primo Referendario