sindaci_nGIOSI PINOCCHIOIschia – In attesa del depuratore mai realizzato per le loro incapacità politiche, i 5 sindaci (Buono, Caruso, Ferrandino, Del Deo e Pascale) vietano sull’isola l’uso dei detersivi non biodegradabili al 100%, cioè tantissimi. Unico assente il sindaco di Casamicciola…. ….Il divieto emerge dalla delibera CISI numero 22 del 23.08.2016 avente per OGGETTO: “Verifica dello stato di attuazione del divieto di importazione, vendita ed uso di detersivi non biodegradabili e successive iniziative” pubblicata all’albo pretorio oggi 7 ottobre. Dall’atto emerge che è vietato perfino il “candeggio”…Ricordiamo che è difficile trovare un detersivo veramente naturale e ad impatto zero per l’ambiente…
Liberamente tratto dalla delibera
“CONSIDERATO
Che da un’indagine di mercato esperita dagli uffici della EVI spa, così come previsto dalla delibera di Assemblea del Consorzio CISI n. 18 dell’8.6.2016, risultano regolarmente presenti in commercio detersivi e saponi biodegradabili al 100 % e senza contenuto di fosforo, utilizzabili per tutti i tipi di attività di pulizia;
ORDINA
1) Fino al completamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione a servizio del Comune è vietato a chiunque (privati domestici, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune) l’uso, la commercializzazione e l’importazione, nel territorio del Comune, di saponi, detersivi, detergenti e qualsiasi tipo di prodotto solido, liquido, in polvere, in pasticche, in crema e sotto qualsiasi forma destinati ad attività di lavaggio e pulizia, al bucato a mano o in lavatrice; di “preparazioni ausiliarie per lavare” destinate all’ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa, ecc.; di “ammorbidenti per tessuti” destinati a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio; di prodotti destinati alla pulizia dei piatti a mano o in lavastoviglie, alla pulizia della casa e delle superfici, che non siano, ecocompatibili e biodegradabili nella misura del 100 % ed in tutte le loro componenti e che contengano fosforo e fosfati in qualsiasi percentuale. Il concetto di “biodegradabilità” è qui inteso nei modo in cui viene definito dalle normative ambientali richiamate in premessa.
2) Dal presente divieto sono esclusi i prodotti destinati all’igiene personale.
3) In via transitoria è consentita, per i 60 giorni consecutivi successivi all ‘adozione , della presente ordinanza, al fine di consentire l’esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l’uso dei prodotti suddetti il cui, livello di biodegradabilità sia comunque non inferiore a quello stabilito dalla legge.
4) Gli eventuali trasgressori (vale a dire chi importa, commercializza ed utilizza tali prodotti) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D. Lgs 267 del 18.8.200 (da euro 25 a euro 500).