Comunicato stampa – E’ notizia di qualche giorno fa che a Napoli dei ragazzini in scooter si sono salvati grazie al casco che indossavano.
Spesso leggiamo che a Napoli in scooter i più non indossano mai il casco, come succede ovunque in Italia, mettondo a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri.
La tendenza delle nuove generazioni è finalmente differente: durante un incidente accorso via Salvatore Di Giacomo a Monterusciello due 15enni in sella ad uno scooter, si sarebbero scontrati con l’auto di una giovane donna, riuscendo a non riportare nulla di grave proprio per l’uso del casco.
“Un caso che fa ben sperare” sottolinea Giulio Catuogno, segretario generale COISP Napoli, “da sempre siamo impegnati nel rilevare questo genere di infrazione eppure quotidianamente le donne e gli uomini della Polizia di Stato si scontrano con un vulnus impossibile da scardinare”. “Nei fatti” continua Catuogno “ci si trova a fare il sequestro del mezzo di chi viene trovato senza casco in base all’articolo 171 (riportato in calce al comunicato) ma non in realtà. A tutt’oggi non si sono ancora trovate le aziende a cui affidare il mezzo sequestrato. L’operatore di Polizia, contro la stessa volontà e contro quella del legislatore,è costretto ad affidare il mezzo al conducente fermato in flagranza.
Una volta svincolato lo scooter riprende a circolare con il conducente spesso senza casco.”
Il senso civico deve imporre la sicurezza in strada come primo atto di responsabilità di tutti i conduttori di qualsiasi mezzo, certo è che ancora tanto c’è da fare, “la priorità della nostra organizzazione sindacale non è solo quella di ricordare ai cittadini l’obbligo del casco ma è anche quella di porre all’attenzione per l’ennesima volta degli organi competenti la necessità di reperire aziende in grado di gestire il sequestro del mezzo su due ruote in modo da poter operare nei termini di legge così come prescritti” conclude Catuogno.
Ricordiamo per dovere di informazione cosa recita l’articolo 171
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita’ con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria (1) (4).
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (1).
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. (2)
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (3)
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Comma sostituito dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. (2) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. (3) Comma così sostituito dal Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). Le disposizioni modificate si applicheranno a decorrere dal 60 giorno di entata in vigore della legge.