Car.BER_Ischia – Carmine Bernardo scrive: “Sulla questione dei lavori alla piscina ed al palazzetto dello sport, per i quali il collaudatore si è dimesso ritenendo di non poter procedere al collaudo ed a quanto apparso sulla stampa locale per le gravissime irregolarità, se confermate evidenziate, ho richiesto una serie di documenti agli uffici comunali. Allo stato mi è stato rimesso solo parte di questi. Ho immediatamente notato che dopo la ultimazione dei lavori, dopo la nomina del collaudatore, dopo le dimissioni di questo, si è proceduto alla redazione di una perizia di variante in corso d’opera- Come è a tutti noto le perizie di varianti si fanno durante la esecuzione dei lavori e non dopo il termine di questi. Per quanto a mia conoscenza le perizie devono essere preventive e non mi risultano che possano farsi perizia a sanatoria proprio per evitare di coprire lavori mal fatti.
Ho inviato l’allegata interrogazione al segretario generale, quale responsabile dei controlli per i provvedimenti di sua spettanza.
Credo che ne vedremo delle belle su questa questione e su quanto altro emergerà dai documenti che mi devono ancora consegnare”.
Avv. Carmine BERNARDO interroga il Segretario Generale Dott. Giovanni Amodio
OGGETTO: Programma Operativo – fesr• Campania 2007/2013 – asse n.3 – energia obiettivo
operativo 3.1 -“offerta energetica da fonte rinnovabile”. Obbiettivo 3.3 – contenimento ed
efficienza della domanda”. Programma energia efficiente – piano per promuovere e sostenere
l’efficienza energetica della Regione Campania. Piscina Comunale “F. Ferrandino”.
Palazzetto dello Sport “F. Taglialatela”. Lavori dii ristrutturazione edilizia – opere edili ed
impiantistica.
Con nota del 03/10/2016, acquisita al protocollo al nr. 27671, richiedevo la consegna di documenti
relativi all’oggetto. Con nota del 27/10/2016prot. 30616, il responsabile del settore lavori pubblici
comunicava la predisposizione di un supporto magnetico contenente parte della documentazione
richiesta e si riservava, nei successivi 20 giorni, la consegna della parte mancante.
Dall’ esame della documentazione consegnata sono . emerse macroscopiche illegalità che sottopongo
alla Sua attenzione
Con nota prot. 21331 del 29/07/2016 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesco
Fermo ha affidato all’ing. Arnaldo Surolli l’incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo dei
lavori in oggetto.
L’incarico è stato conferito ai sensi dell’art. 141 del D.1vo 163/2006 (attualmente art. 102 D.Lvo
50/2016), incarico che, ai sensi dell’art. 216 comma 1 del DPR 207/2010, viene attribuito dalla
stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Pertanto, l’ing. Arnaldo Surolli ha ricevuto l’incarico di collaudatore dopo che i lavori erano stati
ultimati.
Inoltre, a quest’ultimo, per procedere al collaudo dell’opera, ai sensi dell’art. 217 comma l, il RUP
ha dovuto trasmettere tutta la documentazione inerente all’appalto tra cui:
a) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei
relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
b) certificato di ultimazione lavori;
c) conto finale dei lavori;
d) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa
documentazione allegata nonché l’esito dell’avviso ai creditori di cui all’articolo 218;
e) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale.
È evidente che dopo la nomina del collaudatore nessuna nuova perIzIa di variante poteva
essere approvata dalla stazione appaltante, per l’avvenuta ultimazione dei lavori.
l’ing. Arnaldo Surolli, avendo accettato l’incarico di collaudatore, con la collaborazione del
Direttore dei Lavori, Arch. Patrizio Costagliola ha iniziato le attività di verifica confrontandosi con i
tecnici dell’Impresa esecutrice dei lavori, nonché con il responsabile della redazione del progetto
esecutivo.
Da alcuni incontri informali, dalla verifica del progetto di gara e del progetto esecutivo redatto
dall’Impresa La.re.fin. S.r.l., dai documenti contabili e di assegnazione dei lavori, da alcune visite in
cantiere per constatare quanto realizzato anche dal punto di vista tecnico-funzionale, l’ingegnere,
per una diversa visione nell’interpretazione dei documenti progettuali, contabili e di quanto
realizzato e dei criteri progettuali adottati con i soggetti in campo, ha ritenuto opportuno rinunciare
all’incarico rassegnando le dimissioni.
A seguito del dimissioni, gli organi di informazione locali hanno riportato gravi notizie in relazione
alla conduzione dell’appalto, che meritano la dovuta attenzione da parte di tutte le autorità
competenti (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Prefetto, ANAC, Procura della Repubblica,
procura Corte dei Conti).
Il Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune, ing. Francesco Fermo, pur in presenza di un atto
così grave, un mese dopo le dimissioni del collaudatore, invece di nominare un sostituto o
respingere le dimissioni, con determina n. 1745 del 19.10.2016 ha approvato una perizia di variante
redatta dal direttore dei lavori, che, come dichiarato nella determina, era “tesa a risolvere aspetti di
dettaglio nonché a regolare gli imprevisti riscontrati durante l’attuale stato di esecuzione dei
lavori”.
Ebbene, quali aspetti di dettaglio bisognava risolvere e quali imprevisti si erano verificati visto che
con la nomina del collaudatore i lavori dovevano per legge essere ultimati e di conseguenza nessuna
nuova perizia di variante poteva essere approvata dalla stazione appaltante?
Forse tale precipitosa attività amministrativa nasconde un estremo tentativo “per mettere a posto le
carte” a seguito delle incongruenze riscontrate dal collaudatore dimissionario nella conduzione
dell’appalto?
Per tutto quanto sopra indicato, si invita il Segretario Generale, anche quale responsabile dei
controlli, a verificare la regolarità di quanto evidenziato, anche in relazione alla perizia di variante
del 19/10/2016 ed a rimettere allo scrivente gli allegati e tutti i documenti redatti a supporto della
perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori ed approvata dal Responsabile dei lavori
pubblici.
Si invita e diffida il destinatario della presente a compiere gli atti del proprio ufficio entro 30 giorni
dalla ricezione della presente e/o a comunicare i motivi del diniego o del ritardo nel medesimo
termine, preavvisando che in mancanza sarà presentata denuncia querela per il reato previsto e
punito dall’art. 328 II comma cp.
Distinti saluti.