Ischia – La gestione del contenzioso continua a far acqua. Nuova brutta figura per il comune di Ischia, che, dopo tanto accanimento innanzi al consiglio di stato, non si costituisce nemmeno in giudizio. Oggi, 10 febbraio 2017, il Consiglio di stato ha espresso un decreto favorevole per i proprietari della storica rivendita di lumini del cimitero di Ischia. Infatti il Consiglio di Stato  “accoglie l’istanza di misure cautelari interinali in epigrafe e per l’effetto sospende l’efficacia della sentenza impugnata e, con essa, dei provvedimenti impugnati in primo grado “… Così la storica rivendita di lumini e piante del Cimitero di Ischia potrà tirare un sospiro di sollievo.
Il testo del DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2017, proposto dalla S.a.s. Idea Verde di Di Gennaro Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Di Meglio, domiciliata exart. 25 cpa presso la Segreteria della Quinta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13
contro
Comune di Ischia non costituito in giudizio
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Campania Sezione III, n. 4105/2016
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che devono essere più adeguatamente esaminate nella competente sede collegiale le numerose contestazioni rivolte all’appellante (relative, in particolare, alla realizzazione di rilevanti abusi edilizi e al mancato versamento di numerose annualità dei canoni dovuti per l’occupazione delle aree per cui è controversia);
Considerato, in ogni caso, che l’esecuzione dei provvedimenti impugnati sembra idonea ad arrecare all’appellante e al suo nucleo familiare un pregiudizio di eccezionale gravità, in tal modo determinando esigenze cautelari che non consentono neppure la dilazione sino alla prima camera di consiglio utile

P.Q.M.
accoglie l’istanza di misure cautelari interinali in epigrafe e per l’effetto sospende l’efficacia della sentenza impugnata e, con essa, dei provvedimenti impugnati in primo grado.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 9 marzo 2017.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 10 febbraio 2017