ISCHIA – I Maddaloni sconfiggono Comune, Soprintendenza e Ida De Maio. Negli anni scorsi si è parlato spesso del caso Mollo – Maddaloni e della battaglia dell’ente rappresentato nei vari giudizi dall’avvocato Pantalone. Nel pieno silenzio mediatico il mese scorso il Tar ha dato ragione ai coniugi Maddaloni, che a seguito degli esposti anche di Ida De Maio (moglie dell’ex consigliere comunale Gigi Mollo, attuale consigliere eletto in “Ischia Democratica” e fra gli aspiranti presidenti del consiglio comunale), annullava ai Maddaloni “il permesso di costruire in sanatoria n. 23 del 30.6.2011; di poi, con l’ordinanza n. 128 del 22.7.2014, disponeva la demolizione delle opere ivi compiutamente descritte”. Ebbene i giudici del Tar hanno bacchettato pesantemente l’ente specificando:
L’illegittimità dell’operato dell’amministrazione locale emerge ancor di più se si tiene conto che l’Amministrazione ha deciso di agire in autotutela dopo circa 3 anni dal rilascio del titolo, termine troppo lungo che imponeva una particolare istruttoria sia in merito all’affidamento ingenerato nei ricorrenti per il decorso del tempo che con riguardo alle ragioni di pubblico interesse”
Altri passaggi significativi
“Il permesso di costruire non poteva essere ritenuto illegittimo essendo oramai decorsi i termini per il pronunciamento della Soprintendenza ex articolo 159 del d. lgs. n. 42/04, rilevando ai fini in questione la data annotata in uscita al protocollo e non la data apposta sul provvedimento”….
“Questi elementi in fatto, per come accertati, assumono una rilevanza centrale nella presente controversia tenuto conto che rappresentano l’unico motivo su cui si fonda la decisione dell’Ente locale di procedere in autotutela, considerato che nel provvedimento impugnato si legge che “ritenuto alla luce di tutti gli elementi sopra riportati ed in particolare modo della nota della Soprintendenza prot. 10353 del 29/04/2014….in definitiva, questa Soprintendenza ritiene illegittimo per i suesposti motivi il permesso a costruire rilasciato sul falso presupposto della decorrenza dei termini”…..annulla il permesso di costruire in sanatoria n. 23 del 30/06/2011….”.
Per quanto riguarda poi la disciplina dell’annullamento di ufficio anche questa risulta illegittimamente applicata dal Comune”.

Libere Considerazioni
Vi rendete conto? L’ente non poteva annullare il permesso di costruire e non poteva emettere ordinanza di demolizione. Per giunta – come risulta da delibere- il comune ha pagato le spese di giudizio per far costituire in giudizio un avvocato. Non sono forse queste tutte spese che vanno a carico dei cittadini? È vero che le spese nell’ultimo giudizio sono compensate, ma tutto questo casino non doveva essere proprio fatto. Secondo nostra modesta opinione, le carte dovrebbero essere esaminate dalla Corte dei Conti per stabilire un eventuale danno erariale con lo scopo di indicare i possibili responsabili, cioè coloro che per l’ente hanno preso le decisioni sbagliate…
E adesso? La “nuova” giunta (che ancora non esiste) di Giosi – Enzo Ferrandino o coloro che si occupano del contenzioso che faranno? Continueranno a spendere soldi pubblici per dar forza a quella che sembra una battaglia persa della De Maio?

Dispositivo finale tratto dal Tar
Le spese di lite sono poste a carico della sola Amministrazione statale, tenuto conto del comportamento processuale mentre vanno compensate rispetto alle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dei beni culturali e le attività culturali a pagare le spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre ad accessori di legge se dovuti.
Compensa le spese di lite nei rapporti con il Comune e con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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