ISCHIA – Con una nota la Regione ha salvato il Parcheggio Jolly. Secondo Lor signori la falda non verrà inquinata. …Vergogna ! Di seguito pubblichiamo il provvedimento integrale del Tar.

Caro De Luca,   hai perso molti voti salvando Enzo  con il parcheggio della vergogna !

Il provvedimento del TAR

Sogdim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raimondo Nocerino, Andrea Torino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, via Loggia dei Pisani, 13;

contro

Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Barone, Filomena Giglio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, piazza Sannazaro 71;
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio Area metropolitana di Napoli, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Regione Campania, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Costruzioni Santoro S.r.l., Fiam S.r.l., Dega S.r.l., non costituite in giudizio; 

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
D’Amore A.&M. s.a.s., G.P.A. s.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Biagio Di Meglio, domiciliato presso la Segreteria del TAR Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

delle deliberazioni della Giunta comunale di Ischia n. 62 del 22.5.2017 e n. 76 del 3.8.2017: approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione “del parcheggio pluriplano in via A. De Luca (ex parcheggio Jolly) e sistemazione delle aree esterne”.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ischia, del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio Area metropolitana di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

– alla stregua delle circostanziate risultanze della nota del Comune di Ischia, prot. n. 32062, del 17 ottobre 2017 e delle relazioni geologiche esibite dalla resistente amministrazione comunale, la falda idrotermale cui attingono i pozzi di captazione utilizzati da parte ricorrente sembra trovarsi in posizione e profondità tali da escludere il paventato rischio di inquinamento (rischio, in ogni caso, scongiurabile tramite i doverosi accorgimenti tecnico-operativi prescritti dalla Direzione generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive della Regione Campania con nota del 24 ottobre 2017, prot. n. 700376);

– sempre alla stregua delle risultanze delle anzidette relazioni geologiche, le allegazioni di parte ricorrente non risultano, allo stato, idonee a dimostrare l’intersezione tra l’area di cantiere e la zona di rispetto o, tanto meno, di tutela assoluta ex art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 (ovvero di protezione ambientale o di rispetto ex art. 4 della l. r. Campania n. 8/2008) né a dimostrare l’invasione delle superfici perimetrate dai titoli concessori;

– esse neppure risultano comprovare in maniera sufficiente la denunciata replicazione del progetto preliminare in sede di elaborazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi ai lavori controversi;

– non è da reputarsi illegittimo l’operato della resistente amministrazione comunale, laddove la conclusiva validazione del gravato progetto esecutivo figura effettuata a cura del responsabile del procedimento, mentre la preordinata attività di verifica figura effettuata a cura dell’ufficio tecnico cui è preposto detto responsabile del procedimento;

– la circostanza che la relazione geologica a corredo del progetto preliminare sia stata riprodotta in sede di progettazione definitiva ed esecutiva ben può giustificarsi in base al rilievo che in tali due successive fasi non si sono evidentemente resi necessari ulteriori approfondimenti o modifiche sotto il profilo geologico;

– il parere sfavorevole di cui alla nota della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, prot. n. 7250, dell’8 giugno 2012 si riferisce ad un progetto definitivo (elaborato dalla LA.RE.FIN s.r.l.) diverso da quello riapprovato con delibera della Giunta comunale di Ischia n. 76 del 3 agosto 2017 (elaborato dall’ATI Costruzioni Santoro s.r.l. – FIAM s.r.l. – DEGA s.r.l., subentrata alla menzionata LA.RE.FIN s.r.l.) ed è da intendersi superato dal successivo parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Napoli, prot. n. 7784, del 29 novembre 2016;

– il Piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, richiamato da parte ricorrente non risulta, allo stato, in vigore né l’intervento de quo risulta confliggere con le misure di salvaguardia da esso dettate;

– il progettato parcheggio pluripiano è plausibilmente riconducibile alla categoria delle “attrezzature pubbliche” ex art. 13, comma 5, del piano territoriale paesistico Isola d’Ischia e, in quanto tale, era da reputarsi assentibile in deroga ai divieti imposti dalla disciplina vincolistico-paesaggistica;

Ritenuto, quindi, che:

– ad un sommario esame, non sono ravvisabili, anche sotto il profilo del paventato danno grave e irreparabile, le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm.;

– quanto alle spese relative alla presente fase di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.

Compensa interamente tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017