Una nuova sentenza sul caso Balga. Nell’ultimo provvedimento il Tar chiarisce alcuni punti per il comune di Lacco Ameno.. Le spese di giudizio sono compensate anche se i giudici del tar chiriscono che:
“ Anche in assenza di formale proposizione di actio iudicati della ditta Team 3Ambiente, non può infine omettersi di rilevare che il Comune –sempre in applicazione dei menzionati criteri di imparzialità e buon andamento- è tenuto a formalizzare le decisioni di gara che scaturiscono dal giudicato con la massima urgenza, evitando che il servizio continui ad essere svolto “provvisoriamente” dalla ditta che lo stesso giudicato ha statuito essere priva dei requisiti di partecipazione”…
P.S. Chissà se i soliti copiotti prenderanno i provvedimenti del Tar dal nostro sito e si faranno le prime pagine…. Indovinate un po’?! ah ah ah !
il testo della SENTENZA
NEL RICORSO proposto da: Comune di Lacco Ameno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Raimondo Nocerino, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Loggia dei Pisani, 13;
contro
Team 3r Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Giuseppe Orofino in Casamassima, via Pietro Mascagni N. 7; Balga S.r.l. non costituito in giudizio;
per chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla sentenza n. 1284/2017, resa dalla VI sez. del TAR Campania di Napoli, di accoglimento del ricorso R.G. 4711/2016 proposto da Team3R Ambiente s.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Team 3r Ambiente S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 1284/2017 – in toto confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4645 del 5.10.2017) – questa sezione del TAR Campania di Napoli ha accolto il ricorso R.G. 4711/2016 proposto da Team3R Ambiente s.r.l.:
Con ricorso al Collegio, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il Comune di Lacco Ameno ha chiesto chiarimenti sulle modalità di ottemperanza del predetto giudicato, alla luce della triplice alternativa ivi rappresentata: a) aggiudicare direttamente il servizio in favore della Team3R Ambiente; b) riassegnare i punteggi relativi alle caratteristiche tecniche e qualitative delle offerte degli operatori rimasti in gara; c) procedere alla rinnovazione della intera procedura.
Si è costituita in giudizio la soc. Team3R Ambiente srl che ha controdedotto con memoria.
All’udienza del 15.11.17 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Come premesso in narrativa, con la sentenza n. 1284/17 il tar ha accolto il petitum principale del gravame per motivi aggiunti proposto dalla soc. Team3R Ambiente srl, petitum a sua volta basato sulla denunciata carenza dei requisiti di partecipazione in capo alla ditta aggiudicataria; le altre censure, dichiaratamente dedotte in via gradata ed eventuale, afferivano a reclamati vizi di genericità dei criteri selettivi della lex specialis nonché, in ulteriore subordine, a difetto di motivazione delle scelte comparative effettuate dalla stazione appaltante (v. pag. 18 del gravame “le censure proposte con il presente motivo di ricorso sono svolte in VIA GRADATA rispetto all’accoglimento delle doglianze prospettate con i motivi che precedono” enfasi testuale).
Ne consegue che l’accoglimento delle censure escludenti a danno della contro interessata soc. Balga ha comportato, per volontà stessa di Team3 Ambiente, l’assorbimento di qualsiasi altro scrutinio proteso a sindacare l’attività valutativa della stazione appaltante, fermo restando che la tipologia delle censure assorbite avrebbe piuttosto determinato –nel caso di loro accoglimento- la riedizione delle procedure ove del caso con altra lex specialis, mancando doglianze specifiche mirate a dimostrare la migliore convenienza dell’offerta ricorrente in luogo di quella prescelta.
Va pertanto chiarito che dal predetto decisum non emerge un diretto giudizio di spettanza dell’appalto de quo.
Peraltro, del diretto subentro nell’aggiudicazione la ricorrente aveva operato solo un rapido cenno nelle richieste conclusive, neanche replicate in epigrafe, invocando prudenzialmente la declaratoria di inefficacia di un contratto in realtà mai stipulato.
E’ poi appena il caso di precisare che nessuno specifico capo di impugnativa in primo grado ha riguardato l’affidamento “provvisorio” concesso alla ditta Balga, di cui la soc. Team3 Ambiente ha fatto meri cenni nelle discussioni orali del gravame di primo grado (senza inserire tale circostanza fra i motivi della chiesta sospensiva), per poi diffusamente argomentare in senso critico tale affidamento solo nella memoria di resistenza all’interno del presente giudizio, lamentandone un’ostinazione prorogatoria anche dopo il giudicato di appello.
Pertanto la sentenza n. 1284/17 non ha disposto e non avrebbe comunque potuto disporre (in virtù della citata delimitazione del thema decidendum) alcun giudizio di spettanza dell’appalto in capo alla seconda graduata, una volta annullata l’aggiudicazione; né appaiono pertinenti i richiami all’art. 122 CPA, che riguarda l’ipotesi di contratto già stipulato, qui non in rilievo.
Ritiene pertanto il Collegio che la predetta sentenza abbia contenuti propriamente auto-esecutivi rescindenti (id est annullamento aggiudicazione in capo a soggetto privo di requisiti partecipativi), contenuti sui quali il Comune qui ricorrente non ha posto alcuna problematica applicativa.
Né le considerazioni qui espresse da Team3 Ambiente (circa il carattere elusivo di tale giudicato rescindente) potrebbero ampliare il thema del quesito posto dal Comune, poiché tali rimostranze avrebbero dovuto essere semmai formalizzate in un rituale giudizio di ottemperanza, che la ditta stessa non ha inteso proporre.
Per quel che più interessa in questa sede, va quindi ribadito che la riedizione “rescissoria” della fase conclusiva annullata dal tar resta esterna al giudicato in questione, in disparte l’ovvia precisazione del doveroso rispetto del decisum caducatorio da parte della stazione appaltante (tema quest’ultimo comunque qui non in rilievo, per le ragioni in precedenza espresse)
In via collaborativa, si rammenta peraltro che tale fase dovrà essere comunque condotta dal Comune secondo ordinari principi di economicità, imparzialità e buon andamento; l’ente civico potrà pertanto discostarsi dal deliberare il “normale” scorrimento a favore della seconda graduata –e procedere così alla riedizione integrale della gara- solo per motivate ragioni connesse ad un convincente giudizio di non convenienza dell’offerta (solo ex post) diventata di vertice, fatti salvi eventuali accertamenti di fattori soggettivi originari o sopravvenuti, di ostacolo alla stipula del contratto con tale ditta. Non pare invece convincente il richiamo a possibili rimodulazioni valutative e comparative –all’interno della stessa gara- tra la seconda e la terza graduata, trattandosi di offerte ormai ex ante conosciute nei loro valori tecnici ed economici, in un contesto procedurale ove non emerge l’esperibilità in concreto del c.d. metodo a coppie (pur con ogni puntualizzazione in ordine al fatto che il capo di impugnativa accolto –basato sul difetto dei requisiti partecipativi della controinteressata- non ha consentito al collegio di scrutinare, neanche in via incidentale, il metodo di valutazione delle tre offerte in campo).
Anche in assenza di formale proposizione di actio iudicati della ditta Team 3Ambiente, non può infine omettersi di rilevare che il Comune –sempre in applicazione dei menzionati criteri di imparzialità e buon andamento- è tenuto a formalizzare le decisioni di gara che scaturiscono dal giudicato con la massima urgenza, evitando che il servizio continui ad essere svolto “provvisoriamente” dalla ditta che lo stesso giudicato ha statuito essere priva dei requisiti di partecipazione.
Le spese di lite trovano compensazione, non solo per la novità delle questioni trattate, ma anche per la particolare tipologia del presente giudizio, in cui la componente collaborativa prevale su quella stricto sensu contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rende i chiarimenti nei sensi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.