Ischia – Il Tar ha dato pienamente ragione a De Luise anche se le spese sono state compensate fra le parti. Alla fine, quello che conta – come sostiene questa redazione da tempo – sono i voti e non i comunicati stampa. Infatti, le voci diffuse prima del giudizio del Tar, che profilavano una sospensione del ricorso di De Luise, per la querela di falso presentata dalla De Siano, si sono rivelate inutili. Alla fine al Tar si sono contati i voti e non le chiacchiere. Infatti la querela di falso per i giudici è stata ininfluente alla decisone che ha visto De Luise trionfare. Anche se lui e Giosi – il sindaco in pectore – devono ancora attendere per l’ufficiale entrata di De Luise in consiglio…. Il sindaco di facciata, Enzo Ferrandino, forse vuole ancora aspettare qualche giorno. Canta, Cappò, chè un altro Natale viene e Giosi ti frega la poltrona!
Pubblichiamo Il testo della sentenza che ha dato ragione a De Luise
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso Rg XXXXXXXX proposto dal Sig. De Luise Maurizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando Scotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via F. Caracciolo n.15;
contro
Comune di Ischia e Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Ischia, non costituiti in giudizio; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; De Siano Valeria, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Maria D’Angiolella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Viale Gramsci n.16;
per l’annullamento
dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Ischia del 6/7/2017 nella parte in cui si richiede la correzione in ricorso, del verbale delle operazioni di scrutinio della Sezione n.14, nonché di ogni altro atto presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione e le memorie versate in atti;
Visti i decreti presidenziali nn.xxxx xx xx del 2017 di fissazione dell’udienza pubblica;
Visto il decreto presidenziale n.xxx del 2017 di acquisizione del verbale e delle tabelle di scrutinio della sezione n.14;
Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Ischia;
Vista la documentazione trasmessa dalla Prefettura di Napoli;
Vista la documentazione depositata dalla sig.ra De Siano con produzione della querela di falso proposta innanzi al Tribunale civile di Napoli;
Viste le memorie di parte ricorrente;
Vista la memoria con successiva documentazione della sig.ra De Siano;
Viste le note di udienza di parte ricorrente;
Visto l’art.130, commi 6 e ss. c.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica del 9 gennaio 2018, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone parte ricorrente di essere stato candidato alla consultazione elettorale svoltasi in data 11/6/2017 per il rinnovo del Consiglio comunale di Ischia, in particolare per la lista n.1 denominata “Movimento Cristiano Lavoratori” che riportava 1.520 preferenze con attribuzione di due seggi, attributi al sig. Luca Montagna (489 preferenze) ed alla sig.ra Valeria De Siano (267 preferenze). Il ricorrente ha ottenuto complessivamente 269 voti validi, di cui 37 nella Sezione 14, anche se per mero errore materiale gli sono state assegnate solo 32 preferenze; pertanto, a seguito dell’attribuzione di sole 264 preferenze, vi è stato un illegittimo scivolamento in graduatoria fino a risultare il primo dei non eletti.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso depositando relazione dell’Amministrazione ed insistendo per il proprio difetto di legittimazione passiva. La sig.ra De Siano si è costituita per dedurre l’inammissibilità anche per la mancata proposizione di querela di falso.
Con decreto presidenziale n.3361 del 2017 è stata disposta l’acquisizione del verbale e delle tabelle di scrutinio della sezione n.14; successivamente il Comune di Ischia e l’U.T.G. – Prefettura di Napoli – hanno depositato rispettivamente copia conforme delle operazioni di scrutinio della Sezione 14 e copia conforme dell’estratto delle tabelle di scrutinio della Sezione 14, la controinteressata sig.ra De Siano ha prodotto copia della querela di falso proposta innanzi al Tribunale civile di Napoli e parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla udienza pubblica del 9 gennaio 2018 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
- Con il ricorso in esame il ricorrente deduce la violazione degli artt.72 e 74 del DPR n.570/1960, nonché l’eccesso di potere ed il difetto di istruttoria.
- In via preliminare, con riguardo all’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Avvocatura erariale, la medesima è meritevole di accoglimento, prestandosi adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “…del giudizio elettorale unica parte pubblica necessaria è l’ente locale interessato che si appropria del risultato elettorale e nel quale si riverberano gli effetti di un eventuale annullamento, ovvero della conferma della proclamazione degli eletti. Ove il ricorso sia notificato ad un organo temporaneo come l’Ufficio Elettorale Centrale o gli Uffici Circoscrizionali e di Sezione, se uno dei predetti Uffici lo richiede costituendosi in giudizio, deve essere dichiarata l’estromissione per difetto della legittimazione passiva” (ex multis, Cons. Stato, V, 17.3.2015, n.1376). Pertanto va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno.
2.1 Sempre in via preliminare la Sezione ritiene di dover escludere la sussistenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio.
Infatti, con riferimento all’avvenuta proposizione della querela civile di falso avverso le Tabelle di Scrutinio Modello n.262 – AR redatte il 12 giugno 2017 e relative alla Lista n.1 “Movimento Cristiano Lavoratori” nella parte in cui a pag.3 si evidenzia che al candidato Maurizio De Luise sarebbero stati attribuiti “n.37 voti validi di preferenza” in luogo dei 32 attribuiti e certificati dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale della Sezione n.14, va ribadito in questa sede che la presentazione della querela di falso comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e se non appaia manifestamente infondata o dilatoria (cfr. Cons. Stato, V, 18.3.2016, n.1119; 25.1.2016, n. 221). Ora la manifesta infondatezza della querela di falso emerge già ad una sommaria delibazione delle affermazioni in essa contenuta, come (pag.6) “l’imputazione” al sig. De Luise di non aver egli stesso proposto querela di falso, ciò per tacere che, ove si volesse aderire alla tesi contraria, verrebbe ignorata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle quali compilate contestualmente alle operazioni di spoglio; inoltre, se ogni controversia elettorale che produca l’effetto di portare ad una correzione del contenuto del verbale sezionale dovesse essere fatta precedere dalla proposizione di una querela di falso, si provocherebbe una gravissima lesione del principio di oggettività della tutela giurisdizionale.
- Nel merito il Collegio ritiene che rivesta carattere assorbente ai fini dell’accoglimento del ricorso la circostanza che, in sede di ritrascrizione delle preferenze, dall’estratto delle tabelle di scrutinio sono stati sottratti 5 voti espressi in favore di parte ricorrente, atteso che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio; dagli incombenti disposti con decreto presidenziale è emerso che effettivamente al sig. De Luise erano state scrutinate 269 preferenze, dunque 5 in più rispetto a quanto riportato nel verbale sezionale in cui sono riportati 264 suffragi.
Deve, con tali premesse, ritenersi che in sede di redazione del verbale successivo allo scrutinio delle preferenze i componenti della Sezione 14 non abbiano ritrascritto in modo corretto i voti conseguiti da parte ricorrente; questo Organo giudicante presta, in definitiva, adesione a quell’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, V, 14.4.2016, n.1484 di conferma TAR Puglia, Bari, II, n.1466/2015) secondo il quale, quando vi è una discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di sezione e quelli riportati nel verbale sezionale, la doglianza non attiene al contenuto fidefaciente del verbale ma ad un mero errore di trascrizione, la cui correzione rientra a pieno titolo nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, la circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici ai sensi dell’art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il Presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza, non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l’esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch’essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale.
3.1 Nella fattispecie, infatti, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale ed è consentito a questo giudice amministrativo di compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, nei limiti dei motivi del ricorso proposto, al fine di verificare l’effettiva volontà espressa dal corpo elettorale (cfr. Cons. Stato, V, 9.9.2013, n.4474). Per tali motivi non può essere opposto l’ostacolo della mancata proposizione della querela di falso, in quanto parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un mero errore materiale, commesso nella trascrizione dei dati relativi alle preferenze rivenienti dallo scrutinio delle schede, errore agevolmente verificabile attraverso una semplice indagine istruttoria circa il corretto conteggio delle schede stesse, e non, invece, l’esistenza di una falsità materiale\ideologica nella redazione dei verbali, sindacabile solo attraverso tale impugnativa di falso (nel senso che in presenza di un errore materiale non sia consentito opporre la mancanza di querela di falso, cfr. Cons. Stato, 18.8.2010, n.5851).
D’altra parte l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti. Quindi esso prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata, dunque neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione; conseguentemente la Sezione ritiene che nessuna preclusione può derivare dai suddetti verbali, in quanto tali, all’esperimento di nuove verifiche, tanto in sede da autotutela da parte della stessa P.A. quanto, come nella specie, dinanzi al giudice amministrativo.
- Attesa la fondatezza del ricorso, previa estromissione del Ministero dell’Interno, l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Ischia del 6/7/2017 va annullato in parte qua e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 130, comma 9, c.p.a., il risultato delle operazioni elettorali per l’elezione del Consiglio comunale in oggetto deve essere corretto con elezione nella lista n.1 “Movimento Cristiano Lavoratori” del sig. De Luise Maurizio in luogo della sig.ra De Siano Valeria.
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione del Ministero dell’Interno, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato e corregge il risultato delle operazioni elettorali per l’elezione del Consiglio comunale di Ischia dell’11/6/2017 con elezione nella lista n.1 “Movimento Cristiano Lavoratori” del sig. De Luise Maurizio in luogo della sig.ra De Siano Valeria.
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria perché trasmetta copia della presente sentenza, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.p.a., al Prefetto di Napoli ed al Sindaco del Comune di Ischia.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Gabriele Nunziata | Giancarlo Pennetti | |
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