Nuova figuraccia del comune Ischia. Con Enzo Ferrandino al comando la macchina amministrativa funziona sempre peggio. L’ente rimedia una brutta figura perchè a un cittadino è stato concesso l’accesso agli atti solo dopo il ricorso al Tar. Il comune non si salva dalle spese. Infatti i giudici del Tar scrivono:

“Ritenuto che debba dichiararsi cessata la materia del contendere avendo il comune di Ischia consentito l’accesso richiesto, in epoca successiva alla notificazione del ricorso”…. Inoltre, si legge pure: “il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il comune di Ischia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro milletrecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore del ricorrente per dichiarato anticipo”.

 

Il provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2018, proposto da  Raffaele Monti, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L’Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;  Comune Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Assunta Mzzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Michele Romano, Enrico Califano non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del silenzio formatosi sulla istanza di accesso agli atti presentata al comune d’Ischia in data 13 febbraio 2018, prot. gen. n. 4251 e per l’accertamento del diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L’Area Metropolitana di Napoli e del Comune Ischia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

mancato ;

Ritenuto, in ordine alle spese, di giudizio, che le stesse vadano poste a carico dell’amministrazione dato che l’accesso è stato consentito in epoca successiva alla notificazione del ricorso;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il comune di Ischia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro milletrecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore del ricorrente per dichiarato anticipo.