Fatti e libere considerazioni ISCHIA – Con Enzone al timone si costruisce a tutta forza. Alla faccia del terremoto, sembra che nel comune di Ischia, quasi quasi, si può fare quel che si vuole. Infatti, si fanno le sopraelevazioni e quando Raffale Di Iorio e l’avv. Bernado segnalano le incongruenze al Tar i giudici intervengono e condannano il comune anche a pagare le spese. “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e ordina al Comune di Ischia di procedere ai controlli di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 20 marzo 2019.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali relative alla presente fase, che si liquidano in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00) in favore della parte ricorrente”.

 

IL tar ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale xxxx del 2018, proposto da:

 

Carmela Mazzella e Raffaele Di Iorio, rappresentati e difesi dall’avvocato Carmine Bernardo, con domicilio presso la PEC risultante da Reginde;

 

contro

Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Mennella, con domicilio presso la PEC risultante da Reginde;

nei confronti

Attilio De Angelis non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della nota dell’Area Tecnica del Comune di Ischia prot. 16746 del 11/06/2018 di chiusura del procedimento avviato con nota prot. 10948 del 17/04/2018, conosciuta solo in data 24/08/2018 a seguito di richiesta di accesso agli atti, e con la quale il Comune di Ischia, nella persona dei responsabili del servizio 5/SUE-7-14, chiude il procedimento avviato con nota del 17/04/2018 prot. 10948 con la quale il Comune ha comunicato che “… avvierà la procedura di individuazione e richiesta di accesso per indagini per i fabbricati limitrofi a quello in oggetto, mentre per quanto riguarda la problematica di pubblica e privata incolumità, nelle more dei risultati delle indagini da Voi richieste, non è possibile derogare ulteriormente l’esecuzione delle indagini strutturali predisposte dall’Ente giusta determina n. 398 del 27/03/2018 ai fini della valutazione di un imminente pericolo strutturale” richiedendo la “disponibilità all’accesso della Ditta incaricata dall’Ente presso l’abitazione sita in via Campagnano n. 2, riservandosi di comunicare successivamente, anche per le vie brevi, l’esatto giorno ed orario relativo alle prove da effettuarsi”

  1. di tutti gli atti preordinati, connessi o consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ischia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato che, ad un primo sommario esame, sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per concedere l’invocata tutela cautelare;

Ritenuto che, infatti, ferma la doverosità da parte del Comune di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 35 del 21 marzo 2018, l’amministrazione ha chiuso con la nota impugnata il procedimento teso all’accertamento della sicurezza del manufatto oggetto di interventi edilizi abusivi sulla base del verbale dei VV.FF. risalente a parecchi mesi prima (gennaio 2018 e nel quale si attesta l’assenza di un “imminente” pericolo di crollo) in contraddizione con la documentazione tecnica richiesta e i controlli disposti in precedenza per verificare l’idoneità statica dell’immobile;

che, pertanto, al pregiudizio lamentato può ovviarsi in via di cautela sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinando al Comune di Ischia di procedere alle indagini diagnostiche sulla struttura in coerenza con quanto già previsto con le note successive all’esposto presentato dai ricorrenti (avvalendosi, eventualmente, della società già individuata);

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare devono porsi, nell’importo liquidato in dispositivo, a carico dell’amministrazione resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e ordina al Comune di Ischia di procedere ai controlli di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 20 marzo 2019.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali relative alla presente fase, che si liquidano in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00) in favore della parte ricorrente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Palmarini Paolo Passoni
 
 
 

IL SEGRETARIO