Oggi sul sito del Tar è stata pubblicata la sentenza che certifica la sconfitta dell’ente idrico Campano.

il testo del provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 4563 del 2018, proposto da  Citara Mare Terme S.R.L e Olimpus Mare Terme S.P.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Barbieri, Raimondo Nocerino e Giuseppe Di Meglio, con domicilio eletto in Napoli, alla Via Loggia dei Pisani n.13, indirizzi digitali: raimondo.nocerino@pec.iurisconsulting.eu, alessandro.barbieri@pec.iurisconsulting.eu e avv.giuseppedimeglio@pec.it;

contro

Ente Idrico Campano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Corrado, con domicilio eletto in Napoli, al Viale A. Gramsci n. 19, pec alberto.corrado@ordineavvocatita.it;  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11; Regione Campania, non costituita;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto prot. n. 1442 del 19.11.2018, notificato in pari data, con cui l’Ente Idrico Campano ha annullato in autotutela le autorizzazioni prot./SCA n. 2721/2017 e prot./SCA n. 2722/2017.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Idrico Campano e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Premesso che con il ricorso in esame Citara Mare Terme S.R.L. ed Olimpus Mare Terme S.P.A. hanno impugnato il provvedimento, in epigrafe individuato, con cui l’Ente Idrico Campano ha annullato in autotutela le autorizzazioni in precedenza rilasciate loro per lo scarico in pubblica fognatura delle acque, in quanto avrebbero illegittimamente assimilato i reflui provenienti dalle suddette strutture turistiche-ricettive a quelli domestici, in difetto dei presupposti stabiliti dall’art. 3, comma 1, lettere a) e b), del regolamento regionale n. 6 del 24.9.2013 (e delle tabelle ivi allegate);

Reputato che sussistono i presupposti stabiliti dall’art.60 del cod. proc. amm. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, palesandosi la manifesta fondatezza del primo motivo con cui è stato censurato il difetto di contraddittorio per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di secondo grado, ex art. 7 L 241/1990;

Ritenuto preliminarmente di dover disattendere l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per acquiescenza al gravato provvedimento, sollevata dall’Amministrazione resistente sul presupposto della presentazione, in data 9.12.2018, della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per la suddetta attività (inoltrata al competente ufficio regionale, per il tramite del SUAP di Forio, ex d.P.R. 59/2013), che comporterebbe adesione alla prospettazione dell’Ente Idrico Campano circa la non applicabilità alla presente fattispecie del regime autorizzatorio semplificato (previsto per i soli scarichi domestici o a questi assimilati);

Considerato infatti che:

– l’acquiescenza postula atti e comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto che dimostrino la sua chiara ed irrevocabile volontà di accettare gli effetti di un provvedimento amministrativo;

– in quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l’accertamento in ordine all’avvenuta accettazione del contenuto e degli effetti dell’atto lesivo – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19.9.2017, n. 9818) – deve essere accurato e volto a ricostruire tutti gli elementi che caratterizzano la dichiarazione di volontà, da cui deve risultare senza margini di incertezza la presenza di una chiara e definitiva intenzione di non rimettere in discussione l’assetto impresso dal provvedimento;

Ritenuto in tale ottica che, nel caso di specie, la mera presentazione dell’istanza di AUA regionale nelle more del giudizio non implica di per sé acquiescenza al precedente provvedimento negativo, potendo trovare giustificazione nell’esigenza di evitare le ulteriori conseguenze lesive in caso di esito sfavorevole del presente giudizio ovvero in via cautelativa e/o tuzioristica, come confermato oralmente all’odierna camera di consiglio dal difensore di parte ricorrente, il quale ha ribadito a verbale l’attualità dell’interesse all’accoglimento della spiegata azione giurisdizionale;

Ritenuto nel merito che si palesa fondata ed assorbente la censura proposta col primo motivo, ove si lamenta la violazione degli artt.7 e ss. della legge 7 agosto 1990 n.241, in quanto l’Amministrazione ha annullato in via di autotutela le autorizzazioni in precedenza assentite senza fornire ai privati la comunicazione di avvio del procedimento, non mettendo gli stessi nelle condizioni di far valere i propri interessi in sede amministrativa;

Ritenuto che l’obbligo dell’avviso di avvio del procedimento, al di fuori dei casi espressamente esclusi dalla legge, ha portata generale e trova sicura applicazione anche nel caso di specie, venendo in rilievo un provvedimento cd. di secondo grado adottato in via di autotutela dall’Amministrazione, non essendo state evidenziate, peraltro, eventuali ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità o di urgenza;

Rilevato, altresì, che le ricorrenti hanno dimostrato che, ove fossero state messe in condizione di partecipare al procedimento di riesame attivato d’ufficio, avrebbero potuto fornire osservazioni ed elementi utili anche in fatto (in relazione alle opere di adeguamento degli impianti eseguiti di recente, come da perizia versata in giudizio);

Considerato che la natura discrezionale dell’atto di autotutela e le osservazioni fin qui svolte attribuiscono rilevanza sostanziale al vizio procedimentale dedotto e non consentono di ritenere che il contenuto del provvedimento “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, secondo il disposto dall’art.21-octies della L. n.241/1990, introdotto dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Richiamato sul punto il conforme orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., sul principio generale, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 27.4.2011, n. 2456 e 27.8.2014, n. 4374; T.A.R. Lazio, Latina, 31.8.2016, n. 536; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 6.11.2014, n. 2707; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6.5.2014, n. 4706);

Ritenuto, in conclusione, di poter accogliere il ricorso ed annullare l’atto impugnato, restando assorbiti i motivi non esaminati e con salvezza, peraltro, delle ulteriori determinazioni dell’autorità amministrativa;

Ritenuto che le spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’Ente Idrico soccombente, cui è imputabile il vizio censurato, mentre possano essere compensate nel rapporto con le altre Amministrazioni intimate (statale e regionale).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Ente Idrico Campano al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di causa, liquidate in euro 1.000,00 (mille), oltre agli accessori spettanti per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Compensa le spese di lite nei rapporti con le altre amministrazioni intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo Santino Scudeller