La nota società Balga ha perso il primo round al tar contro il comune di Lacco Ameno. Ecco il testo del provvedimento DECRETO sul ricorso numero di registro generale proposto da Balga S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Petrone, Ivan Colella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ivan Colella in Forio, via Marina, 38; contro Comune di Lacco Ameno, non costituito in giudizio; nei confronti Supereco S.r.l. non costituito in giudizio; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) – del verbale del 19.2.2019, con il quale la commissione valutatrice istituita presso il comune di Lacco Ameno nell’ambito della Procedura aperta ex art. 60, comma 3, del d.lgs. n 50/2016 e ss.mm. ed ii., per l’appalto di “Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema del porta a porta, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non in concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali e raccolta dei rifiuti presso l’approdo turistico in concessione nel territorio comunale per anni tre”, non ha ammesso alla fase successiva di gara la BALGA SRL con il punteggio di 28,00 (ventotto/92), non avendo raggiunto il punteggio minimo pari a 40 punti previsto al punto 16.1 del Disciplinare di Gara; b) – della nota trasmessa a mezzo pec il 22.2.2019, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla gara per mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo previsto dal relativo disciplinare; c) – del verbale del 28.2.2019, con il quale la commissione valutatrice ha proceduto, in seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico-settore LL.PP. del comune di Lacco Ameno, alle operazioni di gara in modalità telematica, comunicando che è stata ammessa all’apertura telematica della busta dell’offerta economica la sola “SuperEco s.r.l.” e che, all’esito della procedura di gara, la stessa è risultata aggiudicataria in via provvisoria del servizio in oggetto, dichiarando, nel contempo, del tutto infondata la segnalazione della “Balga s.r.l.” in ordine alla violazione da parte della società concorrente dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 80/2016; d) – della determina n. 43 del 6 marzo 2019, con la quale il responsabile del V Servizio del comune di Lacco Ameno ha aggiudicato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016, il Servizio di “raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema del porta a porta, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali e raccolta dei rifiuti presso l’approdo turistico in concessione nel territorio comunale per anni tre” alla “SuperEco s.r.l.”; d) – della determina n. 281 del 10.12.1018, con la quale il responsabile del V Servizio del comun e di Lacco Ameno ha approvato il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il DGUE, l’Atto Unilaterale d’obbligo e il Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla “Procedura aperta ex art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 50/20/6 e ss. mm. ed ii., per l’appalto di “Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema del porta a porta, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non in concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali e raccolta dei rifiuti presso l’approdo turistico in concessione nel territorio comunale per anni tre “; e) – di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi i verbali di gara del 02.1.2019, del 10.0.2019, del 15.1.2019, del 18.1.2019, del 21.1.2019, del 29.1.2019, del 6.2.2019, del 13.2.2019, del 19.2.2019 e del 28.02.2019, allegati alla determina n. 43/2019 impugnata sub d) per formarne parte integrante e sostanziale unitamente ai prospetti riepilogativi dei punteggi attribuiti alle proposte tecniche di entrambe le società concorrenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.; Ritenuto che la tutela cautelare mirata ad evitare la stipula del contratto con l’aggiudicataria nelle more, della trattazione collegiale della causa (fissata al 03.04.2019) risulta già prevista ex lege dall’art. 32 co. 11 del codice dei contratti; Ritenuto che il mantenimento di posizioni di vantaggio ulteriori e diverse, come la continuazione di fatto di un servizio in proroga, non può rappresentare motivo di intervento cautelare monocratico; P.Q.M. Respinge la suindicata istanza di tutela monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 03.04.2019. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.