Ischia – Cos’ e pazz… La regione prima dà in concessione ad un cittadino un terreno, poi senza ragione revoca. E dire che il cittadino era disposto anche ad acquistare il terreno, ma per questioni relative alle strutture acquedottistiche e ad attività di gestione (che a parere della Regione incidevano negativamente sulla valorizzazione del bene) l’ente sovracomunale revocava il proprio precedente parere favorevole del 30 ottobre 2017. Per giunta, senza valida motivazione, al cittadino veniva negato l’accesso agli atti… Così veniva proposto ricorso e giudici del tar proprio ieri hanno sentenziato “Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso lo accoglie e per l’effetto ordina l’esibizione della documentazione richiesta. Condanna la regione Campania al pagamento delle spese di giudizio”. Che dire? Una gran figuraccia per la Regione che si fa ispirare alle società locali che gestiscono l’acquedotto… O no?

Il testo del provvedimento….

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2019, proposto da Aniello Patalano, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmine Bernardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento del diniego tacito della Regione Campania formatosi sull’istanza di accesso agli atti notificata a mezzo p.e.c. in data 27.05.2019 concernente la richiesta di visione ed estrazione delle copie dei verbali di sopralluoghi, degli atti riportanti le verifiche effettuate e le nuove valutazioni indicate nella nota del 17/10/2018 prot. 0654944, che ha portato alla revoca del parere prot. 714845 del 30.10.2018 nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso, di visione e di estrarre copia integrale di tutti gli atti relativi al detto procedimento. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Campania; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Espone il ricorrente di essere concessionario di un suolo demaniale posto al confine con una sua proprietà ubicata in Ischia. Egli chiedeva di acquistare tale suolo e inizialmente la direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema della regione Campania esprimeva parere favorevole in data 26 luglio 2017; seguiva in data 8 ottobre 2018 il decreto dirigenziale n. 31 con cui era dichiarata la decadenza della pubblica utilità dell’area di cui alla richiesta del ricorrente e quindi la sdemanializzazione dell’area ed il passaggio alla categoria dei beni del patrimonio disponibile. Successivamente però il 17 ottobre 2018 con nota prot. 654944 la Direzione Generale del Ciclo Integrato delle Acque, riferendo di sopralluoghi, verifiche e valutazioni, comunicava che era emerso che i beni in questione interferivano con strutture acquedottistiche ed attività di gestione ed incidevano negativamente sulla valorizzazione del bene e quindi revocava il proprio precedente parere favorevole del 30 ottobre 2017 e invitava alla revoca del decreto n. 31 citato. In data 27 maggio 2019 il ricorrente presentava quindi una istanza di accesso con la quale chiedeva copia “dei verbali di sopralluoghi, degli atti riportanti le verifiche effettuate e le nuove valutazioni come indicato nella nota del 17/10/2018 prot. 0654944”. Formatosi il silenzio (o meglio alla istanza la regione dava riscontro con una nota del 21 giugno 2019 con cui, senza concedere o negare l’accesso, si confermava il contenuto della nota del 17 ottobre 2019) egli proponeva quindi il ricorso all’esame, notificato il 8 luglio 2019 e depositato il successivo 19 luglio 2019, con il quale chiede che la sezione, accertato che egli ha titolo alla esibizione della documentazione richiesta, ne ordini il rilascio. La regione Campania resiste al ricorso. Il ricorso è fondato, essendo evidente che il ricorrente abbia interesse alla conoscenza degli atti di cui ha chiesto il rilascio. La regione Campania oppone che il ricorrente non avrebbe interesse all’accesso in quanto il provvedimento di revoca del parere del 17 ottobre 2017 si sarebbe ormai consolidato e sarebbe inoppugnabile; aggiunge l’amministrazione che oggetto del diritto di accesso possono essere solo atti idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante mentre gli atti prodromici al provvedimento del 17 ottobre 2018 non avrebbero tali caratteri; la conclusione della regione è che, se la istanza del ricorrente fosse accolta, si consentirebbe un “controllo generalizzato” sull’operato dell’amministrazione. Deve osservarsi in contrario che non può seriamente dubitarsi che il ricorrente abbia interesse, indipendentemente dal merito della vicenda che non attiene al presente giudizio, a prendere visione degli atti che ha richiesto dato che si tratta di atti relativi a un procedimento che egli ha attivato; la circostanza che non abbia impugnato l’atto con cui la Direzione Generale del Ciclo Integrato delle Acque è irrilevante perché, anche ad ammettere che si tratti di un provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile (del che potrebbe fondatamente dubitarsi), l’impossibilità di impugnarlo non esclude certo che dalla conoscenza degli atti prodromici il ricorrente possa acquisire informazioni utili alla tutela dei suoi interessi e tanto basta a ritenere che egli abbia titolo all’accesso; del resto nella relazione sulla vicenda depositata dalla regione Campania il mancato soddisfacimento della istanza di accesso non è giustificato da rilievi in ordine alla inoppugnabilità della nota del 17 ottobre 2018 ma semplicemente dalla circostanza che l’ufficio riteneva “opportuno inviare un riscontro sintetico …. ritenendo superfluo l’invio degli atti richiesti in quanto tutti già richiamati nell’atto e in possesso del signor Patalano”; deve però rilevarsi in contrario che di queste circostanze non è stata fornita prova e che comunque, se la regione avesse voluto negare l’accesso nel presupposto della emulatività della istanza avendo essa a oggetto atti già tutti in possesso del ricorrente, avrebbe dovuto farlo in modo espresso e non limitarsi a riscontrare l’istanza con una nota anodina che in realtà tale istanza ha ignorato limitandosi a una integrale conferma della nota del 17 ottobre 2018. Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine alla regione Campania di esibire al ricorrente la documentazione richiesta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso lo accoglie e per l’effetto ordina l’esibizione della documentazione richiesta. Condanna la regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati: Paolo Passoni, Presidente Davide Soricelli, Consigliere, Estensore Carlo Buonauro, Consigliere L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Davide Soricelli Paolo Passoni