ISCHIA – Nuovo scivolone per Enzone. La ditta Ambrosino presenta  la richiesta di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico in località “Pagoda”, ma il comune non risponde. Il tar bacchetta e dichiara “l’obbligo del Comune di Ischia di provvedere con atto espresso e motivato entro giorni 30 (trenta) dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sull’istanza presentata dalla ricorrente il 10 gennaio 2019”.

Il testo del provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3543 del 2019, proposto da
Ambrosino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ischia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valerio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, Piazza Sannazzaro, n. 71;

nei confronti

E.N.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Maria Iaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via S. Pasquale A Chiaia, n. 55;

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità

del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza, presentata al Comune di Ischia, prot. 966 del 10 gennaio 2019, avente ad oggetto la richiesta di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico in località “Pagoda”;

nonché per la declaratoria

dell’obbligo del Comune di Ischia di provvedere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ischia e di E.N.I. s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone la società Ambrosino a r.l. che:

– in data 10.1.2019, ha presentato al Comune di Ischia un’istanza volta ad ottenere il rinnovo della concessione permanente di suolo pubblico per l’utilizzo di un impianto di distribuzione carburanti per natanti sito in località “Pagoda”;

– l’istanza è stata presentata sul presupposto della titolarità in capo a sé della suddetta concessione, in virtù di delibera della G.M. del Comune d’Ischia n. 390 del 26 luglio 1976;

– il Comune di Ischia, con nota prot. 6322 dell’1.3.2019, dopo aver richiamato la D.G.C. n. 122 del 12.12.2018 avente ad oggetto la “Riqualificazione delle aree portuali ….” ha comunicato che ”L’eventuale concessione di suolo pubblico all’istante conseguentemente è subordinata alla valutazione di compatibilità tra le superfici richieste nell’ambito dell’area interessata, la tipologia di occupazione, e gli interventi di riqualificazione previsti complessivamente per l’area cui si riferisce la richiesta di occupazione, che potranno essere valutati anche in sede di predisposizione di eventuali varianti. Il procedimento potrà concludersi con un procedimento espresso, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla presente comunicazione, salvo diverse esigenze istruttorie, in ordine alla legittimazione alla proposizione dell’istanza di concessione.”;

– pur essendo decorso il termine previsto per la conclusione dell’iter amministrativo, nessun provvedimento è stato successivamente adottato da parte del Comune a conclusione del procedimento;

– ha presentato il ricorso in epigrafe per denunziare l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Ischia.

La società ricorrente lamenta, in particolare, il mancato riscontro alla sua diffida e richiama il dovere della civica amministrazione di adottare un provvedimento espresso. Per il caso di persistenza nell’inadempimento da parte dell’ente locale ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta.

2. Il Comune di Ischia si è costituito in giudizio in data 26 settembre 2019 per resistere al ricorso, deducendo l’erroneità del presupposto che la società ricorrente fosse “titolare, in virtù di delibera della G.M. del Comune di Ischia n.390 del 26 luglio 1976 della concessione permanente”, relativa al suolo pubblico per cui è causa.

Con memoria del 6.11.2019 ha, in particolare, sostenuto che la delibera di G. M. n. 390 del 26.7.1976 individuava l’Industria Italiana Petroli come destinataria della concessione e che il riferimento ad Ambrosino Salvatore sarebbe stato funzionale solo ad individuare il (“rivenditore” ovvero il) gestore dell’impianto, avendo unicamente una funzione autorizzatoria ai sensi dell’art.45 bis Cod. Nav. Ha, altresì, chiesto la riunione del presente giudizio con quello R.G. n. 1003/2019, pendente presso la Terza Sezione di questo T.A.R., in quanto attinente il medesimo rapporto concessorio.

3. – In data 6 novembre 2019 si è costituita in giudizio la E.N.I. s.p.a., in qualità di ente subentrato nelle posizioni di IP/AGIP, ed ha depositato successive memorie e documenti per sostenere l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, rivendicando, in particolare, la titolarità della concessione del suolo originariamente concesso ad IP, come da D.G.M. 390/1976.

4. All’udienza camerale del 5 dicembre 2019, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. In via del tutto preliminare, il Collegio, nell’esercizio di quella che l’art. 70 c.p.a. configura comunque come facoltà, non come obbligo, ritiene di disattendere l’istanza del Comune di Ischia di riunione del presente giudizio a quello di cui al R.G. n. 1003/2019. E’ sufficiente osservare in proposito, prescindendo da ogni ulteriore approfondimento, che il ricorso in esame è stato proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio, e segue il rito camerale, mentre quello di cui al R.G. n. 1003/2019 è di tipo impugnatorio e segue il rito ordinario, tanto da apparire la trattazione disgiunta anche funzionale alle esigenze di ragionevole durata dei processi.

6. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti e va, pertanto, accolto.

In primo luogo va osservato che, sebbene la difesa del Comune abbia esposto in giudizio le ragioni per le quali la pretesa della ricorrente non potrebbe trovare favorevole apprezzamento, sarebbe stato necessario che fosse stata l’Amministrazione, a conclusione del relativo iter procedimentale, ad adottare un provvedimento volto a chiarire in modo espresso le eventuali ragioni di diniego.

6.1. L’azione avverso il silenzio – inadempimento, ex art. 117 c.p.a., è diretta a far accertare la violazione dell’obbligo della Pubblica amministrazione di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere.

Come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa in via generale, “occorre pur sempre un’istanza di parte (anche se non in termini di diffida) per poter attivare il giudizio sul silenzio, atteso che l’inadempimento è apprezzabile proprio in relazione all’istanza stessa, che rappresenta un elemento ineludibile del giudizio sul silenzio” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2016 n. 1272).

6.2. Nel caso in esame, deve ritenersi che la richiesta presentata dalla ricorrente sia tale da far nascere in capo al Comune l’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 per cui “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

Dalla documentazione versata in atti, infatti, emerge che un’istanza di concessione di area pubblica indirizzata al Comune di Ischia – con riferimento alla quale risulta, peraltro, che la civica amministrazione abbia avviato un procedimento – è rimasta ingiustificatamente senza esito.

Nell’ambito di un procedimento amministrativo l’omessa emanazione del provvedimento finale ha valore di silenzio inadempimento, in quanto sussiste in capo all’amministrazione pubblica un obbligo giuridico di provvedere, esercitando una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio del procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico. (ex multis, da ultimo. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, sent. 1901 del 4.11.2019).

6.4. Né può essere condivisa la deduzione difensiva secondo cui il ricorso dovrebbe essere respinto in ragione del fatto che la ricorrente non avrebbe la titolarità della concessione; si tratta di circostanza che, invece di essere contestata in giudizio, avrebbe dovuto, eventualmente, essere oggetto di accertamento e valutazione da parte dei competenti uffici dell’amministrazione comunale, la quale non è comunque esonerata, per le ragioni esposte in giudizio, dall’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990.

Giova aggiungere che, nel caso di specie, l’amministrazione comunale esercita poteri di natura discrezionale per cui il giudice non può verificare la fondatezza sostanziale dell’istanza.

7. Deve, quindi, ritenersi doverosa la risposta del Comune di Ischia e conseguentemente illegittimo il silenzio serbato.

Il ricorso va accolto, disponendo un termine per provvedere pari a giorni trenta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia.

8. Per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente, si nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Capo del V Settore del Comune di Forio, con facoltà di delega a funzionario del medesimo ufficio munito di adeguata professionalità, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente.

9. Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune di Ischia e sono liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

10. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di quanto precisato in parte motiva e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Ischia di provvedere con atto espresso e motivato entro giorni 30 (trenta) dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sull’istanza presentata dalla ricorrente il 10 gennaio 2019.

Per il caso di perdurante inadempimento dopo lo spirare del suindicato termine di 30 giorni, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Capo del V Settore del Comune di Forio, con facoltà di delega a funzionario del medesimo ufficio munito di adeguata professionalità, il quale, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione di parte ricorrente, provvederà in luogo del Comune inadempiente, riscontrando l’istanza nei limiti di cui in motivazione.

Determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Comune di Ischia.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Michelangelo Maria Liguori
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO