libere considerazioni

ISCHIA – Con Enzo al timone la trasparenza è morta. In campagna elettorale, quando con la bella Ischia parlava di trasparenza, forse, raccontava solo frottole. Non solo è sparito il nome del tecnico dai permessi di costruire, ma ai cittadini vengono dati documenti senza attestazione di conformità agli originali. È successo ai Villari che è stata data una delibera senza attestazione di conformità agli originali. Così il Tar ha bacchettato l’ente (che non si è nemmeno costituito in giudizio). Infatti i giudici hanno condannato il comune a pagare oltre 1500 euro di spese legali.  

I giudici scrivono “si ordina alla civica Amministrazione di esibire la documentazione richiesta – ivi comprese le delibere di GM 1225/1988 e CC 37/88 munite di apposita attestazione di conformità agli originali – consentendo altresì la estrazione di copia conforme, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;

– nomina, per il caso di perdurante inerzia della intimata Amministrazione, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, affinché, personalmente oppure tramite un funzionario da lui delegato, provveda al compimento degli atti necessari alla esecuzione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Ischia al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dal ricorrente, con attribuzione diretta all’avv. Carlo Villari, difensore di sé stesso, e all’avvocato Maria Giovanna Villari, siccome dichiaratisi antistatari”.

Il testo integrale del provvedimento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 213 del 2020, proposto da
Carlo Villari, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avv. Maria Giovanna Villari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ischia non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso ai documenti avanzata al Comune di Ischia in data 25/11/2019 a mezzo PEC;

– della nota del Comune di Ischia prot. 40701/2019 con cui si trasmettevano le fotocopie delle delibere GM 1225/1988 e CC 37/1988 prive di attestazione di conformità;

nonche’ per la declaratoria

del diritto dell’istante ad accedere ai documenti de quibus e ad ottenerne copia conforme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2020, n. 27;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 Rocco Vampa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’avv. Villari esponeva:

– di essere divenuto proprietario, in virtù di successione testamentaria registrata in Napoli il 28 agosto 2018, di un immobile sito nel Comune di Ischia;

– di avere all’uopo richiesto in data 21.11.2019 alla civica Amministrazione il pagamento della indennità ex art. 39 del DPR 327/01, a cagione dei vincoli espropriativi impressi a detto immobile;

– che, in particolare, la particella in oggetto risulterebbe classificata in: i) categoria “F/3” (parco idrotermale) nel piano regolatore del 1973; ii) declassata in categoria “F/2” (verde pubblico preordinata all’esproprio) nel piano regolatore “approvato” nel 1983; iii) “reiterata sine die in categoria “F/2” (verde pubblico preordinata all’esproprio) con delibera della Giunta Municipale del Comune di Ischia n. 1225 del 22/09/1988, confermata dalla delibera di Consiglio Comunale del Comune di Ischia n. 37/1988”;

– di avere chiesto, con successiva istanza del 25 novembre 2019, l’accesso agli atti in appresso enumerati: “1. copia conforme del Piano regolatore adottato 1973 con allegati + delibere Consiglio Comunale n. 17/1973, 21/1973 e 22/1973; 2. Copia conforme del Piano Regolatore approvato 1983 con allegati + DPGR 5071/1983; 3. Copia conforme della delibera di Giunta Municipale n. 1225/1988 con allegati; 4. Copia conforme della delibera di Consiglio Comunale n. 37/1988 con allegati”;

– di avere motivato tale ultima richiesta “a fini di impugnativa e di giustizia per la richiesta di indennità ex art. 39 Testo unico sulle espropriazioni”.

1.1. Con nota, prot. 40701/2019, il Comune di Ischia trasmetteva copia delle delibere di GM 1225/1988 e di CC 37/1988, prive di attestazione di conformità, nulla indicando in relazione agli altri documenti pure oggetto della domanda ostensiva.

1.2. Avverso tale ultima determinazione, sostanzialmente “elusiva” e comunque non satisfattiva delle esigenze di accesso, nonché avverso il sostanziale silenzio serbato dalla Amministrazione sulla restante parte della domanda di accesso, insorgeva il ricorrente, ad unico motivo del gravame essenzialmente deducendo:

– Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di accesso agli atti – violazione e falsa applicazione art. 5 d.lgs. 33/13 e legge 241/90 – eccesso di potere, stante la evidente sussistenza dell’interesse del ricorrente “all’ostensione”, nella sua qualitas di “proprietario di un immobile oggetto dell’inquadramento e dei vincoli urbanistici di cui agli atti ed ai documenti richiesti”, al fine di tutelare anche in via giurisdizionale le proprie ragioni relative alla indennità ex art. 39 DPR 380/01; anche la disciplina in tema di accesso civico, in ogni caso, imporrebbe l’accesso agli atti de quibus.

1.3. Non si costituiva la intimata Amministrazione e, al fine, la causa veniva introitata per la decisione nella odierna udienza camerale, tenutasi con collegamenti da remoto a’ sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. 18/2020.

2. Il ricorso è fondato, stante la sussistenza del diritto di accesso del ricorrente alla documentazione richiesta, comechè funzionale all’esercizio delle proprie indefettibili guarentigie di interlocuzione e di difesa relativamente all’immobile di proprietà, conformato dai vincoli urbanistici supra riportati, al fine della determinazione della indennità contemplata all’art. 39 del DPR 380/01.

2.1. Non è dubbia la sussistenza di un interesse personale, attuale e concreto del ricorrente all’ottenimento degli atti sulla scorta dei quali sull’area che ora è di sua proprietà è stato dapprima impresso, e poscia reiterato, un vincolo preordinato all’espropriazione, ovvero un vincolo sostanzialmente espropriativo.

In particolare, si fa riferimento giustappunto alle previsioni urbanistiche pel tramite delle quali tale conformazione del diritto dominicale del ricorrente si sarebbe concretata.

2.2. Orbene, la posizione “conoscitiva” azionata dalla ricorrente è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente alla tutela del diritto di proprietà (art. 42 Cost., art. 1, prot. 1, CEDU).

Del resto si è autorevolmente affermata la natura strumentale del “diritto di accesso” (CdS, a.p., n. 6/06), in quanto situazione giuridica che:

– ex se non garantisce la acquisizione o la conservazione di beni della vita e, dunque, non assicura al suo titolare il conseguimento di utilità finali;

– è strumentale, piuttosto, al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali si pone in posizione ancillare (TAR Lombardia, I, 27 agosto 2018, n. 2023).

La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata – in modo diretto, concreto e attuale – ad altra “situazione giuridicamente tutelata” (art. 22, comma, 1, l. 241/90 e la definizione di “interessati” ivi contenuta): non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo.

In tal guisa la stessa nozione di legittimazione all’accesso – siccome prefigurata dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, che richiede la titolarità di un interesse “diretto, concreto e attuale” – vale:

– a rivelare la ontologica natura strumentale del “diritto di accesso” rispetto ad altra, effettiva, posizione sostanziale (che non può ridursi ad un mero “diritto all’informazione”);

– a precludere che un tale potere si risolva in un controllo generalizzato, anche di natura meramente esplorativa o emulativa, sull’agere amministrativo.

2.3. Né tali conclusioni mutano per effetto della nuova disciplina in tema di accesso civico – pure invocata da parte ricorrente – in cui la posizione sostanziale tutelata è comunque altra rispetto al mero interesse o diritto alla informazione o trasparenza, concretandosi nello status di cittadino e nel correlato interesse, di “valenza metaindividuale” al controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e alla partecipazione al dibattito pubblico (TAR Lombardia, I, 27 agosto 2018, n. 2024): e ciò, naturalmente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti ex art. 5-bis d.lgs. 33/13, con il richiamo ivi effettuato all’art. 24 l. 241/90.

2.4. Ora, nella fattispecie de qua agitur, si verte in tema di atti e documenti in relazione ai quali è indubbia la esigenza conoscitiva ed “acquisitiva” del ricorrente, in funzione della tutela delle proprie ragioni – nella interlocuzione procedimentale con il Comune, nonché in sede giudiziale a’ sensi dell’art. 39 del DPR 327/01 – essendo in discussione giustappunto:

– la effettiva natura e latitudine delle previsioni urbanistiche succedutesi nel corso degli anni nel Comune di Ischia;

– la loro effettiva significanza in punto di integrazione della dictio “reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo”, ex lege condizionante la esistenza in capo al proprietario del diritto alla corresponsione di una indennità “commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto” (art. 39 cit.).

2.5. D’altra parte, va quivi ribadito che la regola generale è quella dell’accesso agli atti, “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, l. 241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis, l. 241/90).

2.6. Nella fattispecie per cui è causa, di contro, non emergono – alla luce della natura degli atti richiesti, della specifica posizione legittimante del ricorrente e del complessivo quadro normativo – né sono state in alcun modo evidenziate con il sufficiente grado di concretezza all’uopo richiesto ed esigibile, ragioni di “segretezza” della documentazione de qua, ovvero di esclusione dal diritto di accesso ex art. 24 l. 241/90, tenuto conto peraltro:

– del contegno tutt’affatto inerte serbato dal Comune di Ischia che – in disparte la trasmissione di copia delle delibere di GM 1225/88 e CC 37/88, purtuttavia prive della attestazione di conformità all’originale – non ha in alcun modo provveduto ad espressamente riscontrare la istanza di accesso agli atti; e ciò in dispregio dei principi di buona fede, correttezza e clare loqui che devono sempre e comunque informare i rapporti tra i consociati, massimamente nel caso in cui uno di essi rivesta la qualitas di soggetto esercente un pubblico servizio, una pubblica funzione ovvero comunque un’attività di interesse pubblico (TAR Campania, VI, 7 maggio 2020, n. 1672);

– della dictio di cui all’art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/90 che richiede giustappunto la titolarità concreta di un interesse alla “riservatezza” quale limite alla pretesa di ostensione; la mancata individuazione di tale concreto interesse – con puntuale e motivato riferimento a specifici dati ed informazioni contenuti in determinati documenti o parti di documenti – rende pienamente operante il diritto di accesso e, di conseguenza, apodittico ed immotivato il diniego quivi impugnato;

– della stessa natura degli atti de quibus che – in quanto integranti gli strumenti e le previsioni urbanistiche foggiate dalla Amministrazione al fine del governo del territorio comunale – appaiono ex se, ed ontologicamente, votati alla massima pubblicità e trasparenza; sul punto, non può non rammentarsi il chiaro disposto dell’art. 39 del d.lgs. 33/13, a mente del quale “le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti (…) la pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli stessi”.

2.7. Ciò che determina, indi, la piena operatività della regola generale della ostensione di atti concernenti un segmento della azione procedimentale inevitabilmente connesso alla – e certamente pernicioso per la – sfera giuridica del ricorrente, con caratteri che assumono vieppiù concretezza, a cagione giustappunto della coeva richiesta di indennità ex art. 39 DPR 327/01, in relazione alla quale esso ricorrente sostiene peraltro di avere già adito la competente Autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, RG 61/2020), con allegazione che è rimasta priva di veruna contestazione da parte dell’intimato Comune, non costituito.

2.8. Il riconoscimento della legittimazione all’accesso ex lege 241/90 esime da ogni indagine circa la applicabilità in subiecta materia anche della disciplina in tema di accesso civico – pure invocata dal ricorrente – in cui la posizione sostanziale da tutelare è comunque altra rispetto al mero interesse o diritto alla informazione o trasparenza, concretandosi nello status di cittadino e nel correlato interesse, di “valenza metaindividuale” al controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e alla partecipazione al dibattito pubblico (TAR Campania, VI, 1672/20, cit.; TAR Lombardia, I, 4 marzo 2020, n. 414; Id., id., 23 dicembre 2019, n. 2716; TAR Lazio, I, 2628/18): e ciò, naturalmente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti ex art. 5-bis d.lgs. 33/13, con il richiamo ivi effettuato all’art. 24 l. 241/90.

2.8.1. La attuale esistenza in capo al ricorrente del diritto di accesso discende dalla certazione della sussistenza dei presupposti contemplati dalla legge 241/90:

– a latere soggettivo, essendo rinvenibile una specifica posizione legittimante l’accesso;

– a latere oggettivo, stante la inesistenza di contrarie e documentate esigenze di segretezza e di riservatezza, tenuto conto della natura dei dati richiesti, ormai oggetto peraltro di una disciplina di assoluta trasparenza proattiva (art. 39, d.lgs. 33/13).

2.8.2. Di talché, il più contiene il meno.

La esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l’accesso ex lege 241/90 – siccome argomentata al lume delle superiori considerazioni – rende superflua qualsivoglia indagine circa la esistenza di un interesse ostensivo fondato sulla disciplina di cui al d.lgs. 33/13 (cfr., le recenti statuizioni di CdS, a.p., 2 aprile 2020, n. 10)

2.9. Da tutto quanto sopra rimarcato consegue la esistenza del diritto di accesso ex lege 241/90 ai documenti siccome tutti richiesti con la istanza del 25 novembre 2019, e la illegittimità dell’inerte contegno serbato dal Comune di Ischia, anche nella parte in cui ha provveduto a trasmettere le delibere di GM 1225/88 e CC 37/88 prive della attestazione di conformità.

2.10. Acclarato il mancato soddisfacimento della pretesa conoscitiva quivi azionata – non mai giustificato dalla intimata Amministrazione – va disposta pertanto la adozione delle misure più idonee, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale per cui quivi si insta, in conformità della espressa richiesta di nomina di un commissario ad acta formulata da parte ricorrente.

2.10.1. All’uopo, l’art. 34 comma 1, lett. c) del c.p.a., nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” e che, in base alla successiva lett. e), il giudice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza”.

2.10.2. Le due previsioni prefigurano, quindi, un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ossia, all’occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempimento pubblicistico coattivo (TAR Campania, VI, 8 aprile 2020, n. 1352).

2.11. Occorre, pertanto, imporre all’Amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza entro trenta giorni dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa.

2.11.1. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, affinché personalmente oppure tramite un funzionario da lui delegato, provveda in sostituzione della Autorità intimata.

2.11.2. Il commissario assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi trenta giorni, all’esecuzione dell’incarico, con la adozione degli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa della intimata Autorità.

3. Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

– ordina alla civica Amministrazione di esibire la documentazione richiesta – ivi comprese le delibere di GM 1225/1988 e CC 37/88 munite di apposita attestazione di conformità agli originali – consentendo altresì la estrazione di copia conforme, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;

– nomina, per il caso di perdurante inerzia della intimata Amministrazione, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, affinché, personalmente oppure tramite un funzionario da lui delegato, provveda al compimento degli atti necessari alla esecuzione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Ischia al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dal ricorrente, con attribuzione diretta all’avv. Carlo Villari, difensore di sé stesso, e all’avvocato Maria Giovanna Villari, siccome dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 tenutasi in videoconferenza da remoto con l’intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Rocco VampaSantino Scudeller
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO