Libere considerazioni – ISCHIA – Ogni giorno assistiamo a sentenze dei vari Tribunali (civili, amministrativi e tributari) che bacchettano il Comune di Ischia e mettono in evidenza la sciatteria e la incapacità della macchina comunale gestita dal pomposo Sindaco. Nel caso di specie, il TAR (ricorso numero di registro generale n.4535 del 2020) ha diffidato a dare esecuzione all’ ordinanza del Comune di rimozione dei rifiuti da una proprietà privata. Sintomatico è che quando il TAR afferma che il comune non può limitarsi a sanzionare gli abusi “sulla carta” senza farsi carico nel caso in cui i destinatari non vi provvede a procedere a dare esecuzione ai suoi provvedimenti. Una condanna senza appello per l’operato di questa improvvisata ed inconcludente amministrazione guidata da Enzo Ferrandino. Adesso, se il Comune non provvederà a far rimuovere i rifiuti entro sessanta giorni, il Prefetto nominerà un suo funzionario che provvederà a cura e spese del Comune a dare esecuzione all’ ordinanza del comune stesso. Per il momento il Comune è stato condannato a pagare le spese del giudizio in euro1.500.00 e successivamente dovrà pagare il suo avvocato ed anche il commissario ad acta. Quanto ci costa la sciatteria del Comune?!!! E Toto? Direbbe certamente: “E io pago”….
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4535 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessia Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per ottenere
l’accertamento della illegittimità del silenzio sulle diffide inoltrate in data 3 agosto 2020 e dell’obbligo del comune di Ischia di provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 il dott. Davide Soricelli;
Visto l’articolo 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e il Decreto del Presidente del T.A.R. Campania, sede di Napoli, n. 31 del 30 ottobre 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato al comune di Ischia il 9 novembre 2020 e al controinteressato il 26 novembre 2020 e depositato il 20 novembre 2020, il ricorrente espone: a) di essere proprietario in Ischia, in via -OMISSIS-, di un fabbricato confinante con un suolo di proprietà del controinteressato; b) che su questo suolo sono state realizzate opere edilizie abusive e che all’interno di esso e in fascia di rispetto stradale risultano depositati rifiuti e materiali di risulta; c) che in particolare il controinteressato è stato destinatario dell’ordinanza di demolizione e ripristino n. -OMISSIS- del 23 aprile 2019 con cui è stata ingiunta la rimozione di varie opere edilizie abusive.
In data 3 agosto 2019 il ricorrente indirizzava quindi al comune di Ischia due istanze con le quali diffidava l’amministrazione: a) alla esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2019; b) a adottare i provvedimenti occorrenti alla rimozione di rifiuti e materiali di risulta stoccati sul fondo del controinteressato.
Denuncia il ricorrente che il comune è rimasto inerte sicchè con il ricorso all’esame egli chiede che la sezione, acclarata l’illegittimità del silenzio, ordini al comune di Ischia di provvedere disponendo sin d’ora la nomina di un commissario che si sostituisca al comune in caso di perdurante inerzia.
Il comune di Ischia resiste al ricorso. Non si è invece costituito il signor -OMISSIS-
Il comune di Ischia ha rappresentato di aver in data 7 gennaio 2021 riscontrato negativamente la diffida avente a oggetto l’esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2019; quanto alla diffida avente a oggetto la rimozione dei materiali esistenti sul fondo del signor -OMISSIS- il comune ha depositato il verbale di un sopralluogo eseguito in data 4 agosto 2020 (che fa riferimento a un altro esposto del ricorrente recante la data del 1 agosto 2020) che conferma quanto denunciato da quest’ultimo (e dal quale risulta che già in data 29 agosto 2019 il responsabile del Servizio Ambiente aveva ordinato lo sgombero dell’area dai materiali ivi depositati configurando gli stessi “una discarica a cielo aperto”). Il comune ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso ovvero la sua reiezione avendo il comune provveduto sulle diffide rivoltegli.
Il ricorso è in parte improcedibile e in parte fondato.
Per quanto concerne la diffida avente a oggetto l’esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2019 effettivamente il comune, sia pur con molto ritardo, ha provveduto dato che con la nota del 7 gennaio 2021 ha espressamente respinto la istanza-diffida del ricorrente (“… si comunica il non accoglimento della richiesta …”); a prescindere dal merito della risposta negativa del comune (che fa riferimento alla pendenza di un ricorso avverso il provvedimento di ripristino e alla esistenza di atti comunali che prevedono un particolare “ordine” da seguire per l’esecuzione delle ordinanze di demolizione e ripristino), non può quindi negarsi che esso abbia adottato un atto espresso di diniego della istanza del ricorrente.
Per quanto concerne invece la diffida avente a oggetto lo sgombero dell’area del controinteressato dai materiali ivi depositati invece è del tutto evidente l’illegittimità del silenzio del comune che è dimostrata dal contenuto dell’accertamento che esso ha eseguito in data 4 agosto 2020; da tale accertamento risulta infatti non solo che quanto rappresentato dal ricorrente è vero ma che già in passato il comune era intervenuto per reprimere l’abuso ingiungendo lo sgombero dell’area dai rifiuti e materiali ivi depositati senza in alcun modo darsi carico dell’esecuzione della propria diffida – che il ricorrente afferma non essere stata impugnata – tanto che nel frattempo la situazione si è persino aggravata (essendo stati rinvenuti nell’area altri materiali ivi abbandonati).
Il comune non può quindi sostenere di aver già provveduto così deresponsabilizzandosi e abdicando all’esercizio delle proprie funzioni, perché è evidente che esso non può limitarsi a sanzionare abusi “sulla carta” cioè emettendo provvedimenti sanzionatori della cui esecuzione non si fa poi carico; al contrario il comune ha l’obbligo di curare il seguito dei propri provvedimenti adottando le necessarie misure ove essi non siano eseguiti dai destinatari soprattutto nei casi in cui vengano in rilievo situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica come lo stesso ente ha riconosciuto in propri precedenti provvedimenti.
Conclusivamente il ricorso è in parte improcedibile e in parte va accolto; deve quindi ordinarsi al comune di Ischia di provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza sulla diffida 3 agosto 2020 avente a oggetto la rimozione dal suolo in questione dei materiali ivi stoccati. In caso di ulteriore inerzia si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario da lui delegato dotato di adeguata professionalità che a richiesta del ricorrente si sostituirà al comune di Ischia adottando le misure occorrente a garantire lo sgombero dell’area.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie; per l’effetto ordina al comune di Ischia di provvedere sulla diffida del ricorrente nei sensi indicati in motivazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza; in caso di ulteriore inerzia al comune si sostituirà quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario da lui delegato; il compenso del commissario è posto a carico del comune di Ischia e sarà liquidato con ordinanza della sezione su richiesta del commissario che documenterà attività svolte eventuali spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico.
Condanna il comune di Ischia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 tenutasi in videoconferenza da remoto con l’intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Davide Soricelli | Santino Scudeller | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.