Libere considerazioni – ISCHIA – Un cittadino per una diatriba con un vicino si sarebbe rivolto alla politica, ma alla fine ha ricevuto solo mazzate. Per giunta,  il Tar lo ha condannato a  pagare quasi 10 mila euro.. C’è stata anche una mazzata per certi politicanti che di fronte alla legge non contano quasi nulla. L’avv.Carmine Bernardo ha vinto perché difendeva un cittadino caparbio che non si è arreso di fronte a certi atteggiamenti dell’ente, che, a sua volta, ha vinto e non ha perso, come spesso avviene, perché è stato trainato proprio dalla vittoria di Bernardo. Quando ci sono le denunce per abusi alla fine la politica si deve piegare…

Il testo del provvedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2154 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
omissis rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpaolo Buono e Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Barano D’Ischia, alla piazza San Rocco n. 26;

contro

Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Sogliuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

omissis , nella qualitas di procuratore speciale della sig.ra omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmine Bernardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Ischia, via delle Terme 3;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della ordinanza n. 35 del 21 marzo 2018, con cui il Responsabile S.U.E. del Comune di Ischia ingiungeva, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R n. 380/01, la demolizione di opere abusive, eseguite in Ischia alla via Campagnano n. 2 presso il fabbricato di proprietàxxxxx;

di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

per quanto riguarda i motivi aggiunti

dell’ordinanza n. 18 del 25 gennaio 2019, notificata nella medesima data, con la quale il responsabile dell’U.T. del comune di Ischia ingiungeva al ricorrente di pagare l’importo di € 20.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del DPR. n. 380/2001;

di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia e l’atto di intervento di xxxxx, nella qualitas di procuratore speciale della sig.ra omissis;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 11 maggio 2021, tenutasi da remoto, Rocco Vampa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con “rapporto tecnico” del 19 ottobre 2017, a seguito di indagini effettuate in loco, veniva acclarata la commissione di una serie di abusi edilizi in Ischia, alla via Campagnano n. 2, presso il fabbricato di proprietà di xxxx, così in appresso compendiati:

1 – diversa ubicazione dell’ultima rampa della scala esterna in muratura; 2 – ampliamento del terrazzino per mq 5, con tre pilastrini a sostegno dei corpi sovrastanti; 3 – porzione del wc che ricade esternamente al fabbricato sul predetto terrazzino, occupante una superficie di mq 2 ed un volume di mc 5; 4 – porzione interna del wc per mq 3 e scala interna in muratura che conduce al primo soppalcato; 5 – intero soppalco intermedio di mq 45, comprendente l’ambiente di sinistra (mq 20) e l’ambiente di destra (mq 25), articolato in 2 camere; 6 – disimpegno di mq 3, due wc rispettivamente di mq 3 e mq 4,80 e stanzetta adibita a cabina armadio di mq 2,50, tutti corpi esterni e in ampliamento al fabbricato, per complessivi mc 37; 7 – terrazzino con scala metallica di mq 8; 8 – terrazza praticabile di mq 30, in sostituzione del precedente lastrico di copertura, con pavimentazione, parapetti in muratura intonacati e con marmo di coronamento e per un tratto provvisti di ringhiera sovrastante.

1.1. Con due distinte istanze, del 27.10.2017 (ex art. 36 DPR 380/01) e del 17.11.2017 (ex artt. 37 DPR 380/01 e 167 d.lgs. 42/04) il ricorrente chiedeva il rilascio di titolo in sanatoria per le opere di cui all’accertamento tecnico del 19.10.17.

1.2. Il Comune di Ischia, con provvedimento prot. 7766 del 20.3.2018, reputando acclarati definitivamente gli abusi e la loro irriducibilità alla legalità, rigettava la richiesta di permesso in sanatoria, con atto del 20 marzo 2018.

1.3. Con ordinanza n. 35 del 21 marzo 2018, al fine, il Comune di Ischia disponeva, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R n. 380/01, la demolizione delle opere.

1.4. Avverso tale ordinanza il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

– violazione dell’art. 33 del DPR n. 380/01 – eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria – travisamento – omessa ponderazione della situazione contemplata – sviamento – difetto di motivazione e di istruttoria; l’immobile in questione, ricadendo in zona A2 del PRG e in zona RUA del PTP, ben consentirebbe la realizzazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione edilizia quali quelli posti in essere dal ricorrente, in buona parte consistenti in mere modifiche interne, risistemazione di scale e terrazzini, costruzione e ampliamento di servizi igienici; di qui la sussumibilità delle opere nell’alveo dell’art. 33 DPR 380/01, che condiziona la demolizione alla previa verifica di pregiudizi per la parte conforme, prevedendo in tale ultima ipotesi la irrogazione di una sanzione pecuniaria; è tale valutazione ad essere stata pretermessa dalla Amministrazione, il cui contegno si appaleserebbe illegittimo anche in ragione del decorso di un lungo lasso temporale dalla realizzazione delle opere, della assenza di una adeguata estrinsecazione delle ragioni di interesse pubblico deponenti per la demolizione e, più in generale, per la carenza di una adeguata motivazione;

– violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 – violazione del principio del giusto procedimento, stante la violazione delle prerogative procedimentali del ricorrente, tanto più pregnante in ragione della natura “tutt’altro” che pacifica ed incontroversa dei fatti che ne occupano.

1.5. Interveniva ad opponendum con “atto di costituzione in giudizio e memoria difensiva” il sig. XXXX, nella qualitas di procuratore speciale della sig.ra XXXX, proprietaria del piano terra del fabbricato di che trattasi, instando per la reiezione del gravame.

1.6. In data 26 maggio 2018 la polizia locale del comune di Ischia constatava e acclarava la mancata demolizione delle opere.

1.7. Con ordinanza n. 18 del 25 gennaio 2019, al fine, il Comune di Ischia, rilevata la mancata demolizione delle opere, ingiungeva al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria contestualmente applicata ex art. 31, comma 4-bis, DPR 380/01, nella misura massima pari a € 20.000,00.

1.8. Avverso tale ultima ordinanza il ricorrente esperiva atto recante motivi aggiunti, lamentando la illegittimità derivata di essa ordinanza e quindi riproducendo sostanzialmente i mezzi già posti a sostegno del primigenio gravame esperito contro la ingiunzione a demolire n. 35/18.

1.9. Si costituiva, altresì, il Comune di Ischia, instando per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

1.10. Illustrate le rispettive posizioni con memorie e atti di replica –con la formulazione di una autonoma doglianza del ricorrente, diretta avverso la ordinanza n. 18/19- la causa veniva al fine introitata per la decisione all’esito della udienza dell’11 maggio 2021, tenutasi da remoto.

DIRITTO

2. Il ricorso e l’atto recante motivi aggiunti, prescindendo da profili di inammissibilità da cui pure risultano afflitti, non sono fondati.

2.1. Il gravame introduttivo – tenendo in non cale ed obnubilando i pur consistenti profili di inammissibilità, rivenienti dalla mancata impugnazione del provvedimento di diniego di permesso in sanatoria prot. n. 7766 del 20 marzo 2018 – non è fondato.

2.1.1. Quanto al primo mezzo, valga, in via liminare, rimarcare che, a’ sensi delle disposizioni del DPR 380/01 che vengono in rilievo:

– per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono “gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente” (art. 3, comma 1, lett. d));

– sono subordinati a permesso di costruire, tra gli altri, quegli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino anche solo mutamenti della destinazione d’uso, “nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni” (art. 10, comma 1, lett. c)).

2.1.2. Ciò che contraddistingue la ristrutturazione edilizia -della species diversa da quella di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), DPR 380/01- dalla nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica, ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma – in quest’ultimo caso – con ricostruzione, se non “fedele” (termine espunto dall’attuale disciplina), comunque rispettosa della volumetria e, nell’ipotesi di immobili vincolati, quale quello che ne occupa, anche della sagoma della costruzione preesistente.

2.1.3. Di talchè, se l’intervento edilizio è eseguito in zona vincolata deve, in ogni caso, essere anche rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente tanto per gli interventi di demolizione e ricostruzione quanto per quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione (CdS, IV, 19 marzo 2018, n. 1725; Cass. pen., sez. III, 3.6.2014, n. 40342).

2.1.4. Si verte in tema, invero, di ristrutturazione edilizia cd. “ricostruttiva”, attuata mediante demolizione, anche parziale, e ricostruzione, nel rispetto del volume e della sagoma dell’edificio preesistente, con la conseguenza che, in difetto, viene a configurarsi una nuova costruzione (CdS, V, 5 dicembre 2014, n. 5988).

2.1.5. Ora (cfr., per tutte, CdS, IV, 4728/17):

– in generale si è affermato che la ristrutturazione edilizia si distingue dalla nuova costruzione perché mentre quest’ultima presuppone una trasformazione del territorio, la ristrutturazione è invece caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto, in quanto tale trasformazione vi è in precedenza già stata (CdS, IV, 7 aprile 2015 n. 1763; Id. id., 12 maggio 2014 n. 2397; Id. id., 6 dicembre 2013 n. 5822; Id. id., 30 marzo 2013, n. 2972);

– in particolare, con riferimento alla ipotesi di ristrutturazione “ricostruttiva”, è richiesta identità di volumetria e di sagoma (CdS, IV, 7 aprile 2015 n. 1763; Id. id., 9 maggio 2014 n. 2384), affermandosi altresì che, in difetto, si configura una nuova costruzione, con la conseguente applicabilità anche delle norme sulle distanze (CdS, IV, 30 maggio 2013 n. 2972; Id. id., 12 febbraio 2013 n. 844).

2.1.6. Orbene, nella fattispecie che ne occupa, è evidente:

– la realizzazione di una congerie di opere implicanti un sensibile e per vero consistente aumento di volumetria del fabbricato;

– la mutazione, oltre che del volume, della medesima sagoma del fabbricato;

– la radicale trasformazione dell’immobile, in guisa affatto abusiva, siccome posta in essere in assenza del necessario permesso di costruire oltre che del necessario titolo abilitante anche sotto il profilo paesaggistico;

– la novitas delle opere, estranee al concetto di ristrutturazione, in quanto implicanti un nuovo ed inusitato impatto sul territorio, pel tramite della radicale mutazione dello stato dei luoghi, frutto di una congerie di interventi (terrazzini, soppalchi, realizzazione di nuovi ambienti e camere oltre che di servizi igienici) tale da integrare una “nuova opera”.

2.1.7. D’altra parte, e in ogni caso, in zona vincolata:

– possono legittimamente eseguirsi interventi, che rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione dei manufatti, purchè eseguiti nel rispetto della volumetria e della sagoma originarie, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (CdS, IV, 10 agosto 2011 n. 4765);

– laddove il risultato finale dell’attività demolitoria-ricostruttiva non coincida, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente, l’intervento deve essere qualificato come nuova costruzione (TAR Campania, 14 novembre 2011 n. 5316).

2.1.8. D’altra parte, il regime vincolistico cui soggiace l’area che ne occupa avrebbe senz’altro imposto anche una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici ivi insistenti (che deve compiersi da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo), necessariamente preventiva ed ex ante, essendo in via generale precluse autorizzazioni postume di opere abusive incidenti sugli interessi ed i valori paesaggistici (TAR Campania, VI, 4286/19; Id., VIII, 27 marzo 2017, n. 1645).

2.1.9. La ratio della introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati risiede nella valutazione che l’integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza (Corte costituzionale, sentenze n. 56 del 2016, n. 247 del 1997, n. 67 del 1992 e n. 151 del 1986; ordinanze n. 68 del 1998 e n. 431 del 1991).

2.1.10. Di qui:

– la regola generale (art. 146 d.lgs. 42/04) che vieta il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico;

– la previsione eccettuativa (art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/04), che tale autorizzazione postuma consente unicamente per interventi che “non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, id est per abusi di minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato. In passato, per ogni intervento edilizio soggetto a previa autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione costituiva condizione di efficacia, non di validità del permesso di costruire, non potendo ritenersi precluso il rilascio del titolo edilizio pur in assenza di un nulla-osta efficace. Ma, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004, non possono essere più rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, né condoni, né certificazioni di assenza di danno ambientale per opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, per le quali dunque dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 menzionato. Tenuto conto del testo e della ratio dell’art. 167 citato, nella prospettiva della tutela del paesaggio, il legislatore ha inteso escludere la possibilità generalizzata di rilascio ex post dell’autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati e ha, invece, stabilito che tale valutazione sia consentita soltanto per abusi di minima entità, ferma restando la necessità, in caso di accesso alla procedura, di valutare in concreto l’effettiva compatibilità paesaggistica dell’opera realizzata, con la irrogazione in ogni caso della sanzione normativamente contemplata (TAR Campania, VI, 22 maggio 2020, n. 1939).

2.1.11. Le considerazioni suesposte, relativamente al carattere toto corde abusivo della trasformazione edilizia operata dal ricorrente e del diuturno vulnus in tal guisa arrecato ai fondamentali interessi urbanistici e paesaggistici, valgono ex se a deprivare di pregio la doglianza di parte ricorrente, stante la piena sussumibilità degli illeciti de quibus nel paradigma normativo foggiato all’art. 27 del DPR 380/01, a mente del quale “Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità (…) nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi”.

2.1.12. In ogni caso, sia detto ad abundantiam, stante la piana applicabilità alla fattispecie de qua agitur del ridetto art. 27 DPR 380/01, inconducente si appalesa il tentativo del ricorrente volto a richiamare i principi di cui all’art. 33 DPR 380/01.

2.1.13. E, invero, siccome costantemente affermato in subiecta materia:

– “l’applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, in deroga alla regola generale della demolizione, propria degli illeciti edilizi, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell’intero edificio. Inoltre, l’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico” (CdS, VI, 10 gennaio 2020, n. 254);

– “la valutazione circa la possibilità di dare corso alla applicazione della sanzione pecuniaria a fronte di una opera abusiva in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive, dimodoché la verifica di cui all’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 va compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva e non dall’Amministrazione procedente all’atto dell’adozione del provvedimento sanzionatorio” (CdS, II, 24 marzo 2021, n. 2493; Id., VI, 13 maggio 2021, n. 3783).

2.1.14. Nessun affidamento, di poi, può avere ragionevolmente ingenerato nella parte ricorrente la risalenza delle opere, né all’uopo l’intervento repressivo del Comune abbisognava di peculiari oneri motivazionali.

2.1.15. E, invero, la realizzazione di interventi edilizi sine titulo determina – per fatto del trasgressore – una situazione di antigiuridicità permanente in relazione alla quale:

– si appalesa sussistente in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione della situazione di perdurante illiceità e di nocumento arrecato al pubblico interesse alla regolare conformazione urbanistica del territorio comunale;

– non è, di contro, configurabile qualsivoglia forma di legittimo affidamento in capo all’autore dell’illecito, ad onta del decorso di un considerevole lasso temporale dalla realizzazione delle opere; di talché, qui in re illicita versatur, etiam tenetur pro casu.

2.1.16. Di più.

La realizzazione di opere in assenza di un titolo abilitante, id est in assenza di qualsivoglia atto formale della Amministrazione;

– arreca un nocumento diuturno al bene pubblico, di fondamentale importanza, costituito dalla tutela di beni culturali, oltre che dall’ordinato assetto urbanistico del territorio;

– determina la preminenza in nuce dell’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso e, dunque, alla cessazione della situazione di perdurante illiceità;

– impedisce radicitus la formazione di qualsivoglia forma di legittimo affidamento in capo all’autore dell’illecito, a nulla rilevando il decorso di un considerevole lasso temporale dalla realizzazione delle opere (CdS, a.p., 9/17).

2.1.17. Nessun vizio di natura motivazionale stricto sensu intesa, infine, può affliggere il gravato provvedimento, trattandosi di atto che – certando la esistenza di un illecito edilizio, ed irrogando la relativa sanzione – necessita di giustificazione, più che di motivazione, consistente:

– nell’acclaramento dei fatti, id est della realizzazione delle opere e degli interventi edilizi;

– nella sussumibilità di tali interventi nel novero di quelli necessitanti di un titolo abilitativo;

– nella certazione della loro realizzazione, di contro, in assenza del prescritto provvedimento abilitante.

2.1.18. Di qui il consolidato insegnamento a mente del quale i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, in quanto espressione di actio vincolata nel contenuto, non abbisognano di specifica motivazione – intesa come estrinsecazione della scelta della preminenza dell’interesse pubblico al ripristino dell’ordine giuridico infranto, all’esito di una ponderazione dei contrapposti interessi in giuoco – bensì di un supporto giustificativo, id est della certazione della esistenza di attività edilizia realizzata in dispregio delle regole (TAR Campania, VI, 10 agosto 2020, n, 3560; Id., id., 22 maggio 2020, n. 1939).

2.2. Il secondo mezzo del ricorso introduttivo, con cui si veicolano censure afferenti alla asserita violazione delle prerogative di partecipazione procedimentale spettanti al ricorrente, è inammissibile, prima ancora che infondato, stante la mancata indicazione, in concreto, della effettiva valenza incidente della asserita pretermissione procedimentale, avendo mancato parte ricorrente di puntualmente enucleare circostanze di fatto e di diritto suscettibili –se tempestivamente introdotte nel procedimento- di diversamente orientare l’actio repressiva della Amministrazione.

2.2.1. Il mezzo, peraltro, è destituito del suo stesso sostrato fattuale, atteso che il ricorrente ha ben potuto previamente dispiegare le proprie facultates difensive e di interlocuzione procedimentale –successivamente all’accertamento degli illeciti urbanistici e paesaggistici che ne occupano– giungendo financo ad aprire di propria iniziativa una nuova fase procedimentale volta al conseguimento del titolo in sanatoria.

2.3. La doglianza, ancora, si appalesa non fondata atteso che, siccome si è avuto modo di illustrare supra in sede di negativo scrutinio dei motivi “afferenti al merito”, il contenuto dispositivo dell’impugnato provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

2.3.1. La certazione giudiziale della legittimità della azione provvedimentale quivi censurata rende irrilevante la (asserita) pretermissione procedimentale, attesa la inidoneità di un qualsiasi apporto collaborativo a determinare una differente conclusione della vicenda (TAR Campania, VI, 20 luglio 2020, n. 3210; TAR Lombardia, I, 26 settembre 2018, n. 2145).

2.3.2. La ricaduta patologica di tale lamentata violazione “formale e/o procedimentale” è quindi sterilizzata dall’applicazione dell’art. 21-octies della legge 241/90, norma che ben si attaglia anche alla omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla adozione della ingiunzione a demolire.

2.3.3. D’altra parte, costituisce dato pacifico quello in forza del quale ai fini dell’adozione di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, stante la natura vincolata degli stessi, non è necessaria la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento (solo da ultimo, TAR Campania, 10 agosto 2020, n. 3560; CdS, VI, 12 maggio 2020, n. 2980; CdS, VI, 11 marzo 2019, n. 1621).

2.4. La infondatezza del ricorso introduttivo determina, altresì, la reiezione dell’atto recante motivi aggiunti –proposto avverso la consequenziale ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria e di ingiunzione al pagamento- siccome sostanzialmente sostenuto dalle medesime doglianze che quel ricorso introduttivo contraddistinguevano.

2.4.1. D’altra parte, anche la doglianza “autonoma” mossa avverso la ordinanza n. 18/19 – volendo anche in questo caso tenere in non cale i pur evidenti profili di irricevibilità e/o inammissibilità, rivenienti dalla sua formulazione soltanto con la memoria difensiva del 6 aprile 2021 e non anche con il primigenio atto recante motivi aggiunti – non è suscettibile di favorevole scrutinio, atteso che:

– è incontestato, e pacificamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, che veruna demolizione si è concretata successivamente alla ordinanza n. 35/18;

– il mancato ripristino dello stato dei luoghi è stato acclarato, giusta verbale di inottemperanza del 26 maggio 2018;

– la sanctio pecuniaria consequenzialmente adottata dalla Amministrazione, fonda sull’espresso disposto di cui all’art. 31, comma 4-bis, secondo periodo, DPR 380/01, a mente del quale “La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”;

– tale ultima norma, nella misura in cui prescrive e conforma l’agere della Amministrazione in punto di quantum sanzionatorio, pacificamente presuppone la applicabilità nell’an della ridetta sanzione pecuniaria, giustappunto in relazione agli abusi realizzati, come quello per cui è causa, nelle zone “di cui al comma 2 dell’articolo 27”, pure nella ipotesi, pertanto, in cui sia stata disposta la demolizione ivi contemplata;

– la demolizione ordinata ex art. 27, invero –proprio in quanto volta a colpire abusi particolarmente gravi, siccome lesivi di pregnanti interessi sottesi a previsioni vincolistiche e di inedificabilità- non vale certo ad esonerare il ricorrente dalle conseguenze perniciose irrimediabilmente, e naturaliter, discendenti dal suo perdurante contegno omissivo;

– la circostanza che la demolizione possa essere effettuata motu proprio dalla Amministrazione, indi, non può costituire una “scriminante” per l’autore dell’illecito, che ben può –e deve- provvedere al rispristino della legalità violata;

– la perdurante antigiuridicità riveniente dal mancato ripristino dello status quo ante non può non ridondare in danno di colui a cui quella situazione di illiceità è in definitiva, solo e ab initio, ascrivibile.

2.4.2. Di talchè, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la norma attributiva della potestas sanzionatoria è da rinvenire giustappunto nel ridetto art. 31, comma 4-bis, DPR 380/01 che –nel richiamare gli abusi di cui all’art. 27, comma 2, del DPR 380/01- è funzionale giustappunto a reprimere e a punire, anche in via “patrimoniale” e “monetaria”, la condotta quodammodo riprovevole di colui che –autore dell’illecito edilizio ovvero soggetto chiamato a risponderne- rimanga tuttavia ancora inerte, contribuendo in tal guisa ad aggravare il diuturno nocumento che le opere abusive arrecano al retto assetto del territorio, oltre che ai beni ambientali e paesaggistici.

3. Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Ischia, e in € 3.000,00, oltre accessori come per legge, in favore della parte interveniente, con attribuzione in favore dell’avv. Carmine Bernardo, siccome dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 – svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 – con l’intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Rocco VampaSantino Scudeller
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO