ANTEPRIMA – Pubblichiamo il provvedimento del Gip, la dottoressa Paola Piccirillo, che ha disposto l’ imputazione coatta per Giosi Ferrandino.
Il testo del provvedimento
TRIBUNALE DI NAPOLI
ufficio del giudice delle indagini preliminari
sezione XXX
Ordinanza emessa a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione
( art. 409 co. V c.p.p.)
IL GIUDICE
Letti gli atti del proc. peno n.39388/13
vista la richiesta del P. M. di archiviazione depositata dal P.M.;
Visto l’atto di opposizione avanzato nell’interesse di Carmine Bernardo; a scioglimento della riserva formulata all’udienza camerale
OSSERVA
Va rigettata la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. non apparendo condivisibili le
argomentazioni in essa svolte. Ed invero il procedimento ha preso avvio dalla denuncia sporta da Bernardo Carmine nel settembre del 2013, denuncia nella quale rappresentava che il 23.8.2013 il vicesindaco del comune di Ischia, Luigi Boccanfuso, aveva rassegnato le dimissioni per gravi condotte illegali tenute dal sindaco Ferrandino Giuseppe e dal capo dell’UTC, architetto Arcamone Silvio. Dalla denuncia e dai successivi atti di indagine emerge che la vicenda attiene alla caduta di massi sulla spiaggia di Cartaromana, caduta verificatasi sia il 26.3.2013 che il 23.6.2013.
Il pattugliamento della zona eseguito dall’ Ufficio Circondariale Marittimo – a seguito di segnalazione dei CC relativamente all’episodio del giugno – aveva evidenziato che la caduta di massi interessava anche una spiaggia a sud degli scogli di San!’ Anna, luogo ove insisteva una struttura di legno con ombrelloni e sdraio riferibile alI ‘Hotel Giardino delle Ninfe e alla Fenice sas, società rappresentata da Mazzella Gabriele.
Sulla scorta, pertanto, di tali segnalazioni e, in ragione del pericolo per la pubblica incolumità, il Boccanfuso aveva emesso l’ordinanza con la quale interdiceva con effetto immediato il passaggio presso tratto di costa ed arenile interessati dal fenomeno franoso e disponeva la notifica di tale provvedimento, appunto, al Mazzella.
Dal complesso delle indagini, e in particolare della documentazione acquisita, risulta altresì che l’evento franoso sarebbe conseguenza anche di lavori abusivi compiuti dal Mazzella occupando il demanio marittimo. Peraltro, rispetto a tale abusiva occupazione del demanio marittimo e abusivo compimento di lavori, nulla risulta compiuto dall’amministrazione comunale.
Orbene, la denuncia ha ad oggetto l’illegittimità della ordinanza n. 145 del 14.8.2013 con la quale il Sindaco, sulla base di nota del dirigente dell’UTC, accogliendo la richiesta del titolare dell’Hotel, ( fondata esclusivamente sulla comunicazione dell’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione, consistenti in opere di consolidamento della roccia) avrebbe revocato l’ordinanza di interdizione emessa dal Boccanfuso.
In ragione di tale condotta palesemente illegittima e a favore del Mazzella, il Boccanfuso aveva rassegnato le sue dimissioni. Orbene nel procedimento si fronteggiano per così dire due opposte posizioni: quella dei difensori degli indagati e quella del denunciante – cui aderisce questo GIP –
I difensori degli indagati hanno sostenuto che l’ordinanza di revoca era fondata su documentazione tecnica – fornita dalla parte, redatta da suoi tecnici di fiducia, tecnici con i quali aveva consolidati rapporti, posto che già avevano svolto lo stesso tipo di attività nel 2008 – e che la revoca era inefficace, atteso che in essa espressamente si stabiliva che la sua efficacia sarebbe intervenuta nel momento in cui il destinatario, il Mazzella, avrebbe delimitato tutta la zona agibile – particella 6898 del foglio 15 – da quella interdetta posta a sud della particella 688.
Trattasi di affermazione smentita dall’accertamento compiuto da due agenti della polizia municipale da cui risulta che il giorno 29 luglio 2013, nella vigenza dell’ ordinanza interdittiva, la spiaggia veniva utilizzata da parte degli ospiti della struttura alberghiera. In sostanza il Mazzella aveva regolarmente svolto la sua attività turistica anche nella parte interessata dall’ordinanza del Boccanfuso. Peraltro, desta perplessità la circostanza che la nota delle due operatrici non sia stata trovata in un primo momento ( cfr nota del Comando della Polizia Municipale del 22.11.2013) e che la stessa sia stata rinvenuta soltanto successivamente all’assunzione a s.i. degli agenti Del Prete e Pero e alla produzione da parte delle stesse di copia della relazione di servizio depositata – esame avvenuto il 26.11.2013 e rinvenimento avvenuto in occasione dell’ esame del Comandante della Polizia Municipale avvenuto il 3.12.2013. Dalle ulteriori indagini espletate, anche attraverso l’acquisizione di documenti, risultano condotte censurabili da parte dell’amministrazione comunale.
La prima rappresentata da una condotta omissiva in quanto pur essendo a conoscenza dell’abusività delle opere realizzate nel tempo dall’albergatore, occupando con esse un bene demaniale, è rimasta assolutamente inerte
La seconda rappresentata dall’avere emesso ordinanza di revoca di quella di sospensione pur essendo pienamente consapevole che la procedura adottata dall’albergatore per compiere i lavori di manutenzione della roccia non era corretta. In particolare, il Mazzella era ricorso alla denuncia di lavori come se si trattasse di opere di manutenzione ordinaria, laddove le opere di consolidamento erano di manutenzione straordinaria e necessitavano del parere del!’ Autorità di Bacino, autorità che invece non era stata proprio interpellata dall’istante.
Peraltro, il sindaco era stato formalmente avvisato dal Boccanfuso della illegittimità della procedura che stava seguendo il Mazzella per ottenere la revoca dell’ordinanza di interdizione (cfr nota scritta del 2.8.2013 prodotta dal Boccanfuso all’esito della s.i,.)
Ed inoltre, dalle indagini risulta che i lavori di consolidamento, sono stati compiuti senza alcuna autorizzazione o sospensione della ordinanza emessa dal Boccanfuso e che comunque la revoca della sospensione è intervenuta appunto nel periodo estivo per consentire evidentemente all’albergatore di potere continuare a svolgere la sua attività anche nella zona demaniale abusivamente occupata.
Alla luce di tale ricostruzione ritiene questo Gip che non possa essere condivisa l’argomentazione svolta dal P.M: nella richiesta di archiviazione:
In primo luogo va evidenziato che l’asserzione sull’assenza di dolo implica comunque la consumazione del fatto.
In secondo luogo va detto che la palese illegittimità dell’atto adottato in data 14.8.2014 nonostante la segnalazione del Boccanfuso – sulla necessità del parere dell’ Autorità di Bacino – ed in una situazione in cui l’amministrazione comunale era già omissiva, dimostra la consapevolezza e l’intenzione degli indagati di arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale all’albergatore, vantaggio poi verificatosi.
Giova al riguardo richiamare che “In tema di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica fattispecie non richiede l’accertamento dell’accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell’atto. (.Sez. 3, n. 48475 del 07/11/20J3 – dep. 04/12/2013, P.M e P. C. in proc. Scaramazza e altri, Rv. 258290)
Va pertanto disposta l’imputazione coatta a carico del Ferrandino e dell’Arcamone.
P.Q.M.
Letto l’art. 409 co. V c.p.p.
dispone che il P.M. formuli l’imputazione a carico di Ferrandino Giuseppe e di Arcamone Silvano in ordine al reato di cui all’art 323 c.p. per i motivi suesposti.
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

 

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