OPPOSIZIONE_ncomunicato stampa- Ischia – Carmine Bernardo presenta una nuova interrogazione sui lavori pubblici nel Comune di Ischia. Bernardo scrive: “Questa volta segnalo al Sindaco ed evidenzio gravissime illegittimità compiute dai vari dirigenti che si sono susseguiti nel tempo. In questo appalto non ci si è fatto scrupolo di fare dichiarazioni false, di appaltare opere senza il finanziamento, di avviare procedure di gara su progetti che non hanno il parere favorevole della Sopraintendenza ed altre irregolarità Giosi Ferrandino durante la sua campagna elettorale del 2012 aveva esposto un grande telone che annunciava il prossimo inizio dei lavori, lavori che allo stato non potranno mai essere iniziati.
Faccio questa ennesima denuncia al Sindaco facente funzioni Carmine Barile, non mancando di sottolineare la grande delusione verso questo ottimo medico e professionista, ma pessimo e dannoso Sindaco. Spero che anche questa volta non si volti dall’altra parte consentendo in tal modo che le illegalità continuino a perpetrarsi nei lavori pubblici. Se pensa che saremo inerti rispetto alla conduzione illegale e dannosa per il paese dei lavori pubblici si sbaglia. Lo tratteremo come abbiamo trattato il suo predecessore denunciando senza indugi alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti le gravi irregolarità ed il suo complice silenzio.
Dai lavori pubblici è uscito un fiume di denaro che insieme ai costosissimi ed inutili dirigenti sono la vera causa del dissesto e del fallimento del Comune di Ischia. I problemi non si risolvono licenziando il personale che correttamente svolge il suo lavoro, ma mandando a casa i costosissimi dirigenti, adottando iniziative per moralizzare i lavori pubblici ed interrompere gli sprechi e le illegalità, agendo contro i responsabili per i danni arrecando. Se Carmine Barile non è capace o peggio ancora non vuole moralizzare il Comune di Ischia, faccia una cosa nell’interesse del paese, si dimetta.
La interrogazione è rivolta anche al segretario generale che dovrebbe essere il presidio alle illegalità ed alla corruz<ione ed al Prefetto di Napoli per un suo pronto e deciso intervento.
Richiederò a giorni i documenti per gli assurdi lavori pubblici che si stanno eseguendo sul territorio comunale e sono sicuro che ne vedremo delle belle”.
Testo dell’interrogazione
Oggetto: interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 43 TUEL e dell’art. 23 Regolamento funzionamento consiglio comunale. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE (C.U.P. I39D1100003001 – C.I.G. 16536299CF)
A seguito di mie precedenti note ho ricevuto alcuni dei documenti richiesti relativi ai lavori indicati in oggetto, Dagli stessi rilevo che:
L’UTC in esecuzione della Delibera di G.C. n. 218 del 16.09.2010, ha stralciato un primo lotto funzionale del progetto preliminare “realizzazione del parcheggio pluriplano in via A. De Luca (ex parcheggio Jolly) e sistemazione delle aree esterne” realizzabile con i soli fondi del Ministero degli interni per un importo complessivo di € 1.462.854,64.
Con determina dirigenziale n. 456 del 26.04.2011 è stata indetta gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, per l’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPLANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE”.
Illegittimità e Criticità:
1. Nella determina dirigenziale n. 456 del 26.04.2011 in uno dei premesso viene affermato “…….l’Amministrazione comunale di Ischia, allo stato dispone agli atti di un progetto completo all’art. 18 del DPR 554/99, che è stato approvato dalla stessa amministrazione ed ha già riportato il parere positivo in materia paesaggistica,…omissis”.
Si rileva che il progetto di cui all’Autorizzazione Paesaggistica n. 17 del 11.10.2005 non poteva costituire, contrariamente a quanto affermato nella determina, riferimento per le opere previste nel progetto stralcio di che trattasi, stante l’inefficacia di detta Autorizzazione ai sensi del art. 146 comma 5 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii e non essendo state realizzate le opere autorizzate sotto il profilo paesaggistico.
2. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 del DPR 207/2010 “L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’avvenuta validazione del progetto di cui all’articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.”
Tale attestazione, richiesta dal sottoscritto, non risulta reperibile, guarda caso, agli atti di ufficio.
Comunque, all’avvio della procedura di gara l’attestazione de quo non poteva essere fatta e se è stata fatta, essa è falsa in quanto il progetto non era cantierabile (e quindi l’opera effettivamente appaltabile) per i seguenti motivi:
a. Manca procedura di verifica e validazione del progetto (relazioni, rapporti e atto finale dei soggetti abilitati alla verifica, del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento – artt. 44 e segg. del d.P.R. 207/2010);
b. Il progetto non aveva ottenuto l’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004 così come specificato al precedente punto 1);
3. Mancanza dell’effettiva disponibilità dell’importo corrispondente al finanziamento assegnato previsto per i lavori sulla base delle somme indicate nel quadro economico di progetto. Le somme assegnate con il finanziamento di cui alla legge 448/2001 erano state eliminate per perenzione dal bilancio dell’esercizio finanziario 2008. Considerato che la richiesta di reiscrizione dei residui perenti comporta la necessità di utilizzo delle somme stesse nel corso del medesimo esercizio finanziario, con conseguente perdita del titolo definitivo della parte non utilizzata e che prima di procedere alla richiesta di reiscrizione in bilancio al competente Ministero dell’economia e delle finanze è necessario che l’amministrazione comunica l’affidamento dei lavori di esecuzione e/o di avvenuta realizzazione dell’opera attraverso adeguata documentazione, appare evidente che non vi erano tempi certi per la disponibilità del finanziamento. Infatti i lavori ancora oggi non sono stati affidati.

È opportuno sottolineare che la verifica della cantierabilità è infatti finalizzata a garantire l’effettiva esecutività delle opere anche rispetto a tutti quegli elementi (stato dell’area, presenza di impedimenti, possibili difficoltà operative) che non sono legati all’iter autorizzativo ma che costituiscono passaggi essenziali da superare per consentire lo svolgimento dei lavori nei tempi e costi previsti.
Questo aspetto assume un valore determinante nella valutazione di idoneità di un progetto per utilizzo di risorse che sono legate a una tempistica certa; si può dire che la cantierabilità rappresenti un indicatore molto significativo e condizionante per la concreta possibilità di eseguire l’opera entro i tempi stabiliti dal relativo canale di finanziamento.

Con determina dirigenziale n. 25 del 23.01.2014 avente ad oggetto: “LAVORI DI <<REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPLANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE>>. RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO n:5679/2012, E NUOVA AGGIUDICAZIONE AL SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N° 03224/2013 REG. PROV. COLL. N° 05635/2012 REG.RIC..”, è stato determinato di:

1. Prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n° 03224/2013 Reg. Prov. Coll. N° 05635/2012 Reg.Ric. e per effetto dare atto dell’aggiudicazione dell’appalto “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPLANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE” al RTI Costruzioni Santoro srl – FIAM srl – DEGA srl, e quindi approvare il nuovo Q.T.E. rimodulato secondo l’offerta avanzata dalla medesima RTI;
2. Di dare atto che l’aggiudicazione di cui al punto 1) diverrà esecutiva all’atto dell’avvenuta e regolare comprova dei requisiti ai sensi dell’art. 11 e c.8 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ed ii.;
3. Di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto stipulato in data 26/03/2012 rep. N. 5679 con il LA.RE.FIN SRL.

Illegittimità e Criticità:
Solo in data 12/05/2015, ed a seguito di richiesta dello scrivente, a distanza di un anno e quattro mesi, il RUP, ing. Francesco Fermo, all’uopo nominato in data 06/05/2015, ha attestato l’esito positivo dell’esame della documentazione trasmessa dall’ATI Costruzioni Santoro srl – FIAM srl – DEGA srl ed acquisita al protocollo generale in data 07/02/2014 al n. 3614 e in data 15/05/2015 al n.12398, con le modalità specificate nelle note prot. n. 2122 del 24/01/14 e successiva integrazione prot. n. 11329 del 02/05/2015.
Appare strano che l’attestazione riporta una data (12.05.2015) precedente a quella (15.05.2015) dell’acquisizione della documentazione integrativa trasmessa dall’ATI e riportata nella stessa attestazione.

Inoltre, la verifica dei requisiti è avvenuta sulla base della documentazione trasmessa dall’ATI, in contrasto con la normativa vigente.
Il Codice degli Appalti (D.Lgs163/2006), infatti, prevede all’art. 11, comma 5, che: “La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva” e, al comma 8, quanto segue: “L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.

I “prescritti requisiti” sono individuati in quegli stessi di ordine generale previsti dall’art. 38 e cioè l’assenza di precedenti penali l’inesistenza di inadempimenti agli obblighi del collocamento obbligatorio, del pagamento delle imposte e tasse, dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC), etc.

La verifica del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 viene effettuata, ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, dalle stazioni appaltanti sulla scorta di quanto dichiarato dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo “d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”.
Considerato dall’attestato prodotto non risulta che l’amministrazione abbia effettuato d’ufficio la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 e dichiarati dall’ATI ( Mandante e Mandatari) in sede di gara, per attestare l’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determina dirigenziale n. 25 del 23.01.2014, è necessario che l’Amministrazione acquisisca d’ufficio la seguente documentazione riferita alla ditta Mandate e alle quelle Mandatarie:
– il Certificati storici di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
– i Certificati generali del Casellario giudiziale;
– i Certificati dei carichi penali pendenti;
– il Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
– Certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale;
– il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
– la Visura presso il Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza per i
Lavori Pubblica effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 primo comma lett. h) ed m-bis) del D.Lgs. 163/2006;
– la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate competente relativa all’inesistenza in capo all’Impresa di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
– la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2.

A seguito di richiesta dello scrivente in data 09/03/2015 viene sottoscritto tra il RUP, l’arch. Arcamone, e il legale rappresentante della ditta mandataria dell’ATI, sig. Antonio Abbondante, il verbale di permanenza delle condizioni di cantierabilità di cui all’art. 106 co. 3 del DPR207/2010.

Illegittimità e Criticità:

Tale verbale costituisce un atto illegittimo, ed è comunque pieno di affermazioni non veritiere, per i seguenti motivi:

1. Manca l’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004, anzi nella nota prot. 14419 del 01.06.2015 di riscontro alle interrogazioni dello scrivente il RUP attuale, diverso da quello che ha sottoscritto il verbale di permanenza delle condizioni di cantierabilità, comunica che “la autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione delle opere sarà richiesta ed acquisita successivamente alla sottoscrizione del contratto ”.
Questo dimostra da una parte che manca una condizione essenziale per la cantierabilità delle opere e dall’altra il Nuovo RUP, ing Fermo, forse, ignora che, senza l’autorizzazione paesaggistica, l’attestazione di cui all’art. 106 comma 1(quindi non poteva essere avviate le procedure di gara) e il verbale di cui al comma 3 non possono essere sottoscritti, e quindi il contratto non può essere stipulato.
C’è da segnalare, inoltre, che agli atti del sottoscritto risulta che l’ultima nota relativa alla permanenza del finanziamento dell’opera del Ministero dell’Interno è acquisita agli atti del comune in data 17 aprile 2012 al n. 9247. In tale nota si ribadiva che “tenuto conto dei presumibili tempi di reiscrizione delle somme derivanti dalla precedente esperienza (l’annullamento del Project financing), non è dato quantificare i tempi necessari a soddisfare le richieste di erogazione di quote di finanziamento da parte di codesto ente”.
Come si vede già tre anni fa il ministero non era in grado di quantificare i tempi per l’erogazione del finanziamento, per cui si chiede, se, allo stato, dato il lungo lasso di tempo trascorso dall’eliminazione per perenzione dal bilancio dell’esercizio finanziario 2008 delle somme assegnate ai sensi della legge 448/2001, l’amministrazione ha certezza, attestata dal Ministero dell’Interno, dell’esistenza del finanziamento oppure se i fondi sono stati stornati per finanziare altre opere.
Nella nota prot. 14419 del 01.06.2015 di riscontro alle interrogazioni dello scrivente, Il RUP comunica “con nota di protocollo n.13474 del 27/05/2014 e n. 7882 del 23/03/2015 (N.B. dopo le interrogazioni dello scrivente), il comune d’Ischia ha richiesto all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli le informazioni di cui agli articoli 84 e 85 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni. A tut’oggi, non sono pervenute le relative comunicazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale di Governo, per cui, essendo trascorsi 45 giorni dalla richiesta , si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall’art. 92, comma 3) del D.Lgs 6settembre 2011 n. 159 e successive comunicazioni: (punto 15 della richiesta).”

Illegittimità e Criticità:

Con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 (in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015; in vigore dal 22 gennaio 2015) – Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è stata istituita la Banca dati nazionale unica (attiva dal 22 gennaio 2015 della documentazione antimafia, cui possono accedere i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, individuati dai capi degli uffici competenti a la stipula, all’approvazione, all’autorizzazione di contratti e subcontratti, ovvero alla concessione o al rilascio delle erogazioni e dei provvedimenti di cui all’articolo 67 del Codice antimafia. La procedura è indicata agli art. 23 e 24 del richiamato D.P.C.M. 30 ottobre 2014. Pertanto la procedura seguita dall’Amministrazione è errata e dovrebbe essere ripetuta secondo quanto stabilito dalla citata norma consultando il sistema informativo della Banca dati nazionale.

Dopo le gravi irregolarità denunciate per la gestione dei lavori di Casa D’Ambra con interrogazione del 21/06/2015, inviata anche al sig. Prefetto di Napoli a mezzo pec in pari data, per la quale si è ancora in attesa di risposta scritta dal Sindaco f.f. dott. Carmine Barile, quelle indicate sopra, sono ad avviso dello scrivente una ulteriore prova delle gravi irregolarità con cui vengono gestiti i lavori pubblici nel Comune di Ischia, con spregio di ogni regola.

Lo scrivente non può non contestare l’atteggiamento del Sindaco f.f. dott. Carmine Barile, che si limita unicamente a riportare le mie interrogazioni al responsabile dell’area tecnica, senza mettere in atto alcun intervento serio ed efficace e venendo meno ai suoi doveri di denuncia, assumendo in tal modo una posizione di connivenza e condivisione della illegittima attività posta in essere nel delicato settore dei lavori pubblici.
E’ il caso nuovamente di ripetere che tale atteggiamento è ancora più grave se si tiene conto che la gestione dei lavori pubblici nel Comune di Ischia è stata oggetto di una delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a firma del Presidente dott. Cantone, del mese di ottobre scorso che appunto segnalava la presenza di varianti e lavori di completamento illegittimi. E’ ancora più grave poi se si tiene conto delle gravi vicende giudiziarie che hanno interessato il Sindaco d’Ischia Giuseppe Ferrandino ed il Responsabile dell’Area Tecnica per vicende legate ai lavori pubblici

Alla luce di quanto rappresentato si chiede al sindaco facente funzione dott. Carmine Barile ed al Segretario Generale nell’ambito delle rispettive competenze:
Di indicare quali iniziative intendono adottare in relazione alle illegittimità sopra evidenziate,
Se non ritengono necessario segnalare i fatti alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
quali iniziative di natura amministrativa e disciplinare intendono adottare nei confronti dei responsabili che hanno prodotto gli atti indicati, ed in particolare nei confronti dell’ing. Francesco Fermo per la attestazione del 12/05/2015, precedente al deposito della documentazione da parte delle ditte.
quali iniziative di natura amministrativa e disciplinare intendono adottare nei confronti dei responsabili che hanno prodotto gli atti indicati, ed in particolare nei confronti dell’arch. Arcamone e del RUP per la sottoscrizione del verbale datato 09/03/2015 di permanenza delle condizioni di cantierabilità di cui all’art. 106 co. 3 del DPR 207/2010 .
Si invitano e diffidano i destinatari della presente ad adottare gli atti del proprio ufficio nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente e/o a comunicare allo scrivente i motivi del diniego o del ritardo con avvertenza che trascorso inutilmente il detto termine di gg 30 verrà presentata denuncia per il reato previsto e punito dall’art. 328 cp cpc II comma.
In mancanza di qualsiasi iniziativa il soscritto sarà costretto a segnalare il tutto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
La presente è inviata anche al Sig. Prefetto per ogni utile intervento diretto a riportare la legalità nella gestione dei lavori pubblici nel Comune di Ischia
Distinti saluti
Ischia 29/06/2015 Avv. Carmine Bernardo