Car.BERComunicato stampa – Ischia – Carmine Bernardo scrive:  “Questa è l’ interrogazione presentata al Sindaco Giuseppe Ferrandino in relazione alla delibera assunta dalla Giunta, (con la sua assenza e del vice sindaco), con la quale si stabilisce di continuare le procedure assunzionali in corso e di confermare i dirigenti fino al completamento delle stesse e fino a dopo sei mesi dalla completa implementazione del nuovo quadro organizzativo. La delibera è palesemente illegittima ed è fonte di danno erariale costituito dai lauti stipendi pagati ai dirigenti incaricati, i cui contratti sono totalmente illegittimi.
Negli anni si è distrutto il modello organizzativo del Comune, che tanti ottimi risultati aveva prodotto per la cittadinanza,,non facendo i concorsi, non rinnovando e sostituendo i pensionati, con lo scopo di favorire alcune persone con incarichi illegittimi, a tempo determinato che durano da ben otto anni , e con costi gravosi per le casse comunali. Mai nessuna azienda ischitana si sognerebbe di pagare stipendi così alti per i loro dirigenti.Oggi ci dicono che senza quei dirigenti il Comune non funzionerebbe. Non è affatto vero basterebbe adottare le procedure di legge per i posti vuoti in pianta organica e sicuramente i risultati dell’azione amministrativa sarebbero migliori di quelli negativi fin qui prodotti.
Purtroppo, con Giosi Ferrandino Sindaco l’azione amministrativa del Comune è sempre più improntata alla illegalità diffusa, con danni irreversibili per la nostra comunità. Il sindaco facendo adottare la delibera dalla giunta cui non ha partecipato ha pensato di scaricare su altri le conseguenze degli atti illegittimi ed il connesso grave danno erariale. Non vi è dubbio che la Giunta si è assunta una grave responsabilità, ma non consentiremo al Sindaco di farla franca e lo scopo della interrogazione è proprio quello di coinvolgerlo anche formalmente”.
Testo dell’interrogazione presentata al Sindaco Giuseppe Ferrandino, al Prefetto
Dott.ssa Gerarda Maria PANTALONE e al Segretario Generale Dott. Giovanni Amodio

Oggetto: interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 43 TUEL e dell’art. 23 Regolamento funzionamento consiglio comunale. Dotazione Organica – Fabbisogno triennale del personale
Il sottoscritto Avv. Carmine Bernardo, consigliere comunale di Ischia,
Premesso che
Con delibera nr. 61 del 29/07/2015, con la assenza del Sindaco e del vice sindaco dimissionario, la Giunta Comunale ha deliberato, tra l’altro, 1. di proseguire le procedure volte alla copertura dei posti vacanti in organico di categoria D3; 2 di dare atto che le capacità assunzionali per gli anni 2015 e 2016 sono vincolate all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 01/01/2015 e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; 3.di confermare la programmazione dell’ulteriore modifica generale del Regolamento degli uffici e dei servizi e dell’organigramma dell’ente stabilendo conseguentemente la cessazione degli incarichi dirigenziali, entro mesi sei dalla completa implementazione del nuovo quadro organizzativo
La delibera presenta numerosi e gravi vizi di legittimità. alcuni dei quali si segnalano qui di seguito:
b1 La Giunta deliberante non era validamente e formalmente composta. L’art. 47 comma 1 del vigente TUEL prevede obbligatoriamente che sia presieduta dal Sindaco (o vicesindaco in sua assenza o impedimento), non prevedendo altre forme. Peraltro tale norma viene recuperata integralmente all’art. 44 comma 1 dello Statuto del Comune d’Ischia. Quanto sopra determina, anche in assenza di motivi di urgenza, un’ illegittimità “ab origine” ripercuotibile su tutti gli atti successivi che potrebbero essere dichiarati nulli, con le conseguenti responsabilità contabili ed eventualmente penali
b2 la delibera afferma fatti non veri: In primis non risultano allo scrivente graduatorie vigenti o approvate alla data del 01/01/2015 per posti in organico di cat D3, per cui quanto deliberato al capo 1 della delibera 61/2015 è fuorviante e non attuabile.
b3 l’art.1 comma 424 della legge di stabilità 2015 (nr 190 del 23/12/2014) prescrive che le uniche assunzioni possibili per gli anni 2015 e 2016 sono quelle delle graduatorie proprie in essere al 01/01/2015 ( inesistenti nel comune di Ischia) oppure il ricorso al personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità. In tale quadro giuridico la decisione di continuare le procedure assunzionali, procedure avviate con la determina nr 1.591 del 18.11.2014 del Segretario Generale avente ad oggetto la selezione pubblica per i posti vacanti di cat D3, è assolutamente illegittima perché contraria alla citata norma
B4 anche la previsione della delibera contenuta al punto 1 e cioè “… anche applicando quando previsto dall’art. 4 comma 3 ter del DL 31/08/2013 nr. 101” è illegittima. La Corte dei Conti a sezione unite, con la Deliberazione n. SEZAUT/19/2015/QMIG, depositata il 15/06/2015,ha affermato “Per gli anni 2015-2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, riconosciuta dall’art. 4, co. 3-ter del d.l. n. 101/2013, conv. dalla l. n. 125/2013, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica”
B5 La previsione del punto 3 della delibera e cioè di stabilire la cessazione degli incarichi dirigenziali, entro mesi sei dalla completa implementazione del nuovo quadro organizzativo, è illegittima per numerosi ed evidenti motivi:
La pianta organica del comune non prevede più figure dirigenziali ma unicamente figure di cat D. In tal modo la Giunta ha ritenuto che per il buon funzionamento dell’ente non fossero necessarie figure dirigenziali.
L’art. 110 comma 1 prevede la copertura dei posti in pianta organica di dirigenti nei limiti del 30% della dotazione organica. Nel caso di specie essendo pari a zero la dotazione tutti i contratti in essere sono illegittimi.
Non rientra nei poteri della giunta, ma unicamente del Sindaco, conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 110 TUEL determinandone la durata
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. sez. lavoro sent. 13/01/2014 n. 476), nell’esercizio della funzione di nomofilachia devoluta alla stessa, ha dichiarato il principio di diritto affermando che la durata massima degli incarichi ex art. 110 TUEL non può superare i 5 anni, come meglio precisato in una nota al parere espresso dagli uffici del comune sull’emendamento presentato dallo scrivente al bilancio 2015, al quale espressamente si richiama
B6 La delibera è, altresì, illegale, in quanto l’ente non ha approvato il piano triennale delle azioni positive ( art. 48, comma 1, d.lgs 198/2006); non è stato rispettato il rapporto spesa personale/spesa corrente non superiore al 50%, in quanto nel calcolo non si è tenuto conto del costo del personale delle società partecipate e dei consorzi
Considerato che
La delibera, come assunta, continua a perpetrare il grave danno erariale costituito dal costo dei contratti illegittimi in essere a tempo determinato per personale esterno sostenuto dal Comune e che andrà recuperato in capo ai responsabili che saranno accertati dalla Corte dei Conti

Tutto ciò considerato interroga il Sindaco ing. Giuseppe Ferrandino chiedendo:
Quali iniziative intende adottare in relazione alle illegittimità sopra evidenziate, proponendo alla Giunta Comunale la revoca della delibera
Quali iniziative intende adottare in relazione ai numerosi e costosi contratti a tempo determinato conferiti ex art. 110 TUEL, illegittimi, per tutti i motivi più volte denunciati, ed anche perché durano da oltre 5 anni. .
Se non ritiene necessario segnalare i fatti alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
quali iniziative di natura amministrativa e disciplinare intende adottare nei confronti di coloro che hanno espresso parere positivo alla deliberazione

Si invita e diffida il destinatario della presente ad adottare gli atti del proprio ufficio nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente e/o a comunicare allo scrivente i motivi del diniego o del ritardo con avvertenza che trascorso inutilmente il detto termine di gg 30 verrà presentata denuncia per il reato previsto e punito dall’art. 328 cp cpc II comma
Ischia 24/08/2015 Avv. Carmine Bernardo