Ischia – Un tribunale che prima è agibile poi diventa inagibile. Cos’ e pazz…Infatti, nei giorni scorsi sono crollati pezzi di intonaco…In questi anni l’amministrazione d Ischia non si è mai veramente interessata dei problemi… Il vicesindaco Enzo Ferrandino e Silvano Arcamone, con l’ordinanza numero 180, hanno predisposto l’ interdizione di alcune aree della sezione distaccata del Tribunale. Aree fatiscenti anche perché chi governa, in realtà, sgoverna il paese….Ma Giosi non firma più niente? Tanto c’è chi, in modo politico- “totanesco”, gli para …. le spalle…
Il testo dell’Ordinanza numero 180 del 16 novembre 2015
Vista la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, telefax
prot. n 36256 del 12.11.2015 acquisita al protocollo generale al n° 29838 del 12.11.2015 con la
quale si segnala che: “Personale di questo Comando sede di Ischia con scheda n. 27488 è
intervenuto in Ischia alla via Michele Mazzella 111 c/o Tribunale per dissesti intonaco e laterizi
da solaio di copertura accesso tribunale piano te”a lato nord.
Personale vv.F. ha provveduto alla rimozione delle parti pericolanti nonché constatato
pregresso stato vetusto dell’ingresso. Omississ •••••• omissis
Allo stato in attesa lavori ripristino condizioni di sicurezza et at tutela pubblica e privata
incolumità necessita disporre:
Interdizione accesso piano terra lato nord del Tribunale predisponendo idoneo
transennamento. ”
Considerato che le aree interdette dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli
destano preoccupazioni a causa delle condizioni di degrado del manto di asfalto posto sul lastrico
solare delle stesse aree, in quanto interessato da lesioni e forature diffuse per l’intera estensione
dello stesso solaio;
Vista la nota a firma del Presidente del Tribunale di Napoli prot. N. 5630/2015 del
04/11/2015 ad oggetto “Carenze manutentive- della sede di Ischia. Richiesta di interventi” e relativo
verbale per la sicurezza allegato alla stessa;
Ritenuto necessario nonché doveroso emettere ordinanza d’interdizione delle aree poste
all’interno dell’edificio Scotti in via Michele Mazzella,l’ ex Sede del Liceo Scotti, attualmente sede
del Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia, cosi come individuate dal Comando dei
VV.F. nel richiamato Fono prot. N. 5630/2015 del,04/11/2015;
Ritenuta l’urgenza e la necessità di disporre l:interdizione degli ambienti indicati nel fono
prot. N. 5630/2015 del 04/11/2015 dei VV. F. , fino all’esecuzione delle opere e/o dei lavori
necessari all’eliminazione dello stato di pericolo;
Dato atto che, stante l’urgenza di provvedere desumibile dagli esiti degli accertamenti svolti,
non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi degli articoli 7
c 9 della legge 241/90;
Visto l’art. 54, comma 2, del D. Lgs. N!! 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco, nella
qualità di Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
ORDINA
1. l’interdizione delle aree cosi come descritte in premessa nel Fono dei VV.F. interne allo
stabile sito in via Michele Mazzella, attualmente destinato a sede della Sezione distaccata di
Ischia del Tribunale di Napoli;
D I SPONE
L’invio della presente Ordinanza alla Direzione Generale Risorse Materiali e Tecnologiche presso il
Ministero della Giustizia in Roma; al Presidente del Tribunale di Napoli; al Coordinatore della
Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.
La notifica del presente provvedimento potrà avvenire anche a mezzo mail.
Comunica che ai sensi dell’art. 3, quarto comma e 5 terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241
il Responsabile del procedimento è il Responsabile del III Settore Tecnico.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, Ricorso al
Tribunale Ammjnistrativo Regionale della Campania (Legge 6 dicembre 1971, n.1 034), oppure in
via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni
dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);
D I SPONE
che la presente ordinanza venga notificata agli interessati, e per l’esatta esecuzione, al Comandante
della Polizia Municipale nonché inviata in copia al Commissariato di P.S. di Ischia, al Comando
della Locale Stazione dei Carabinieri.
La presente Ordinanza attesa l’urgenza viene contestualmente trasmessa ai sensi del comma 2
dell’art. 54 del TUEL 267/00 al Signor Prefetto di Napoli.
Ischia, 13.11.2015