Ischia – Nuova brutta figura per il comune di Ischia. Oggi il Tar, nel giro di un breve periodo, ha espresso un nuovo parere favorevole per i proprietari della storica rivendita di lumini del cimitero di Ischia. Infatti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato… Così la storica rivendita di lumini e piante del Cimitero di Ischia potrà tirare un sospiro di sollievo. Inoltre, come si evince dal provvedimento, il comune è stato condannato anche a pagare le spese a causa di una sanzione di chiusura “non proporzionata”. Adesso chi al comune ha sbagliato optando per la chiusura dovrebbe pagare di tasca propria.
Di seguito parte del provvedimento
Il Comune di Ischia, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Cellammare, con domicilio eletto presso Francesco Cellammare in Napoli, Segreteria T.A.R.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 30100 del 16/11/2015 con il quale viene disposta la chiusura immediata dell’attività di vendita al dettaglio di fiori, piante, ceri, articoli da giardino, ubicata alla via Vecchia Cartaromana n. 26 di cui alla comunicazione di avvio dell’esercizio di commercio al dettaglio di vicinato prot. n. 1715/11, in quanto priva di autorizzazione di suolo pubblico; nonché degli atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ischia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– la sanzione della chiusura dell’attività appare non proporzionata in relazione sia al presunto mancato pagamento della COSAP, sia al fatto che l’eventuale occupazione abusiva di suolo pubblico interessa solo una parte circoscritta del locale,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
Accoglie la richiesta di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato;:
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 17 maggio 2016. .
Condanna il comune resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00).
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2015
IL SEGRETARIO