Ischia – Contenzioso, continuano le figuracce del comune. Infatti sulla vicenda “Sir Ischia” il comune perde il ricorso contro l’Asl NA2.
Liberamente tratto dal sito del TAR
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6202 del 2015, proposto da:
Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Pantalone, con il quale elettivamente domicilia in Ischia alla via Morgioni n.19 e perciò domiciliato per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Napoli;
contro
Asl Na 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Sorrentino, con il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli alla via Corrado Alvaro n.8 e perciò domiciliato per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Napoli;
nei confronti di
Consorzio di Cooperative Gesco in persona del legale rappresentante pro tempore, non cosituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1.della deliberazione n.506/2015, comunicata in data 18/09/2015, avente ad oggetto la rimodulazione dell’appalto SIR ISCHIA (ASL Napoli 2 – deliberazione n. 571/2013 – soggetto affidatario: Consorzio Cooperative Gesco – dal 01/11/2013 al 31/10/2017) , nella parte in cui limita le necessità sanitarie isolane a tre sole comunità alloggio all’esito della valutazione della Commissione medica incaricata della valutazione clinica dei pazienti già ricoverati presso le tre strutture presenti nel territorio isolano
2.degli atti preordinati, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asl Na 2 Nord;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO, all’esame sommario proprio della cognizione cautelare, che il ricorso non sia assistito dal prescritto periculum in mora, avuto riguardo alla natura prevalentemente patrimoniale del pregiudizio lamentato dal Comune ricorrente;
RITENUTO, avuto riguardo alla natura delle parti in lite, che sussistano giusti motivi di equità per compensare tra queste le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima).
a) rigetta l’istanza cautelare;
b)compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)