Che gran figuraccia! Oggi, come emerge dalle sentenze del Tar, i giudici hanno bacchettato l’amministrazione Ferrandino per aver emesso un provvedimento contro i pescatori procidani che non poteva emettere. Ma chi ha consigliato il sindaco Giosi? Chi ha dato parere legale favorevole? Per questa boiata, adesso pagheranno i cittadini, invece dovrebbero pagare Giosi e chi ha stilato il provvedimento contro i pescatori procidani.

Il testo della sentenza tratto dal tar
N. 03490/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02075/2017 REG.RIC.
N. 02250/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2017, proposto da:
Comune di Procida, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore dott. Raimondo Ambrosino, rappresentato e difeso dall’avvocato Porfilio Lubrano Lavadera, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, Piazza Municipio, 64;
contro
Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore ing. Giuseppe Ferrandino, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Loggia dei Pisani, 13;

sul ricorso numero di registro generale 2250 del 2017, proposto da:
Anna Gerarda Elmetto, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicoletta Maiello, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, Piazza Municipio, 64;
contro
Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore ing. Giuseppe Ferrandino, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Loggia dei Pisani, 13;
per l’annullamento
(per entrambi i ricorsi)
dell’ordinanza sindacale del 19/4/2017 n. 46, avente ad oggetto la regolamentazione in via sperimentale della vendita del pescato presso il Piazzale Aragonese di Ischia Ponte, per il tratto di banchina lato nord compreso tra il pontile e la scogliera lato ponente, nella parte in cui la vendita è consentita ai soli produttori, pescatori e titolari di licenza di pesca residenti nei Comuni dell’isola d’Ischia dalle ore 6.30 alle ore 10.30 di tutti i giorni feriali, esclusa la domenica (punto 1), e presso gli stessi luoghi ai pescatori non residenti nell’isola d’Ischia, dalle ore 10.30 alle 14.30 nei medesimi giorni (punto 2); di ogni altro atto o provvedimento connesso e conseguente, in quanto lesivo.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che i giudizi sono suscettibili di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;
Premesso che:
– è impugnata l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Ischia ha regolamentato la vendita del pescato da parte dei produttori-pescatori direttamente dalla propria imbarcazione, presso il Piazzale Aragonese nel tratto di banchina individuato, per la parte in cui la vendita è consentita ai soggetti residenti nei Comuni dell’isola d’Ischia dalle ore 6.30 alle ore 10.30 e, per i non residenti nell’isola d’Ischia, in orario successivo (dalle 10.30 alle 14.30);
– con censure sostanzialmente coincidenti, entrambi i ricorrenti contestano la limitazione disposta nei confronti degli operatori non residenti, in particolare per violazione del principio della libera concorrenza, operandosi una discriminazione in loro danno e precludendo di fatto la vendita di pesce fresco nel tardo orario che parte dalle 10.30 (si rappresenta, altresì, che questa Sezione, con sentenza n. 27010 del 2010, ha annullato la precedente ordinanza richiamata nel provvedimento, ritenendo fondata la censura, poiché le esigenze sottese alla regolare viabilità nelle zone di vendita del pesce non possono avere il fine di proteggere dalla concorrenza dei non residenti i venditori locali);
– il Comune di Ischia si è costituito nei giudizi per resistere ai ricorsi, sollevando eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione e confutando le censure (nonché evidenziando la differenza rispetto alla fattispecie oggetto della suddetta sentenza, atteso che in quel caso era stata del tutto inibita la vendita ai pescatori non residenti);
Considerato che i ricorsi rivolti avverso lo stesso provvedimento si palesano connessi e, pertanto, ne va disposta la riunione ai sensi dell’art. 70 c.p.a.;
Ritenuto, quanto al ricorso n. 2075 del 2017 proposto dal Comune di Procida, che:
1) va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione, poiché la vicenda concerne rilevanti aspetti della vita della comunità amministrata, cosicché l’Ente esponenziale è legittimato a ricorrere avverso il provvedimento che incida su interessi ampiamente presenti nella popolazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7/4/2014 n. 1611, circa gli “interessi diffusi nella comunità che ben possono essere impersonati dall’ente territoriale esponenziale”; cfr., altresì, TAR Sardegna, sez. I, 8/5/2013 n. 356: “il Comune è ente esponenziale della propria Comunità ed è ente a fini generali; su tali principi si fonda quella giurisprudenza che deduce dalla natura esponenziale dei Comuni, la loro legittimazione a ricorrere contro atti di altri soggetti pubblici che si ripercuotano negativamente sulla comunità (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2004 n. 1559)”);
2) ciò posto, è meritevole di accoglimento la censura con cui si denuncia l’illegittimità del provvedimento preordinato alla tutela di soggetti appartenenti ad una determinata identità territoriale, in quanto:
a) l’autorizzazione alla vendita a partire dalle 10.30, allorquando i soggetti professionali residenti nei Comuni d’Ischia hanno già commercializzato il pescato fresco, lede significativamente la parità di trattamento tra operatori dello stesso settore, trattandosi di merce deteriorabile e di cui l’acquisto avviene notoriamente di prima mattina;
b) l’iniziativa economica può essere limitata per motivi imperativi di interesse generale (tra cui principalmente la tutela della sicurezza, a cui ha riguardo l’ordinanza impugnata che riferisce di risse tra pescatori), ma tuttavia tale esigenza non può andare a discapito di alcuni soggetti e privilegiarne altri sulla base della residenza, atteso che:
– la garanzia di accesso paritario al mercato impedisce ogni misura che comporti una differenziazione basata sul dato “estrinseco” della localizzazione del soggetto;
– la preclusione ad operare discriminazioni basate sulla residenza degli operatori professionali si fonda in particolar modo sulla normativa europea (invocata dal ricorrente), come rimarcato nella giurisprudenza, anche costituzionale (cfr., per il principio, benché espresso in tema di servizi, C. Cost. 13/11/2013 n. 264, con la conclusione che: “«L’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione principale dell’attività»”);
– pertanto, la differenziazione deve basarsi piuttosto su criteri soggettivi (quali il “merito” dell’Impresa, secondo appropriata valutazione), ovvero oggettivi e che accomunino tutti gli operatori (come il sorteggio, la turnazione, il consenso prestato, ecc.);
– del resto, le ragioni addotte nel provvedimento (sicurezza pubblica e ordinata viabilità) non appaiono concretamente idonee a tutelare l’interesse pubblico da salvaguardare (essendo plausibile che, nell’orario del “cambio” tra gli operatori uscenti ed entranti, la confusione tra imbarcazioni in manovra, ove non adeguatamente regolata, possa produrre analoghi incresciosi episodi);
Ritenuto, in conclusione, che va accolto il ricorso del Comune di Procida e va, conseguentemente, annullata l’impugnata ordinanza, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
Considerato che il successivo ricorso n. 2250 del 2017, proposto dalla sig.ra Elmetto, va dichiarato improcedibile per carenza di interesse (per cui si può prescindere dall’eccezione di difetto di legittimazione sollevata nella discussione orale, per mancanza di prova dell’asserita qualità di titolare di un’impresa ittica);
Ritenuto, a tal riguardo, che:
a) il disposto annullamento del provvedimento, dalla stessa impugnato e non avente specifici destinatari, esplica i suoi effetti erga omnes ed è quindi estensibile ad ogni soggetto versante nella situazione rappresentabile;
b) il Collegio, “in base al principio del ne bis in idem, deve limitarsi a prendere atto che la controversia risulta aliundegià risolta, senza peraltro poter sovrapporre alcuna propria decisione nel merito, neppure sotto il profilo della soccombenza virtuale dell’amministrazione” (sentenza della Sezione del 12/10/2016 n. 4683, con richiami);
c) l’effetto comunque satisfattivo per la ricorrente rende superfluo l’avviso ex art. 73, terzo comma, c.p.a.;
Ritenuto, infine, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, che:
a) per la regola della soccombenza, il Comune di Ischia va condannato al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio in favore del Comune di Procida, nella misura liquidata nel dispositivo, nonché al rimborso del contributo unificato;
b) considerata la decisione favorevole di annullamento del provvedimento (comportante, come detto, l’improcedibilità del ricorso successivamente proposto), si ravvisano eccezionali ragioni per disporre la compensazione per l’intero delle spese processuali tra la sig.ra Elmetto e il Comune di Ischia (benché sussista “pur sempre una soccombenza, sia pure virtuale, di colui che ha agito con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile”: Cons. Stato, sez. IV, 3/11/2015 n. 5012), restando a carico della ricorrente il contributo unificato versato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
a) riunisce i ricorsi;
b) accoglie il ricorso numero di registro generale 2075 del 2017, proposto dal Comune di Procida e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Ischia del 19/4/2017 n. 46, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
c) dichiara improcedibile il ricorso numero di registro generale 2250 del 2017, proposto dalla sig.ra Anna Gerarda Elmetto;
d) condanna il Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio in favore del Comune di Procida, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato;
e) compensa per l’intero le spese processuali tra la sig.ra Elmetto e il Comune di Ischia, restando a carico della ricorrente il contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Esposito Fabio Donadono