Il TAR ordina al Ministro dell’Interno e all’Ufficio elettorale centrale del Comune di Ischia di depositare in copia autenticata il verbale e le tabelle di scrutinio della sezione n.14
ISCHIA – La guerra di Giosi e del trombato Maurizio De Luise non si ferma nemmeno ad ottobre. Dal recente provvedimento del Tar scopriamo che il comune di Ischia non si è costituito in giudizio (sembra chiaro che Enzo non digerisce la Sciarappa) invece la De Siano è rappresentata dall’ avv. Luigi Maria D’Angiolella.
Enzo Ferrandino sulla vicenda non ha mai speso una parola in difesa della Sciarappa….
Maurizio De Luise vuole l’annullamento della proclamazione degli eletti. E in certo senso segna un goal perchè il TAR ordina al Ministro dell’Interno e all’Ufficio elettorale centrale del Comune di Ischia di depositare in copia autenticata il verbale e le tabelle di scrutinio della sezione n.14.
P.S (I soliti copiotti di notizie continueranno a prendere sulla vicenda notizie da questo sito e a non citare la fonte?)….
Nel provvedimento del Tar si legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visto il proprio precedente decreto n.3074/17 pubblicato il giorno 2/8/17, adottato ai sensi dell’art. 130 c.p.a., col quale è stata fissata l’udienza di discussione del presente gravame per il giorno 9/1/18 e nominato il Giudice Relatore;
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Vista l’istanza istruttoria formulata dal ricorrente in seno al predetto ricorso e successivamente ribadita con atto depositato il 21/9/17;
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Ritenuto doversi acquisire documentazione necessaria ai fini della decisione e cioè precisamente:
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-il verbale e le tabelle di scrutinio della sezione n.14
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Letto l’art. 130 co.2 lettera d) del c.p.a.
P.Q.M.
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Ad integrazione del decreto citato in premessa ordina al Ministro dell’Interno e all’Ufficio elettorale centrale del Comune di Ischia di depositare in copia autenticata, entro 10 giorni dall’effettuata notifica del presente decreto da parte del ricorrente, il verbale e le tabelle di scrutinio della sezione n.14.
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Ordina al ricorrente di notificare copia del presente provvedimento alle parti che possono avere interesse entro dieci giorni dalla data di comunicazione del presente decreto e di depositare, nei dieci giorni successivi, presso la Segreteria di questo Tribunale, la copia medesima con la prova dell’avvenuta notificazione.
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Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.