Al Tar nel caso De Luise – De Siano anche Gennaro Pilato canta vittoria….
Pubblichiamo il testo della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso Rg n.XXXXXX proposto dal Sig. Pilato Gennaro, rappresentato e difeso dall’Avv. Biagio Di Meglio ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR di Napoli;
contro
Comune di Ischia e Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Ischia, non costituiti in giudizio; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; De Siano Valeria, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Maria D’Angiolella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Viale Gramsci n.16;
per l’annullamento
dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Ischia del 6/7/2017 nella parte in cui si procede alla proclamazione della sig.ra De Siano Valeria, del verbale delle operazioni di scrutinio delle Sezioni nn.14 e 17, nonché di ogni altro atto presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione e le memorie versate in atti;
Visto il decreto presidenziale n.xxxx del 2017 di fissazione dell’udienza pubblica;
Vista la documentazione trasmessa dalla Prefettura di Napoli;
Vista la documentazione depositata dalla sig.ra De Siano con produzione della querela di falso proposta innanzi al Tribunale civile di Napoli;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista l’ulteriore memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria con documentazione della sig.ra De Siano;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visto l’art.130, commi 6 e ss. c.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica del 9 gennaio 2018, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone parte ricorrente che in data 11/6/2017 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Ischia, di cui il ricorrente è cittadino ed elettore; al voto partecipava la lista n.1 denominata “Movimento Cristiano Lavoratori” che riportava 1.520 preferenze con attribuzione di due seggi, attributi al sig. Luca Montagna (489 preferenze) ed alla sig.ra Valeria De Siano (267 preferenze). Tuttavia a quest’ultima sarebbero state attribuite almeno 4 preferenze, 2 per ciascuna Sezione nn.14 e 17, illegittimamente in quanto riportate in corrispondenza di una lista diversa da quella di appartenenza. In tal modo la sig.ra De Siano sopravanzava il sig. Maurizio De Luise, cui già, per mero errore -commesso in sede di ritrascrizione, nel verbale di sezione, delle preferenze riportate nella tabella di scrutinio- erano stati attribuiti 264 voti anziché i 269 effettivamente conseguiti; di qui l’azione popolare di tipo correttivo -spiegata nella circostanza a tutela della collettività e del buon andamento della Pubblica Amministrazione- volta a far dichiarare eletto alla carica di consigliere comunale il sig. Maurizio De Luise in luogo delle sig.ra Valeria De Siano
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso depositando relazione dell’Amministrazione e documentazione ed insistendo per il proprio difetto di legittimazione passiva. La controinteressata sig.ra De Siano si è costituita per dedurre l’inammissibilità anche per la mancata proposizione di querela di falso ed ha successivamente prodotto copia della querela di falso proposta innanzi al Tribunale civile di Napoli. Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla udienza pubblica del 9 gennaio 2018 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame il ricorrente deduce la violazione degli artt.69, 72 e 74 del DPR n.570/1960, dell’art.5 del DPR n.132/1993, nonché l’eccesso di potere ed il difetto di istruttoria.
- In via preliminare, con riguardo all’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Avvocatura erariale, la medesima è meritevole di accoglimento, prestandosi adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “…del giudizio elettorale unica parte pubblica necessaria è l’ente locale interessato che si appropria del risultato elettorale e nel quale si riverberano gli effetti di un eventuale annullamento, ovvero della conferma della proclamazione degli eletti. Ove il ricorso sia notificato ad un organo temporaneo come l’Ufficio Elettorale Centrale o gli Uffici Circoscrizionali e di Sezione, se uno dei predetti Uffici lo richiede costituendosi in giudizio, deve essere dichiarata l’estromissione per difetto della legittimazione passiva” (ex multis, Cons. Stato, V, 17.3.2015, n.1376). Pertanto va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno.
2.1 Sempre in via preliminare, quanto all’ammissibilità del presente gravame, la Sezione ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, V, 27.1.2016, n.265; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 11.3.2015, n.683) secondo il quale nel processo amministrativo la legittimazione a ricorrere presuppone il riconoscimento dell’esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall’Amministrazione (o da un soggetto ad essa equiparato), investita dall’azione esperita; di conseguenza, in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare dall’invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, ricollegabile in via meramente contingente ed occasionale al corretto esercizio della funzione pubblica censurata, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante, nel senso che siffatto possibile vantaggio ottenibile dalla pronuncia di annullamento non risulta idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione differenziata, fondante la legittimazione al ricorso, occorrendo, invece, una ulteriore condizione-elemento che valga a differenziare il soggetto, cui essa condizione-elemento si riferisce, da coloro che avrebbero un generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa, essendo quest’ultimo interesse riconosciuto non al quisque de populo, ma solamente a quel soggetto che si trovi, rispetto alla generalità, in una posizione legittimante differenziata.
Nel giudizio amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l’azione popolare (come appunto nella fattispecie nel giudizio elettorale), non è invero consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto ed argomentato. Ciò in quanto in detto processo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente.
2.2 Ancora in via preliminare la Sezione ritiene di dover escludere la sussistenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio.
Infatti, con riferimento all’avvenuta proposizione della querela civile di falso avverso le Tabelle di Scrutinio Modello n.262 – AR redatte il 12 giugno 2017 e relative alla Lista n.1 “Movimento Cristiano Lavoratori” nella parte in cui a pag.3 si evidenzia che al candidato Maurizio De Luise sarebbero stati attribuiti “n.37 voti validi di preferenza” in luogo dei 32 attribuiti e certificati dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale della Sezione n.14, va ribadito in questa sede che la presentazione della querela di falso comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e se non appaia manifestamente infondata o dilatoria (cfr. Cons. Stato, V, 18.3.2016, n.1119; 25.1.2016, n. 221). Ora la manifesta infondatezza della querela di falso emerge già ad una sommaria delibazione delle affermazioni in essa contenuta, come (pag.6) “l’imputazione” al sig. De Luise di non aver egli stesso proposto querela di falso, ciò per tacere che, ove si volesse aderire alla tesi contraria, verrebbe ignorata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle quali compilate contestualmente alle operazioni di spoglio; inoltre, se ogni controversia elettorale che produca l’effetto di portare ad una correzione del contenuto del verbale sezionale dovesse essere fatta precedere dalla proposizione di una querela di falso, si provocherebbe una gravissima lesione del principio di oggettività della tutela giurisdizionale.
- Nel merito il Collegio, in considerazione della documentazione acquisita nell’ambito del giudizio distinto con Rg. n.3233 del 2017 e chiamato all’odierna udienza pubblica, ritiene che rivesta carattere assorbente ai fini dell’accoglimento del ricorso la circostanza che, in sede di ritrascrizione delle preferenze, dall’estratto delle tabelle di scrutinio sono stati sottratti 5 voti espressi in favore del sig. De Luise, atteso che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio; ora dagli atti è emerso che effettivamente al sig. De Luise erano state scrutinate 269 preferenze, dunque 5 in più rispetto a quanto riportato nel verbale sezionale in cui sono riportati 264 suffragi.
Deve, con tali premesse, ritenersi che in sede di redazione del verbale successivo allo scrutinio delle preferenze i componenti della Sezione 14 non abbiano ritrascritto in modo corretto i voti conseguiti dal sig. De Luise; questo Organo giudicante presta, in definitiva, adesione a quell’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, V, 14.4.2016, n.1484 di conferma TAR Puglia, Bari, II, n.1466/2015) secondo il quale, quando vi è una discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di sezione e quelli riportati nel verbale sezionale, la doglianza non attiene al contenuto fidefaciente del verbale ma ad un mero errore di trascrizione, la cui correzione rientra a pieno titolo nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, la circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici ai sensi dell’art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il Presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza, non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l’esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch’essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale.
3.1 Nella fattispecie, infatti, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale ed è consentito a questo giudice amministrativo di compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, nei limiti dei motivi del ricorso proposto, al fine di verificare l’effettiva volontà espressa dal corpo elettorale (cfr. Cons. Stato, V, 9.9.2013, n.4474). Per tali motivi non può essere opposto l’ostacolo della mancata proposizione della querela di falso, in quanto parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un mero errore materiale, commesso nella trascrizione dei dati relativi alle preferenze rivenienti dallo scrutinio delle schede, errore agevolmente verificabile attraverso una semplice indagine istruttoria circa il corretto conteggio delle schede stesse, e non, invece, l’esistenza di una falsità materiale\ideologica nella redazione dei verbali, sindacabile solo attraverso tale impugnativa di falso (nel senso che in presenza di un errore materiale non sia consentito opporre la mancanza di querela di falso, cfr. Cons. Stato, 18.8.2010, n.5851).
D’altra parte l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti. Quindi esso prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata, dunque neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione; conseguentemente la Sezione ritiene che nessuna preclusione può derivare dai suddetti verbali, in quanto tali, all’esperimento di nuove verifiche, tanto in sede da autotutela da parte della stessa P.A. quanto, come nella specie, dinanzi al giudice amministrativo.
- Attesa la fondatezza del ricorso in relazione all’assorbente censura esaminata, previa estromissione del Ministero dell’Interno, l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Ischia del 6/7/2017 va annullato in parte qua e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 130, comma 9, c.p.a., il risultato delle operazioni elettorali per l’elezione del Consiglio comunale in oggetto deve essere corretto con elezione nella lista n.1 “Movimento Cristiano Lavoratori” del sig. De Luise Maurizio in luogo della sig.ra De Siano Valeria.
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione del Ministero dell’Interno, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato e corregge il risultato delle operazioni elettorali per l’elezione del Consiglio comunale di Ischia dell’11/6/2017 con elezione nella lista n.1 “Movimento Cristiano Lavoratori” del sig. De Luise Maurizio in luogo della sig.ra De Siano Valeria.
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria perché trasmetta copia della presente sentenza, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.p.a., al Prefetto di Napoli ed al Sindaco del Comune di Ischia.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Gabriele Nunziata | Giancarlo Pennetti | |
IL SEGRETARIO