Pubblichiamo la versione integrale delle dichiarazioni rese dall’ing. Michele Califano durante la conferenza stampa.
Innanzitutto ringrazio tutti per la partecipazione perché attraverso la vostra presenza finalmente potrà essere fatta piena chiarezza sul problema Polifunzionale e quindi annullare tutte quelle falsità fin qui dette, messe in giro da chi, nel tentativo di mascherare le proprie responsabilità professionali e politica, vuole speculare sulla mia persona e sulla mia professionalità.
Questo non posso assolutamente consentirlo ed ecco perché ho deciso di in indire questa conferenza stampa e dire tutta la verità sul Polifunzionale.
PREMESSA
NOMINA DELLA COMMISSIONE COLLAUDO
la commissione collaudo fu nominata dalla Regione Campania con Decreto del 1990 N°1809 ed era inizialmente composta da 7 membri di cui l’Ing. Rocco Romano ha ricoperto ufficialmente la carica di PRESIDENTE fino al Settembre 2009.
Successivamente, causa il protrarsi nel tempo dei lavori , quindi dopo circa 20 anni, con decreto del Settembre 2009, la Regione confermava la commissione collaudo nelle persone degli Ingg. Michele Balsamo, Ing. Michele Califano, Ing. Saviano Vincenzo, Dott. Polito Augusto funzionario della Prefettura di Napoli, e nominando il sottoscritto quale Presidente di detta commissione.
COMPITI DELLA COMMISSIONE COLLAUDO
In detto decreto di nomina della Commissione Collaudo così si legge: è costituita la commissione collaudo le cui operazioni di collaudo dovranno essere svolte secondo quanto statuito nella CONVENZIONE all’uopo stipulata con la Regione Campania.
Il detto decreto di nomina statuisce ancora che “ lo svolgimento dell’incarico dovrà fare riferimento alle norme di cui al Regolamento per la direzione, la contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato n° 350 del 25.5.1895 – Capo VI art. 91, poi recepito dal Dpr n° 554/99 art. 187.
Detti riferimenti legislativi cosi recitano:
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto…………… il collaudo comprendere altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.”
Emerge così chiaramente che la C.C. è ORGANO DI VERIFICA E DI CONTROLLO, quindi ad Essa non compete la redazione di Certificati di collaudo di specifiche opere, quali Certificati di Collaudo Statico o Certificati di collaudo degli impianti.
A conferma di tutto ciò si rappresenta che la convenzione stipulata tra Regione/Comune prevede proprio che la Regione Stessa si riservi la facoltà di nomina della sola Commissione di Collaudo, mentre al Comune, Ente Concessionario, viene demandato di nominare gli altri tecnici.
Infatti è il Comune che ha provveduto alla nomina del Collaudatore Statico, del Direttore dei Lavori ecc, .
Quindi il Comune avrebbe dovuto nominare il Collaudatore degli impianti tecnologici , cosa che non ha mai fatto.
Chi oggi vuole far apparire che dette prestazioni rientrino nei compiti della Commissione Collaudo, lo fa solo e semplicemente per scappare dalla proprie responsabilità per non aver prodotto atti che invece rientrano nelle proprie proprie competenze.
Di SEGUITO chiarirò anche perché il Comune di Ischia, solo oggi, e dico solo oggi e cioè a conclusioni dell’attività di CONTROLLO della Commissione vuole far emergere che i Collaudi degli impianti spettano alla Commissione Collaudo.
VOTAZIONE DELLA COMMISSIONE COLLAUDO
I certificati di Collaudo, o meglio le Relazioni fin qui redatte dalla Commissione Collaudo sono tutti approvate all’UNANIMITA’.
Il PRESIDENTE ha diritto al voto, che vale doppio, solo in caso di parità di voto. Nel nostro caso il Presidente non ha votato essendo stato votato all’UNANIMITA’ il COLLAUDO.
Tutto ciò per significarVi che lo scrivente, nella qualità di Presidente, ha solo il compito di dirigere le operazioni della commissione ai sensi dell’art. 206 del Dpr. N° 554/99, non ha potere di decidere autonomamente e quindi chi vuole addossarmi responsabilità politiche in tale attività professionale o è in mala fede o non conosce neppure la normativa.
Devo ritenere invece che l’attuale classe politica di maggioranza voglia servirsi della mia persona semplicemente per scaricare le proprie responsabilità su altra classe politica di minoranza , in particolare legando la mia persona all’ex vice Sindaco Luigi Telese. Allora la domanda viene da sé:
Il sig. Augusto Polito, funzionario della Prefettura, l’Ing. Balsamo dirigente Ufficio Tecnico Comune di Bacoli, l’Ing, Saviano, sono tutti politicizzati ed amici di Luigi Telese?
La risposta l’affido alla serietà ed intelligenza di chi ci ascolta.
FATTA QUESTA DOVUTA PREMESSA PASSIAMO ALL’ESAME DEI LAVORI
Va sottolineato che i lavori del Centro Polifunzionale sono stati eseguiti per una prima parte dall’impresa COMAPRE che è quella, per intenderci , che a realizzato la maggior parte delle strutture, e cioè i famosi pali di fondazione del fabbricato, e poi , successivamente alla rescissione contrattuale con detta impresa, i lavori di completamento sono stati affidati all’impresa MAFRA.
Tanto per chiarire che la commissione collaudo ha dovuto redigere DUE Certificati di Collaudo, l’uno con riferimento al contratto COMAPRE e l’altro con riferimento al contratto MAFRA.
PASSIAMO QUINDI al CONTRATTO COMAPRE ( 1° appalto).
Il Progetto Principale è stato redatto dall’Arch. Carlo Cante e dagli Ingg. Antonio Mirabella e Vittorio Barra Caracciolo ed adottato dal Comune di Ischia con delibera di G.M. n° 585 del 17.04.1986, ratificato con delibera di Consiglio Comunale n° 320 del 1986 per l’importo di £. 25.660.000.000.
Con delibera di Giunta Regionale del 1988 la Regione Campania ha affidato al Comune di Ischia la “ concessione “ per lavori relativi al progetto Cipe – COSTRUZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERZIARI, CENTRO STUDI ALBERGHIERO, CENTRO CONGRESSI, CENTRO ATTIVITA’ PUBBLICHE e SPORTIVE. Con detta Delibera viene sancito che il Comune di Ischia è ENTE CONCESSIONARIO e cioè al Comune di Ischia viene affidato il compito della esecuzione delle opere.
Con delibera di Giunta Municipale n° 1559 del 1989 venivano affidati i lavori alla ditta CO.MA. PRE di Verona.
Detti lavori successivamente sono stati subappaltati alle ditte Ferredile ed L.G.P. Costruzioni facenti capo al Sig. Luigi FERRARA che tutti conosciamo per aver eseguito nel Comune di Ischia numerose Opere Pubbliche anche con notevole successo e competenza.
La Consegna e quindi l’inizio dei lavori avvenne il 18.DICEMBRE 1989
Nel corso dei lavori sono state redatte ed approvate n° 3 PERIZIE DI VARIANTE.
Qui si soffermeremo sulla Variante n° 2 che è quella più interessante
In data 2 Ottobre 1990 l’impresa CO.MA.PRE presenta una relazione geologica/geotecnica a firma del geologo Antonio Boerio , ed a seguito della quale fu appunto redatto ed approvato nel Marzo del 1991 il PROGETTO DI VARIANTE N° 2 che prevedeva tra l’altro, la SOSTITUZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE previsti in progetto principale con diametro cm 50 e lunghezza mt. 30 con pali invece di diametro 60 cm e lunghezza 18 mt.
I lavori quindi andavano avanti e la Commissione Collaudo effettuava una visita al cantiere il 29 Ottobre 1990 , riscontrando in tale occasione che era in corso una prova di carico su un “ PALO DI PROVA”.
Per intenderci , la prova su PALO DI PROVA O PALO PILOTA , è quella prova che viene fatta prima della effettiva esecuzione dei lavori strutturali al fine di verificare l’attendibilità progettuale del palo stesso a sopportare i carichi gravanti dalle sovrastanti strutture in relazione agli aspetti geologici .
I pali di prova o pilota dopo la prova vengono abbandonati e non costituiscono sostegno per le sovrastanti strutture. Questo che si chiara perché è un fatto importante per quello che dirò dopo.
Durante l’esecuzione di detta prova la Commissione rilevò che la prova di non andò a buon fine in quanto nell’applicare i carichi si ruppe l’apparecchiatura di contrasto del carico, la cosiddetta zavorra, e quindi la C.C. ordinò all’impresa di rifare la prova .
Inoltre la commissione collaudo ORDINO’ all’impresa, al direttore dei lavori, all’ing. Capo, di comunicare la data in cui si sarebbero svolte le successive prove di carico sui pali .
Si chiarisce poi che le prove sui PALI di ESERCIZIO sono quelle che vengono eseguite sui pali che sostengono la sovrastante struttura , quindi diverse dalle prove su pali pilota, e sono quelle prove che la legge richiede obbligatoriamente per la emissione del CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO.
Orbene gli organi tecnici non hanno ottemperato all’ORDINE DI SERVIZIO della commissione Collaudo in quanto non hanno mai comunicato la data in cui si sarebbero eseguite le prove di carico sui suddetti pali., né tantomeno sui PALI PILOTA e né tantomeno sui PALI DI ESERCIZIO.
Nel corso dei lavori, a seguito di un esposto anonimo che segnalava irregolarità nell’esecuzione dei lavori, il P.M. del Tribunale di Napoli avviava proprie indagini nominando come Consulente Tecnico l’Ing. Spadaro al quale veniva conferito nel mandato di accertare, tra i vari capi di imputazione, quelli riguardanti i maggiori costi portati in contabilità per quanto riguarda gli sbancamenti e trasporto a rifiuto di terreno, nonché la effettiva lunghezza dei pali di fondazione realizzati rispetto a quelli portati in contabilità.
L’ing. Spadaro procedeva così alla misurazione della lunghezza dei pali di fondazione con un GEORADAR, attrezzatura fornitagli da una impresa specializzata.
Tale operazione consisteva nel praticare un foro nel terreno ,di fianco a ciascuno dei pali presi a campione , per la profondità massima da misurare di mt. 20, appena superiore a quella di progetto di mt. 18, e calato nel foro lo strumento anzidetto, attraverso un sistema di emissione di raggi ottici in direzione del palo, veniva registrato su un monitor collocato in superficie un tracciato.
In relazione alla discontinuità dello stesso tracciato veniva rilevata la lunghezza del palo, in quanto il raggio ottico colpendo una materia più vulnerabile come il terreno , determina un cambiamento del tracciato ed allora in quella circostanza viene misurata la lunghezza del palo.
In poche parole è come elaborare il tracciato di un elettrocardiogramma.
Orbene l’ing. Spadaro procedeva ad effettuare 5 prove a campione, con i seguenti risultati:
1° prova: Lunghezza palo contabilizzata mt. 18,,00 – lunghezza palo riscontrata mt. 12,20;
2° prova: Lunghezza palo contabilizzata mt. 18,00 – lunghezza palo riscontrata mt. 8,70;
3° prova: prova influenzata da fattori esterni e quindi non valida
4° prova: lunghezza palo contabilizzata mt. 10,00 – lunghezza palo riscontrata mt. 10,00 ( trattasi di pensilina)
5° prova: lunghezza palo contabilizzata mt. 18,00 – lunghezza palo riscontrata mt. 10,70.
L’Ing. Spadaro , nell’eseguire le dette prove, riscontrava che tre prove erano state influenzate da fattori esterni come la presenza di lava e vapore geotermico.
Pertanto ripeteva tutte le prove sempre con riferimento agli stessi pali.
In tale circostanza , l’ing. Spadaro, avendo riscontrato le stesse misurazioni e problematiche della precedente indagine, estendeva gli accertamenti ad altri tre pali diversi dai 5 precedenti.
Dagli ulteriori accertamenti di questi nuovi pali a campione l’ing. Spadaro rilevava che la prova non era stata influenza da nessun fattore , e che quindi la prova era attendibile, e riscontrava che anche la lunghezza di questi ultimi TRE pali di pali di fondazione esaminati era difforme da quella di progetto, e cioè rispetto ai 18,00 metri contabilizzati riscontrava per due pali una lunghezza di mt. 13,30, per l’altro una lunghezza di mt. 15,00.
In sintesi dalla prova di carico eseguita sugli OTTO pali presi a campione è emerso che 4 prove , con risultato certo, indicava pali realizzati con profondità inferiore a quelli di progetto, 3 prove non erano attendibili in quanto influenzate da fattori esterni, 1 sola prova aveva confermato a pieno la ipotesi progettuale, ma si trattava di palo afferente a una PENSILINA.
QUINDI in sintesi, il 50% dei pali esaminati aveva dato risultato negativo, cioè i pali realizzati erano difformi nella profondità da quelli di progetto.
E già questo costituisce un fattore grave. Basti solo pensare che a l’Aquila, la casa dello studente, durante il sisma, è crollata per un difetto di un solo PILASTRO, ancorchè era stato pure rilasciato il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO.
In fase di controesame della perizia dell’Ing. Spadaro i consulenti tecnici di parte contestavano il metodo adottato ( sistema GEORADAR) , asserendo che il metodo adottato non era attendibile perché influenzato da fattori esterni come il vapore Geotermico o la presenza di lava.
ll Tribunale di Napoli , onde fugare ogni dubbio, disponeva così una seconda perizia, affidando l’incarico ad un collegio di tecnici formati dai Professori di Ingegneria Geotecnica dell’ Università di Napoli e della Calabria, Vinale e Silvestri.
Detto collegio , per gli accertamenti di competenza, adottava un criterio diverso da quello adottato dall’Ing. Spadaro.
Il criterio adottato era quello del CARATOGGIO , ritenuto dal colleggio, d’accordo anche con i consulenti tecnici di parte, il più attendibile. Detto metodo consisteva in PERFORAZIONI DEI PALI PER TUTTA LA LORO PROFONDITA’fino a raggiungere il terreno sottostante e quindi misurarne la lunghezza con un metodo diretto.
Le conclusioni a cui è pervenuto il collegio sono quelle che hanno rilevato “ UNA PERCENTUALE DI LUNGHEZZA del 56% DI QUELLA CONTABILIZZATA, percentuale che scendeva al 50% se la valutazione era fatta tenendo conto dei differenti blocchi di costruzione cui erano riferite le misurazioni svolte.
Quindi anche la seconda perizia confermava quanto già riscontrato dall’Ing. Spadaro, e cioè che LA LUNGHEZZA DEI PALI REALIZZATI E’ MINORE DELLA LUNGHEZZA CONTABILIZZATA e QUINDI DI PROGETTO.
E ancora il collegio dei periti accertava che l’area interessata dalla costruzione, da un punto di vista geologico, si presentava con terreno di riporto per una profondità che va dai 5 ai 12 mt, e che in relazione all’angolo di attrico del terreno, risultato da accertamenti di laboratorio , calcolava il CARICO LIMITE Del TERRENO dal quale poi scaturivano le seguenti conclusioni:
La lunghezza dei pali di mt. 18,00 che è quella di progetto soddisfa la verifica anche più pessimistica e quindi è ACCETTABILE;
La lunghezza dei pali a 15,00 mt. è accettabile ma solo in ipotesi ottimistiche ( che non si verifichi eventi sovranaturali quali scosse sismiche, alluvioni ecc) e salvo il conforto delle prove di carico; Al riguardo deve rilevarsi che una qualsiesi progettazione strutturale viene fatto A VANTAGGIO DI SICUREZZA, quindi è palese che essendo il nostro un territorio a RISCHIO SISMICO, la lunghezza dei pali di 15,00 non ci mette in condizione di sicurezza.
DICEVA ANCORA il collegio dei periti:
La lunghezza dei pali di mt. 12,00 sono sconsigliati;
La lunghezza dei pali di mt. 10 sono certamente sotto dimensionati ( OVVIAMENTE PERCHE’ QUESTI , nel nostro caso, sarebbero POSIZIONATI SOLO NEL TERRENO DI RIPORTO).
In poche parole dalla relazione del collegio dei periti emerge chiaramente un dato di fatto, e cioè che ci troviamo di fronte ad un sito ove è stato costruito il Polifunzionale che per circa 12 mt è terreno di riporto, che i pali di fondazione sono mt. 10 ( giusta sentenza del Tribunale) e che quindi essi sono infissi del tutto nel terreno di riporto.
Ora se si considera che diversi studi affermano che quando ci si trova di fronte a siti che geologicamente sono costituiti da terreni alluvionali o terreni di riporto si possono verificare RILEVANTI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE DEL SISMA, allora ecco perché è necessario approfondire i risultati del CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO.
Ritornando al processo penale, va sottolineato che in sede di controesame della seconda perizia le parti non proponevano alcuna osservazione, anzi prima della chiusura del dibattimento, il Direttore dei Lavori Ing. Baraccaracciolo dichiarava testualmente “ che non avendo elementi per contestare le conclusioni cui erano pervenuti i periti, prendeva atto che v’era stata un’azione truffaldina da parte dell’impresa”
Il processo penale , giusta SENTENZA del Tribunale di Napoli Sezione QUINTA PENALE n° 5541c depositata 18.09.2001, si è concluso con SENTENZA DI COLPEVOLEZZA dei reati di cui al CAPO 2c/2 che così recita:
“nel SAL n° 6, erano stati impiegati pali di fondazione per circa 11.000 m, per un costo complessivo netto – compreso i lavori di trivellazione, getto di calcestruzzo e costo delle armature dei pali – di £. 1.890.000.000 circa, mediante utilizzazione di pali nella quasi totalità lunghi m. 18, mentre in realtà :…..sono stati riscontrati, attraverso saggi di profondità a campione, pali della lunghezza complessiva di m. 10, con un costo inferiore sostenuto dall’impresa, rispetto a quello documentato, ed un corrispondente sovrapprezzo dalla stessa percepito indebitamente, per un ammontare di circa £. 365.000.000; …… e così procurando – per questo solo aspetto- all’impresa COMAPRE un ingiusto vantaggio patrimoniale di £. 1.545.000.000”;
Appare opportuno precisare a questo punto che l’ing. Giosi Ferrandino, ha fatto parte , fino all’anno 2000 circa, della Commissione di Alta Vigilanza, e che è stato peraltro rinviato a giudizio nel suddetto processo penale anche se , insieme agli altri componenti della commissione, è stato assolto con la formula “ PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE in quanto, dice la sentenza , i poteri di controlli ad opera della “ Commissione di Alta Vigilanza” non sono disciplinati dalla legge e che nell’espletamento delle proprie funzioni possono essere stati tratti in errore dalle attestazioni del Direttore dei Lavori.
Questo va precisato perche è bene che si sappia che l’attuale SINDACO di Ischia era perfettamente a conoscenza della problematica dei pali di fondazione sin dal lontano 1993 ed oggi non può nel modo più assoluto dire io non c’ero, io non centro..
Detto questo , visto quanto è emerso dagli accertamenti del tribunale di Napoli, alla commissione collaudo è apparso indispensabile porre dovuta attenzione al Certificato di Collaudo Statico rilasciato dall’Ing. Filippo Mazzella, e verificare se il detto Certificato di Collaudo Statico fosse stato emesso tenendo delle indicazioni del Tribunale o meno, e quindi accertare se detto Certificato afferiva a pali di lunghezza di mt. 18,00 come da progetto o a pali di lunghezza mt. 10 come invece accertato dal Tribunale di Napoli.
A riguardo si sottolinea proprio quanto è scritto nella CIRCOLARE del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n° 19581 del 31.7.79 :
“ ..il collaudo statico costituisce prestazione autonoma e quindi non è compreso fra gli adempimenti richiesti al collaudatore generale…. Ferme restando le CORRESPONSABILITA’ di quest’ultimo nell’accertarne i risultati. “ E ancora dice: “ la CORRESPONSABILITA’ ricorrerà allorchè la Commissione di Collaudo recepisca ACRITICAMENTE le risultanze del collaudo statico omettendo colpevolmente di rilevare anomalie agevolmente riscontrabili con l’adozione dell’ordinaria diligenza, ovvero quando la relazione di collaudo si appalesi illogica, contraddittoria o comunque inaccettabile.
Al riguardo La Commissione Collaudo , nell’ambito della propria attività di controllo e verifica degli atti di COLLAUDO STATICO, si è soffermata su tali aspetti ed ha rilevato che il Certificato di Collaudo Statico si presentava proprio inaccettabile in quanto CONTRADDITTORIA ed IN CONTRASTO agli OBBLIGHI DI LEGGE.
Quindi è bene analizzare nel dettaglio il Certificato di Collaudo Statico.
Una volta ultimate le strutture dell’opera , la legge n° 1086 /1971 , prescrive quali sono gli adempimenti e gli atti da fare per addivenire poi alla Rilascio del Certificato di Collaudo Statico.
Detti atti comprendono:
LA RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATE
IL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO.
Orbene la RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE , è stata redatta del Direttore dei Lavori, ed è stata depositata al Genio Civile di Napoli il 27. Ottobre . 2000 .
In essa è scritto che sono state eseguite TRE prove di carico su pali di Prova e 1 prova di carico su palo di esercizio.
Subito va sottolineato che le prove di carico su PALI PILOTA non sono riconosciute dal D.M . 21. Gennaio 1981 sostituito dal D.M. 11 Marzo 1988 punto C.5.5 come prove utili per il rilascio del Certificato di Collaudo Statico che prevede invece prove su PALI DI ESERCIZIO.
Per intenderci:
Le prove su PALI DI PROVA ( lo dice la parola) vengono effettuate prima della fase di progettazione al fine di valutare la compatibilità dimensionale con i carichi da sopportare.
Detti pali di Prova in ogni caso , successivamente alla prova, vengono abbandonati e non possono essere utilizzati per sorreggere le sovrastanti strutture dell’opera.
I PALI DI ESERCIZIO sono quelli invece che materialmente sorreggono la sovrastante struttura e quindi sono quelli che la legge prescrive che devono essere sottoposti a prove ai fini del rilascio del Certificato di Collaudo.
Quindi le prove di carico su PALI PILOTA di cui se ne parla nella Relazione A strutture utltimate sono inefficaci ed inaccettabili , mentre della prova di carico su PALO DI ESERCIZIO addirittura NON VI è proprio traccia. In ogni caso va sottolineato che detta prova è inaccettabile anche perché è in numero insufficiente rispetto a quanto stabilisce il D.M. D.M . 21. Gennaio 1981 sostituito dal D.M. 11 Marzo 1988 che prevede che siano l’1% del numero totale dei pali, e quindi le prove su palo di esercizio avrebbero dovute essere minimo in numero di 5 considerato che il numero totale dei pali è di 498.
Pertanto la Relazione a Strutture Ultimate , presentandosi priva dei certificati di prova sui pali di esercizio, si pone in contrasto con l’art. 6 lett.c) della legge n° 1086/71 per cui è stata ritenuta dalla commissione inefficacie ed inaccettabile .
La predetta inadempienza, quale mancata disponibilità dei Certificato di prova di carico sui pali di esercizio, poteva comunque trovare soluzione nel successivo CERTICATO DI COLLAUDO laddove il collaudatore statico ha facoltà di disporre le prove che ritiene opportune e quindi poi allegarle al certificato stesso come prevede la LEGGE.
Devesi invece evidenziare che la commissione collaudo anche di tale CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO ha ritenuto inefficace ed inaccettabile per le seguenti manchevolezze.
Infatti , il collaudatore statico nel redigere il CERTIFICATO DI COLLAUDO scrive di aver eseguito TRE prove di carico su pali di esercizio, ma anche in tale caso la commissione ha rilevato che i Certificati di tali prove non sono allegate al Certificato di collaudo depositato al Genio Civile di Napoli, quindi in contrasto con la legge n° 1086/71.
A questo punto la commissione , avendo rilevato le dette anomalie negli atti di collaudo statico, chiede al collaudatore statico ed al RUP che vengano esibiti i predetti certificati di prova sui pali di esercizio, al fine di poter valutare, in qualche modo, e sempre per addivenire alla risoluzione del problema, se gli atti di collaudo statico avessero tenuto conto o meno della minore lunghezza dei pali di fondazione realizzati rispetto al progetto così come accertato con le perizie tecniche del Tribunale di Napoli.
A tale richiesta Il RUP risponde con nota del 21. Maggio 2010 prot. n° 12619 con la quale precisa che i certificati richiesti non sono rintracciabili neanche presso il Genio Civile di Napoli , ma che i Certificati di prova sono stati rintracciati invece presso l’archivio del collaudatore statico e, nel vano tentativo di aggirare l’ostacolo, invece di trasmettere i Certificati sui PALI DI ESERCIZIO( chiesti dalla C.C) trasmette i Certificati di prova su PALI DI PROVA.
E qui, Lasciatemelo dire, il vecchio detto che dice : “ il miglior sordo è quello che non vuol sentire” è proprio azzeccato.
Ma la cosa più assurda e che il RUP trasmette i 4 Certificato di prova su PALI DI PILOTA o PROVA senza neanche rendersi conto che TRE dei certificati afferiscono a pali di lunghezza 15,00 e quindi inferiore a quella di progetto che è prevista in mt. 18,00.
IN SINTESI
Dalle esame di tutti gli atti di collaudo quindi non è dato sapere:
Quali pali siano stati oggetto di prova di carico, se siano i pali più sollecitati o meno sollecitati;
A quale carico di esercizio siano stati caricati i pali , e quindi se vi è corrispondenza con i carichi di progetto;
Quali siano i risultati degli abbassamenti dei singoli pali, elementi questi assolutamente indispensabili ai fini del rilascio del Certificato di Collaudo ai sensi del punto C.5.5. del D.M………………………………………; ( QUI SPIEGARE IN CHE COSA CONSISTE LA PROVA DI CARICO DEL PALO)
Quale è la lunghezza dei pali che sarebbero stati oggetto di prove, cioè se riferite alla lunghezza di progetto o a quelle rilevate dai CTU del Tribunale di Napoli
Ecco questo sono i risultati che la commissione deve avere e a cui fa riferimento la Circolare del Consiglio dei lavori pubblici.
Il collaudato statico si limita solo a scrive:
“ si è rilevato che durante l’esecuzione delle prove non si sono prodotti dissesti statici o lesioni pregiudizievoli alla stabilità delle strutture, che gli incrementi delle deformazioni risultano nel loro complesso direttamente proporzionali all’aumento dei carichi”.
In somma parole , parole, parole, che non sono confortate da alcun risultato o certificazione come invece prescrive la legge.
Ma a questo punto giova evidenziare ancora quanto scrive il collaudatore statico nelle conclusioni:
“ ….CERTIFICA che per quanto è stato possibile accertare le strutture fin qui realizzate … sono STATICAMENTE COLLAUDABILI e pertanto LI COLLAUDA.
Voglio evidenziarvi che il collaudatore statico, ai sensi della L.R. n° 9/83 è anche COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA , e quindi è tenuto ad accertare , in modo inconfutabile, la perfetta esecuzione delle strutture e non può nel modo più assoluto scrive “ per quanto è stato possibile accertare le strutture”.
A ciò aggiungasi ancora un altro particolare interessante.
Su richiesta della commissione collaudo viene trasmesso dal RUP il progetto strutturale delle opere, e guarda caso tra le tante tavole di progetto manca proprio la pianta delle fondazioni, cioè quella nella quale vengono indicate le caratteristiche costruttive dei pali.
Il RUP riferisce che detta pianta fondazione non si trova .
Nel Certificato di Collaudo Statico , al capitolo – DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE- si legge che i pali di fondazione hanno un diametro cm. 60 ma non si legge la lunghezza degli stessi. ( guardo caso)
E ancora nel Certificato di Collaudo si dice di aver eseguito 3 prove di carico su pali di esercizio ma in effetti tali certificati non si trovano allegati al Certificato;
E allora , NON VI SEMBRA, che tali coincidenze che riguardano solo ed esclusivamente i particolari strutturali dei pali di fondazione dettino più di un sospetto e qualche preoccupazione anche alla luce di quanto sentenziato dal Tribunale di Napoli.?
Ma vi è di più.
Nel secondo lotto di lavori, quelli dell’impresa MAFRA, vengono realizzati altri corpi di strutture, ed in questo caso il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO redatto sempre dallo Stesso Ingegnere, a differenza dell’altro Certificato, è perfetto, contiene le prove di carico sui pali di esercizio e tutti gli atti come per legge.
Stante tale situazione , in relazione a quanto accertato dai CTU del Tribunale, rilevato che gli atti di collaudo statico nulla dicono circa il tipo e le dimensioni dei pali di fondazione che sarebbero stati realizzati e di quelli che sarebbero stati oggetto delle prove di carico, visto che gli atti di collaudo quali RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE e CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO sono risultati in contrasto con le disposizioni di legge quali D.M. 21. Gennaio 1981 sostituito dal D.M. 11 Marzo 1988 punto C.5.5., nonché dell’art. 6 lett.c) della legge n° 1086/71, la commissione ha ritenuto detti atti inefficaci ed inaccettabili.
A tal riguardo appare opportuno evidenziare e sottolineare che La commissione ha ritenuto che a nulla è valso che il detto CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO , pur mancante del Certificato di prova di carico su PALI di ESERCIZIO, fosse stato depositato al Genio Civile, in quanto è noto a tutti cosa avviene presso certi uffici.
Solo per inciso devesi far notare come recentemente proprio presso il Genio Civile di Napoli la magistratura ha scoperto che vi fosse un giro di collaudi statici non in regola , con conseguenti provvedimenti di restrizione per alcuni funzionari!!!!!!!!!!
Da tutto quanto premesso la commissione collaudo ha certificato la “ NON COLLAUDABILITA’” dell’opera per la parte che è riferito all’appalto principale e i cui lavori sono stati eseguiti dall’impresa CO.MA.PRE, dichiarando , :
Che i lavori cui trattasi potranno essere Collaudabili alle seguenti condizioni , nessuna esclusa :
Che l’opera sia utilizzata per la destinazione d’uso di progetto ( giusta diffida della Giunta Regionale prot. 0329352 del 15.04.2010) ;
Che gli atti progettuali riportino dettagliatamente le dimensioni delle opere in progetto e specificatamente i particolari delle fondazioni ( diametro e lunghezza dei pali di fondazione)
Che gli atti di collaudo statico siano integrati al fine di poter individuare dettagliatamente le dimensioni delle opere realizzate ed oggetto di collaudo statico , con particolare riferimento alle opere di fondazione ( diametro e lunghezza dei pali di fondazione) , e contengano, in allegato, i verbali di prove di carico sui “pali di esercizio “ e i relativi Certificati di Prova , il tutto in ottemperanza agli obblighi di leggi vigenti (D.M. 21.1.1981, sostituito dal D.M. 11.3.1988, legge 5 Novembre 1971 n° 1086 art. 6 lett. c);
Che gli atti di Collaudo Statico in Corso D’Opera debbano tenere conto di quanto accertato dal Tribunale di Napoli giusta SENTENZA SEZIONE QUINTA PENALE N° 5541C depositata il 18.09.2001 ( lunghezza dei pali di fondazione realizzati minore della lunghezza dei pali di progetto) ;o,in alternativa,siano integrati da un esplicita dichiarazione del collaudatore delle motivazioni per le quali,egli stesso,non lo ritenga necessario;
Che sia acquisita,se effettuata,una Verifica Statica dell’intero manufatto al fine di accertare la compatibilità della lunghezza dei pali di fondazione, accertata dal Tribunale di Napoli QUINTA PENALE N° 5541C depositata il 18.09.2001, con le sollecitazioni indotte dei carichi delle sovrastanti strutture , o,in alternativa una esplicita dichiarazione del collaudatore e della direzione lavori,ognuno per la parte di competenza,dalla quale emergano le motivazioni per le quali non si ritiene necessaria la predetta verifica.
Che l’altezza dei parapetti dei terrazzi sia resa conforme al progetto e comunque tale da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza;
Che venga trasmesso,atteso che tra quelli progettuali risulta non rinvenuta la tavola – pianta fondazione- ,un elaborato firmato dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico e dal R.U.P.,ognuno per le proprie competenze,per poter verificare i lavori eseguiti con i dati risultanti dalla contabilità,e ciò anche alla luce di quanto accertato in nella sentenza più volte ricordata. ( trivellazioni, lunghezza dei pali di fondazione, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta);
Per tutto quanto anzidetto , la commissione in considerazione
Che il Collaudo Statico In Corso d’Opera esibito non è conforme a quanto specificamente disposto dalle norme vigenti ed in particolare al D.M. 21.1.1981, sostituito dal D.M. 11.3.1988, legge 5 Novembre 1971 n° 1086 art. 6 lett. c);
Che non è possibile accertare se l’opera di cui trattasi possegga i requisiti di sicurezza minimi essendo allo stato il Collaudo Statico In Corso d’Opera non conforme a quanto disposto dalla Legge R. n° 9/1983 e Legge n° 1086/71 ;
Che gli atti del Collaudo Statico in corso d’opera non fanno riferimento a quanto accertato dal Tribunale di Napoli giusta SENTENZA SEZIONE QUINTA PENALE N° 5541C depositata il 18.09.2001 ( lunghezza dei pali di fondazione realizzati minore della lunghezza dei pali di progetto) ;
la C.C. dispone che, fino a quando non vengano rimosse le cause ostative alla Collaudabilità dell’opera nel reale stato in cui essa si trova, vengano assunti i seguenti provvedimenti:
Il R.U.P. adotti tutti i provvedimenti necessari affinchè l’opera sia resa collaudabile,avendo cura di provvedere alla sua custodia,secondo legge e secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto;adottando nel contempo ogni provvedimento necessario per accertare che la stessa ,dal punto di vista statico risponda ai requisiti di legge,atteso che l’attuale collaudo statico presenta le anomalie rilevate,e,che,le stesse potrebbero arrecare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
Si invita altresì il R.U.P. a notiziare, alla Commissione di collaudo i provvedimenti assunti.
Altro aspetto da considerare.
Nel periodo in cui si svolgeva il processo penale i lavori sono stati sospesi a partire dal 24 Marzo 1993 , e ciò anche per dar corso all’approvazione del TERZA PERIZIA DI VARIANTE .
A partire dal 1995 e fino al 2002 ci sono stati vari i tentativi delle amministrazione succedutosi nel tempo tesi ad una ripresa dei lavori , ma l’impresa CO.MA.PRE e per essa le ditte facenti capo al Sig. Ferrara Luigi, si è sempre rifiutata di riprendere i lavori .
Il Comune di Ischia così con Determina Dirigenziale n° 363 del 2002 determinava la RISOLUZIONE CONTRATTUALE.
Quindi venivano predisposti gli atti tesi alla liquidazione dei lavori all’impresa .
In tale fase appare opportuno evidenziare cosa scrive il RUP Ing. Michele Maria Baldaino nella nota n° 553/2002 :
Diversa valutazione occorre fare invece alla luce dell’emergenza processuale e soprattutto sulle conclusioni della perizia collegiale disposta dal Tribunale in fase dibattimentale relativa all’entità degli sbancamenti e alla lunghezza dei pali di fondazione rispetto a quanto contabilizzato;
Detta perizia rilevando una differenza tra importo contabilizzato e quello effettivo pari a lire 671.407.955 per quanto riguarda gli sbancamenti e una differenza di lire 855.937.365 per quanto riguarda i pali, ha confermato pienamente l’ipotesi accusatoria quanto meno in punto di fatto ;
Quindi vi è piena responsabilità dei tecnici imputati, per negligenza nell’espletamento dei ruoli rispettivamente ricoperti in quanto gli stessi non potevano ignorare quanto stava accadendo………
Pertanto, dallo stato degli atti si appalesano condotte incompatibili con il permanere del rapporto di fiducia collegato ai ruoli di Direttore dei Lavori per quanto riguarda l’Ing. Barracaracciolo e di Ingegnere Capo per quanto riguarda l’Ing. Di Manso, e per gli effetti grave inadempimento degli obblighi derivanti da detti ruoli.
Conseguentemente Con delibera G.M. veniva revocato l’ incarico al Direttore dei Lavori all’Ing. Barracaracciolo e l’incarico di Ingegnere Capo all’Ing. F. Di Manso ed affidato l’incarico di Direttore dei Lavori all’Ufficio Tecnico Comunale in persona del Responsabile della 1° Area del Settore Tecnico del Comune Ing . Gaetano Grasso……………………………………………….. .
Da tutto ciò quindi emerge chiaramente come, anche da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ischia, la perizia dei CTU sia stata fatta propria , cosa che tutti adesso vorrebbero ignorare.
QUESTO E’ QUANTO DA RIFERIRE PER IL PRIMO APPALTO
……………………………………………………………….
PASSIAMO AL SECONDO APPALTO _ OPERE ESEGUITE DALL’IMPRESA MAFRA.
I lavori relativi al lotto di completamento sono stati iniziati il 20. Febbraio . 2003 e sono stati ultimati , come da certificato del Direttore dei Lavori Arch. Silvano Arcamone, il 12 DICEMBRE del 2007
Nel corso dei lavori veniva approvata la PERIZIA DI VARIANTE che ha comportato uno slittamento dei tempi di realizzazione dell’opera, fissati inizialmente al 20. Febbraio 2002 e poi ultimati al 12.Dicembre 2007.
Per il prolungarsi dei tempi di realizzazione l’ impresa ha presentato Riserve per €.1.635.032,23 il cui importo, in relazione al tipo di Convenzione Regione/Comune, non potrà trovare copertura nel finanziamento assegnato ma sarà ad esclusivo carico del Ente Concessorio
La detta PERIZIA DI VARIANTE è stata disposta in quanto la parte del fabbricato da realizzarsi a confine con l’autolavaggio presupponeva la realizzazione di una palificata in c.a. per contenere il sovrastante terrapieno.
Va fatto presente che già dal 1990 era stata fatto lo sbancamento a confine con l’autolavaggio, tant’è che la commissione collaudo, nella visita di collaudo di cui al verbale del 1990, avendo constatato che tale sbancamento costituiva pericolo di possibili smottamenti e danni alla sovrastante strutture del fabbricato Le Ginestre, ORDINO’ all’impresa CO.MA.PRE di eliminare il detto paventato pericolo.
Questo per dire che il progetto di COMPLETAMENTO dei Lavori poi affidati all’impresa MA.FRA. avrebbe già dovuto contenere la ipotesi progettuale di realizzazione di detta palificata, il che avrebbe sicuramente evitato di redigere la PERIZIA DI VARIANTE e quindi evitato che l’impresa potesse iscrivere riserve per €. 1.635.032,23.
Ovviamente queste responsabilità oggettive delle figure professionali che hanno gestito l’appalto e l’affidamento lavori alla impresa MAFRA.
Detto questo è ora opportuno soffermarsi su quello che è successo dal 12.DICEMBRE 2007 ad oggi in quanto gli atti che sono stati prodotti in questo periodo sono quelli che poi hanno inciso in modo pregnante sulla dichiarazione di NON COLLAUDABILITA’ dell’opere.
L’art. 173 del Dpr n° 554/99 al comma 1 recita che “ il direttore dei lavori, in questo caso l’arch. Silvano Arcamone, trasmette al Responsabile del Procedimento ( all’epoca Arch. Marco RAia) tutti gli atti necessari al collaudo Tecnico Amministrativo entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto, e cioè nei 30 giorni dalla ultimazione dei lavori .
Successivamente il Responsabile del procedimento, acquisiti ed esaminati i detti atti, ai sensi dell’art. 174 Dpr n° 554/99, li trasmette all’impresa assegnando un termine di altri 30 GIORNI per la sottoscrizione degli stessi.
L’art. 175 del Dpr. 554/99 dice che , una volta firmato dall’impresa il CONTO FINALE ( quindi nei detti 30 giorni) , il RUP ( Arch. Marco Raia) nei successivi 60 GIORNI redige una propria relazione finale allegando i documenti predisposti dal Direttore dei Lavori e li trasmette alla commissione collaudo che ha poi 6 MESI per la redazione del Certificato di Collaudo.
In poche parole, gli atti alla Commissione collaudo avrebbero dovuti essere trasmessi entro 120 GIORNI dalla ultimazione lavori avvenuta il 12 Dicembre 2007, e quindi entro e non oltre il 12 Aprile 2008.
Ebbene qui iniziano LE INADIEMPENZE dell’Amministrazione Comunale.
Infatti Il RUP solo in data 13.7.2010 con la lettera n° 16938 invitava l’impresa a firmare lo STATO FINALE, cioè con circa 2 anni e 7 mesi di ritardo e solo il 19.OTTOBRE 2010 sono stati trasmessi gli atti alla Commissione Collaudo , atti quali RELAZIONE SUL CONTO FINALE E STATO FINALE dei LAVORI.
Quindi i ritardi per la emissione del Collaudo Tecnico Amministrativo sono dovuti solo ed esclusivamente alle inadempienze temporali da parte del RUP, e tutti i possibili danni maturanti per tali inadempienze sono ascrivibili a responsabilità oggettive e non alla Commissione Collaudo.
Nel Settembre 2009 il sottoscritto veniva nominato dalla Regione Campania PRESIDENTE della Commissione Collaudo, in sostituzione dell’Ing. Romano Rocco, ormai in età avanza e non più disponibile a proseguire l’incarico.
Il sottoscritto ad una settimana dalla nomina convocava in via d’urgenza la commissione di collaudo presso il Comune di Ischia, in quanto si era innescata la problematica della sede del Liceo Classico che tutti conosciamo.
Nella occasione di tale riunione lo scrivente , nella qualità di Presidente, chiedeva al Responsabile del Procedimento Arch. Marco Raia , la documentazione di cui sopra necessaria per l’attività della commissione al fine del rilascio del Certificato di Collaudo.
La commissione riceveva solo alcuni degli atti di quelli che avrebbe dovuto ricevere tant’è che il sottoscritto con propria nota del 18 Novembre 2009 elencava dettagliatamente tutti i documenti da trasmettere e sollecitava il RUP per gli adempimenti di competenza.
Seguirono numeroso visite di collaudo durante le quali Il RUP provvedeva a trasmette a singhiozzo alcuni documenti, di conseguenza l’attività della commissione subiva dei rallentamenti e di tanto lo scrivente, con propria nota, rendeva partecipe oltre la Regione Campania anche l’impresa MAFRA.
Intanto il SINDACO di Ischia minacciava la commissione per i ritardi accumulati e chiedeva un incontro presso la Regione con tutta la commissione.
Detto incontro si teneva il 7 MAGGIO 2010 e partecipavano il Sindaco Ferrandino , l’Arch. Silvano Arcamone, il Direttore Generale Dott. Lello Montuori oltre al sottoscritto ed al componente della Commissione Collaudo Dott. Polito .
Durante tale riunione il SINDACO, il quale con atteggiamenti minacciosi ( sono stato alla Procura a denunciarvi) si lamentava dei ritardi della commissione, ma quando fu contestato dallo sottoscritto sui ritardi accumulati dai propri funzionari circa gli atti di propria competenza, dovette ricredersi ed ammettere le proprie responsabilità, prendendo in tale occasione impegno, alla presenza del funzionario della Regione Ing. Cicalese, che in soli 7 giorni avrebbe trasmesso tutti gli atti alla commissione.
Ebbene neanche questo termine è stato rispettato, tant’è che gli ultimi atti, che sono quelli più importanti, quali RELAZIONE SUL CONTO FINALE e STATO FINALE, sono stati trasmessi, badate bene, il 19 OTTOBRE 2010 , cioè 5 mesi dopo dall’incontro in REGIONE.
QUINDI I RITARDI CHE IL SINDACO VORREBBE ADDEBBITARE ALLA COMMISIONE SONO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOVUTI AI RITARDI DA PARTE DEI SUOI FUNZIONARI A TRASMETTE GLI ATTI ALLA COMMISSIONE.
Orbene la legge prescrive che la commissione collaudo debba redigere il Certificato di Collaudo nei SEI mesi a far data dal Certificato di ultimazione dei lavori ……, ma ovviamente entro i SEI mesi dalla trasmissione degli atti.
Quindi visto che gli atti trasmessi erano stati trasmessi solo il 19 Ottobre 2010, il termine scadeva il 19.APRILE .2011.
La commissione ha consegnato il Certificato di Collaudo il 16 Maggio 2011 cioè con circa 27 giorni di ritardo. Se QUESTO è un reato grave lo lascio giudicare a chi ci ascolta .
Va sottolineato che l’impresa , proprio in relazione ai ritardi con cui il RUP e quindi l’amministrazione Ferrandino ha sottoposto alla stessa impresa gli atti per la dovuta firma ( circa 2 ANNI e 7 MESI di ritardo) , ha iscritto riserva per danni sul Registro di contabilità per €. 261.242,6 che andranno addebitate all’Ente Appaltante e che anche in questo caso non potranno trovare copertura nel finanziamento assegnato dalla Regione in quanto nella convenzione stipulata con la Regione tutte le controversie, danni ecc. saranno ad esclusivo carico dell’Ente Concessionario.
PASSIAMO AGLI ASPETTI TECNICI CHE HANNO DETERMINATO LA NON COLLAUDABILITA’ DELL’OPERA.
Il Capitolato Speciale di Appalto , al capitolo VERIFICHE E COLLAUDI , stabilisce che il tecnico verificatore e/o collaudatore debba eseguire tutte le verifiche in conformità di legge , ed il direttore ha l’obbligo di partecipare a tale verifica.
In particolare per gli impianti elettrici :
al punto 5.1 è scritto testualmente: I VERBALI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI CON GLI IMPIANTI AL COLLAUDO DEFINITIVO;
al punto 5.3 – capitole PROVE – vengono stabilite tutte una serie di prove da eseguirsi, nonché è stabilito che al termine devono essere redatti manuali per la gestione degli impianti, per la loro messa in servizio e per la manutenzione, con la indicazione della frequenza delle sostituzioni dei principali materiali ( qui fare riferimento a quello che è successo a Sant’Angelo);
al punto 5.5 – COLLAUDO IMPIANTI – si stabilisce che ENTRO SEI MESI dalla data di ultimazione dei lavori deve avere inizio il COLLAUDO DEFINITIVO.
Ebbene la Commissione ha rilevato che nessuno di tali adempimenti è stato rispettato .
A seguito della problematica della sede del Liceo Classico che tutti conosciamo, ad una settimana dal incarico ricevuto dalla Regione Campania quale PRESIDENTE della Commissione Collaudo, invitato da Teleischia in una trasmissione con la presenza dell’Arch. Silvano Arcamone, resi noto pubblicamente quale era il procedimento e quali atti dovessero essere trasmessi alla commissione collaudo affinchè il Comune di Ischia potesse prendere in consegna anticipata le opere prima del Collaudo Definitivo, il tutto nelle forme di legge.
Con nota del 02 Novembre 2009 prot. n° 28202 il Comune di Ischia chiedeva alla Commissione Collaudo , ai sensi dell’art. 200 del Dpr n° 554/99 di “ VERIFICARE LE CONDIZIONI A NORMA DI LEGGE PER LA PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE allegando le sole PLANIMETRIE delle aree interessate ( QUI METTERE IN RELAZIONE L’Artifizio del Comune che chiede solo di verificare. ???????)
Orbene , l’art. 200 del Dpr 554/99 così recita:
“Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o parte dell’opere prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla consegna anticipata a condizione che:
sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico,
sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
siano stati eseguiti i necessari allacci idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale di appalto;
sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato;
TALI ATTI NON SONO STATI MAI PREDISAPOSTI DAL COMUNE DI ISCHIA
Quindi essendo la richiesta del Comune di Ischia priva dei suindicati atti, essendo del tutto in contrasto con l’art. 200 Dpr 554/99, non poteva essere accolta dalla commissione la quale , con propria successiva nota del 16 Dicembre 2009 riferiva al RUP che “ il parere sulla richiesta di consegna anticipata dell’opera è sospeso fino alla trasmissione degli atti di cui sopra”.
Con ORDINANZA n° 362/2009 inopinatamente il Sindaco, senza trasmettere gli atti alla commissione collaudo che ne aveva fatto espressa richiesta, prendeva possesso di parte del fabbricato e con verbale del del 23 Novembre 2009 immetteva la Provincia di Napoli nel pieno possesso di parte del cespite.
Avendo appreso dell’immissione in possesso da parte della Provincia di Napoli solo dalla stampa locale in quanto , come da ormai era prassi per il Comune, la Stazione Appaltante non ha mai trasmesso alla commissione atti e documenti TEMPESTIVAMENTE come la legge invece impone, il sottoscritto con propria nota diffidava il Direttore dei Lavori Arch. Silvano Arcamone ed il RUP Arch. Marco Raia a provvedere alla custodia delle opere fino al collaudo della commissione e a non effettuare, seppur da parte della Provincia, lavori che potessero stravolgere le opere oggetto di collaudo e compromettere l’esito del collaudo stesso.
Il Direttore dei Lavori, ed il Rup, con nota del 8 Gennaio 2010 trasmessa al sottoscritto così dichiaravano : “ In relazione all’Ordinanza Sindacale ….i sottoscritti sono stati sottratti da ogni competenza in ordine alle attività di verifica e controllo , proprie della Direzione Lavori e del RUP , sulla parte di edificio consegnato alla Provincia , pertanto nessuna attività di cui ai punto a)b)c)d) relativi alla nota in oggetto può essere esercitata dai sottoscritti sulla porzione di edificio sopradescritta”.
Giova farvi rilevare che seppur il Direttore dei Lavori ed il Rup fossero stati sottratti ai loro compiti e doveri per la parte dell’edificio consegnato alla Provincia, resta il fatto che per la rimanente parte essi hanno, a tutt’oggi, la responsabilità della custodia unitamente all’impresa fino alla conclusione delle operazioni di collaudo della commissione, il tutto secondo legge e secondo il Capitolato Speciale di Appalto.
Va da se , e tutti ne siete a conoscenza, che ad oggi il cantiere è in stato di abbandono ed esposto ad atti vandalici dei quali ne sono unici responsabili il Direttore dei Lavori, il Rup, e l’impresa.
Con nota del 2 Dicembre 2009 la Commissione informava la Regione Campania dell’avvenuta consegna di parte dell’opera alla Provincia di Napoli , la quale con propria nota del 15.04.2010 indirizzata al SINDACO DI ISCHIA ribadiva che “ prima del controllo della Commissione di collaudo l’opera in questione non può essere utilizzata , né può costituire oggetto di ulteriori interventi strutturali, per di più , da parte della Provincia di Napoli, dichiaratamente funzionali ad un mutamento di destinazione d’uso rispetto a quello imposto dal finanziamento CIPE”.
Con nota n° 12602/2010 allegata alla Relazione sul Conto Finale e trasmessa alla Commissione Collaudo, I DIRETTORI OPERATIVI Ing. Ungaro Crescenzo e Ing. Sergio Buono , facenti parte dell’Ufficio di Direzione dei lavori, descrivevano una serie di anomalie e discordanze dal progetto , in particolare quelle riferite all’impianto Termico, Impianto Idraulico, Impianto Elettrico, Impianto Antincendio , Impianto Geotermico, che secondo gli stessi ne “ denotavano il mancato o parziale funzionamento” .
Gli stessi Direttori Operativi nella visita di collaudo del 8. Giugno 2010 , proprio in riferimento agli impianti tecnologici, dichiaravano testualmente: “ non sono state eseguite le prove sugli impianti come per legge”
A questo punto la C.C. , ai sensi dell’Art 227 del R.A. del D.lgs 163 comma 2, ORDINAVA all’impresa di eseguire in 40 giorni tutti i lavori necessari per rendere funzionanti tali impianti secondo il progetto di appalto ed ORDINAVA al Direttore dei Lavori di comunicare il calendario di prove affinchè la C.C. potesse assistere..
Il Direttore dei Lavori non ha mai disposto il calendario di prove degli impianti e i lavori ORDINATI dalla C.C. non venivano eseguiti dall’impresa.
Anzi la Stessa impresa , a riscontro dell’ORDINE DI SERVIZIO della Commissione collaudo , con propria nota del 12.8.2010 prot. n° 19425 scriveva testualmente:
“ va precisato che le opere oggetto dell’appalto, sono state parzialmente consegnate dall’Amministrazione Comunale alla Provincia di Napoli che ha proceduto ad una modificazione dello stato dei luoghi con variazioni che hanno inciso sul funzionamento generale degli impianti “.
In sintesi, il direttore dei lavori Silvano Arcamone (l’amministrazione Ferrandino ) non ha :
eseguito le prove di precollaudo sugli impianti nei modi e nei tempi assegnati dal capitolato Speciale di Appalto, ( sei mesi dalla ultimazione dei lavori e cioè dal 12.12.2007) ,
l’impresa non ha eseguito l’ordine di servizio disposto dalla commissione che assegnava giorni 40 per rendere funzionale gli impianti, quindi non sono stati consegnati alla commissione i CERTIFICATI DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI.
Allora la domanda è d’obbligo:
Se i lavori sono stati ultimati il 12 Dicembre 2007 , perché fino alla data della consegna alla Provincia del 23 Novembre 2009 ( sono passati ben 2 anni circa) il Direttore non ha provveduto ad effettuare le prove di precollaudo sugli Impianti? perchè il Comune di Ischia avendo tutto il tempo a disposizione, ha disatteso anche l’ORDINE della Commissione Collaudo e , non ha effettuato le prove di precollaudo che, richiedendo a tutto voler concedere non più di SETTE GIORNI, potevano essere effettuate comunque prima dell’immissione in possesso della Provincia di Napoli?
A VOI LA RISPOSTA.
PASSIAMO ALLA CONTABILITA DEI LAVORI.
Anche sulla contabilità dei lavori la commissione riscontrava delle anomaliè.
Infatti LO STATO FINALE dei lavori, riportava i lavori contabilizzati in percentuale essendo il contratto di appalto a corpo, cosi come anche il libretto di misure dei lavori era stato fatto riportando i lavori in percentuale , di conseguenza la commissione collaudo non ha potuto fare il confronto con la contabilità dei lavori appaltati che era invece a misura.
Anche in questo caso non vi è stata da parte dell’amministrazione e quindi da parte del Direttore dei Lavori e del RUP nessun chiarimento od adempimento che la commissione pure aveva chiesto.
Anzi è bene precisare che il Direttore dei Lavori , in corso d’opera, ha addirittura liquidato all’impresa lavori non dovuti, infatti il CONTO FINALE porta in detrazione la somma di circa €. 148.000,00 che l’impresa dovrebbe restituire.
E ANCORA SULLO STATO DELLE OPERE
La commissione collaudo durante le varie visite di collaudo ha riscontrato enormi MANCHEVOLEZZE” nei lavori che denotavano “ LAVORI NON A REGOLA D’ARTE. Si precisa che durante le visite di collaudo la commissione rilevava danni alle opere che a detta dell’impresa e del Direttore dei Lavori, sarebbe dovuti ad ATTI VANDALICI.
In tale occasione la commissione rilevava che il cantiere era sprovvisto di guardiania e non vi era la opportuna recinzione , tutti obblighi che la impresa è tenuta ad assolvere per legge e per quanto previsto dal capitolato speciale di appalto fino all’emissione del Certificato di Collaudo finale.
La Commissione collaudo , benchè non fosse necessario in quanto già sancito dalla legge, ORDINO’ al Direttore dei lavori di provvedere alla custodia dell’opera secondo quanto di propria competenza.
Il Direttore dei lavori non ha provveduto ad assolvere l’ORDINE DI SERVIZIO della commissione collaudo, tant’è che nelle successive visite di collaudo la commissione ha riscontrato che il cantiere fosse ancora privo di guardiania e che non vi fosse la recitazione del cantiere, constatando , nella occasione, non solo ulteriori danni alle opere, ma anche lavori eseguiti parzialmente e peraltro eseguiti male .
Infatti la commissione riscontrava vetri rotti, infissi rotti, fili elettrici volanti, piastre dell’impianto geotermico rotti, cattiva esecuzione degli intonaci con diffuse macchie di infiltrazioni d’acqua , mura di tompagno con presenza di numerosi fori, tubazioni nella sala termica e degli impianti idrici tranciati ecc. Di tanto la commissione ha redatto verbale dettagliato con anche una documentazione fotografica allegata allo stesso verbale. ( QUI FAR VEDERE LE FOTO).
Non solo, ma la commissione rilevava ancora che alcune prestazioni che secondo contratto dovevano essere realizzati GRATIS dall’impresa non erano stati fatti, o meglio non erano completi e pertanto non funzionanti, come per esempio l’impianto di estintori portatili, l’impianto di traduzione simultanea che a detta dell’impresa erano stati messi solo i fili.
Si precisa che di tale impianto non vi è neanche una idonea progettazione.
Insomma il Comune, stante tale inadempienza della impresa, poteva sicuramente ORDINARE il ripristino dello stato dei luoghi od alternativamente eseguire i lavori in danno della impresa in modo tale che la commissione potesse riscontrarne la esecuzione a regola d’arte e quindi collaudare l’opera positivamente.
IN SINTESI:
i collaudi degli impianti non sono stati fatti,
la contabilità lavori non consentiva alla commissione il confronto con la contabilità di progetto,
i lavori non si presentavano a regola in quanti vi erano notevoli danni,
l’immobile era destinato ad una destinazione d’uso in contrasto con la convenzione Regione/Comune, per cui
la Commissione Collaudo , ai sensi del comma 1 dell’art. 232 del R.A. del D.Lgs. n° 163/2006 ( art. 202 Dpr. N° 554/1999) ,
CERTIFICA
che i lavori di COSTRUZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI TERZIARI- CENTRO STUDI ALBERGHIERO- CENTRO CONGRESSI- CENTRO ATTIVITA’ PUBBLICHE E SPORTIVE . PROGETTO FIO 1986 n° 101 -LOTTO DI COMPLETAMENTO , eseguiti dall’impresa MA.FRA. S.r.l. – NAPOLI , in base al CONTRATTO in data 10.03.2003 REG. IL 13.03.2003 al n° 292 e ATTO AGG. N°1 in data 04.05.2005 REG. il 13.05.2005 al n° 611
NON SONO COLLAUDABILI
e pertanto , ai sensi del comma 1 dell’art. 225 del R.A. del D.Lgs. n° 163/2006 ( art. 195 Dpr n° 554/1999)
COMUNICA
che i lavori possono essere collaudabili alle seguenti condizioni , nessuna esclusa :
che l’opera complessivamente sia utilizzabile per la destinazione d’uso di progetto ( giusta diffida della Giunta Regionale prot. 0329352 del 15.04.2010) ;
che gli impianti tecnologici siano sottoposti a prove di funzionalità e precollaudo e che siano rilasciati i Certificati di Collaudo come per legge ;
che i lavori siano resi tali da potersi configurare “a regola d’arte” ( eliminazioni delle manchevolezze di cui al Capo D.11) e tali da garantire la sicurezza all’utilizzo ( altezza parapetti dei terrazzi);
che tutti i lavori siano conformi al progetto di appalto e alla successiva variante;
che i lavori eseguiti siano tutti approvati dalla Stazione Appaltante;
che gli atti contabili siano redatti in modo tale da potersi effettuare , in partite omogenee, il raffronto tra le categorie di lavori eseguite e le categorie di lavori appaltate ;
che essendo allo stato l’opera non collaudabile vengano assunti i seguenti provvedimenti:
Il D.L., il R.U.P. , e l’impresa adottino AD HORAS, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie affinchè l’opera sia custodita secondo legge e secondo il Capitolato Speciale di Appalto;
Il D.L., il R.U.P., e l’impresa adottino AD HORAS , per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti e le cautele tesi alla interdizione all’utilizzo dell’opera da parte degli alunni del Liceo Classico in quanto l’utilizzo ad oggi avviene in contrasto con le disposizione di legge;
Il D.L., il R.U.P., per quanto di propria competenza , qualora ne sussistono i presupposti, adottino i provvedimenti in danno all’appaltatore inadempiente ai sensi del co. 3 dell’art. 224 del R.A. del D.Lgs. n° 163/2006 ( art. 193 dpr n° 554/1999).
PASSIAMO ORA AL RISCHIO DI PERDERE IL FINANZIAMENTO CON IL PERICOLO CHE IL COMUNE DEBBA RESTITUIRE £. 25.000.000.000 alla REGIONE CAMPANIA.
Con nota n° 23536 del 16 Settembre 2009 il Comune di Ischia chiedeva alla Regione Campania l’autorizzazione alla vendita di parte dell’opera
Con nota del 28 SETTEMBRE 2009 la Regione Campania comunicava al Sindaco quanto segue:
“ Con riferimento alla precorsa corrispondenza ………………….,si fa presente che lo scrivente Settore con nota n° 767443 del 02.Settembre 2009 non ha concesso alcuna autorizzazione alla vendita dell’immobile .
Infatti, di tale immobile codesto Ente non è il proprietario, bensì solo il concessionario.
Ogni eventuale trasferimento a codesto Comune della titolarità delle opere, realizzate nell’ambito del Progetto F.I.O. 86 n° 101 con tutte le attività e prestazioni derivanti, potrà essere valutato solo ad avvenuto collaudo delle opere stesse e dichiarate, da parte dell’Ente Concessionario , della piena funzionalità e fruizione dell’immobile in parola.”
Con successiva nota la Regione Campania ed indirizzata al Sindaco di Ischia scriveva ancora :
“ Si fa seguito alla precorsa corrispondenza per ribadire che, prima del controllo della Commissione di Collaudo l’opera in questione non può costituire oggetto di ulteriori interventi strutturali, per di più, da parte della Provincia di Napoli, dichiaratamente funzionali ad un mutamento di destinazione d’uso rispetto a quello imposto dal finanziamento CIPE.
Al riguardo si segnala, peraltro, che l’eventuale esito negativo del collaudo, oltre a determinare, ai sensi della convenzione Rep. n° 3220 del 02.05.1990, l’impossibilità di erogare la rata a saldo del finanziamento concesso, potrebbe essere valutato da parte dei competenti organi ispettivi statali quali ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, con conseguenti obblighi restitutori..
Orbene, da un attenta lettura della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE COLLAUDO , si capisce bene che non tutto è perduto, in quanto la commissione, nel indicare a quali condizioni l’opera possa essere collaudata, ha lasciato una porta aperta, basti che si producono gli atti che la Stessa commissione ha chiesto. ( QUI METTERE IN EVIDENZA LA MIA TENACIA PER ARRIVARE AD UNA SOLUZIONE CHE CONSENTISSE COMUNQUE DI ARRIVARE AD UNA SOLUZIONE POSITA)
A sentire le dichiarazioni rese dal Sindaco nel proprio spazio autogestito del Venerdì, sembra emergere la volontà di non produrre gli atti chiesti dalla commissione, e se questo dovesse essere confermato ufficialmente , comporterà il Rilascio del Certificato di Collaudo con esito negativo con tutte le conseguenze che si possano immaginare.
DENUNCIA ALLA PROCURA
Lasciatemi ora, fare una considerazione di tipo personale, soprattutto in relazione alle continue minacce del Sindaco fatte alla Commissione quanto dichiara di aver fatto dettagliata denuncia alla Procura della Repubblica.
Ebbene , se prima la commissione aveva deciso di lasciare una porta aperta, ora penso che detta porta dovrà chiudersi definitivamente, perché a giorni la commissione collaudo, costretta dal SINDACO, trasmetterà alla Procura della Repubblica le proprie relazioni e del cui conseguenze il Sindaco ne assumerà in pieno la propria responsabilità.
Ritengo a questo punto chiudere definitivamente il capitolo Polifunzionale perché è inconcepibile che a distanza di ben 21 anni il sottoscritto debba anche dimenarsi tra carte e documenti vari che sottraggono solo tempo inutile alla mia professione .